Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 1187 c.c. – Computo del termine
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Il termine fissato per l’adempimento delle obbligazioni è computato secondo le disposizioni dell’art. 2963.
La disposizione relativa alla proroga del termine che scade in giorno festivo si osserva se non vi sono usi diversi.
È salva in ogni caso una diversa pattuizione.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 1186 - Articolo 1186 Codice Civile: Decadenza dal termine→Cod. civ. art. 1188 - Articolo 1188 Codice Civile: Destinatario del pagamento→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 1185 Codice Civile: Pendenza del termine→Articolo 1189 Codice Civile: Pagamento al creditore apparente→Art. 1184 Codice Civile: Termine→Articolo 1190 Codice Civile: Pagamento al creditore incapace→Articolo 1183 Codice Civile: Tempo dell’adempimento→Articolo 1191 Codice Civile: Pagamento eseguito da un incapace→Articolo 1182 Codice Civile: Luogo dell’adempimento
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Funzione dell'art. 1187 c.c. e rinvio all'art. 2963 c.c.
L'art. 1187 c.c. svolge una funzione di raccordo tecnico: rinvia all'art. 2963 c.c. per le modalità di calcolo del termine di adempimento, evitando duplicazioni normative e garantendo coerenza sistematica. La scelta del legislatore di non ridisciplinare ex novo il computo, ma di richiamare le regole già fissate per la prescrizione, conferisce uniformita' a tutto il sistema dei termini civili.
Le regole di calcolo ex art. 2963 c.c.
L'art. 2963 c.c. stabilisce due principi fondamentali. Il primo e' il principio del dies a quo non computatur: il giorno da cui decorre il termine non si conta. Se Tizio si obbliga a pagare 'entro 30 giorni dall'1 maggio', il computo inizia dal 2 maggio e il termine scade il 31 maggio. Il secondo principio e' quello del dies ad quem computatur: il giorno di scadenza si conta integralmente, fino alla mezzanotte. Il debitore che deve adempiere il 31 maggio ha tempo sino alle 24:00 di quel giorno.
Questi due principi, apparentemente semplici, hanno implicazioni pratiche rilevanti. In una obbligazione con termine di 15 giorni dalla stipula del contratto avvenuta il 10 giugno, il dies a quo e' il 10 giugno (non contato), il computo inizia dall'11 giugno e il dies ad quem e' il 25 giugno (contato). Il debitore deve adempiere entro il 25 giugno incluso.
Proroga del termine festivo
L'art. 1187 c.c. recepisce anche la regola della proroga del termine scadente in giorno festivo: se la scadenza cade di domenica o in un giorno festivo nazionale (1° gennaio, 6 gennaio, Pasqua e Lunedi' dell'Angelo, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1° novembre, 8 dicembre, 25 e 26 dicembre), il termine e' automaticamente prorogato al primo giorno feriale successivo. Caio che deve pagare entro il 25 aprile avrà tempo sino al 26 aprile (se feriale) o al giorno feriale successivo.
La regola sulla proroga e' derogabile in due modi: tramite usi contrari (tipici in certi settori commerciali, come i mercati finanziari dove la T+2 settlement convention prescinde dai festivi interni) oppure tramite diversa pattuizione contrattuale. Le parti possono quindi convenire che 'il termine non si proroga anche se cade in giorno festivo', oppure prevedere scadenze basate su giorni lavorativi bancari anziche' giorni di calendario.
Applicazioni pratiche nei contratti tipici
Nel contratto di mutuo, il piano di ammortamento stabilisce scadenze mensili o trimestrali: l'art. 2963 c.c. (richiamato dall'art. 1187 c.c.) si applica al calcolo esatto di ogni rata, e la proroga festiva opera automaticamente salvo diversa previsione contrattuale (frequente nei contratti bancari standardizzati, che spesso indicano 'ultimo giorno lavorativo del mese').
Nella locazione, il pagamento del canone al 'primo del mese' che cade di domenica sarà dovuto il lunedi' successivo, salvo pattuizione contraria. Nell'appalto, i termini di consegna espressi in giorni di calendario seguono le medesime regole, con importanti ricadute sulle penali per ritardo.
Il raccordo con l'art. 1183 c.c. (mancanza di termine) e l'art. 1185 c.c. (pendenza del termine) completa il quadro normativo in materia di adempimento temporale delle obbligazioni.
Domande frequenti
Il giorno in cui nasce l'obbligazione conta nel calcolo del termine?
No. Il dies a quo, cioè il giorno dal quale decorre il termine, non si computa mai. Il calcolo inizia dal giorno successivo. Quindi un termine di 30 giorni dal 1° giugno scade il 1° luglio (il 1° giugno non e' contato, si parte dal 2 giugno).
Se la scadenza cade di domenica, il debitore deve pagare il sabato precedente?
No, e' il contrario: il termine si proroga al primo giorno feriale successivo, cioè al lunedi'. Il debitore guadagna tempo, non lo perde. Tuttavia, il contratto può derogare a questa regola, ad esempio prevedendo scadenze su giorni lavorativi bancari.
Le regole dell'art. 2963 c.c. si applicano anche ai termini contrattuali liberamente fissati dalle parti?
Si', perché l'art. 1187 c.c. rinvia espressamente all'art. 2963 c.c. per il computo del termine di adempimento delle obbligazioni. Le parti possono però derogare alle regole di proroga festiva tramite clausola contrattuale espressa.
Cosa si intende per 'usi diversi' che possono escludere la proroga del termine festivo?
Si tratta di pratiche commerciali consolidate e riconosciute in determinati settori, come i mercati finanziari o certi comparti del commercio internazionale, che trattano i termini come giorni di calendario senza proroga. Gli usi devono essere provati dalla parte che li invoca.
Un termine espresso in 'mesi' si calcola diversamente da uno espresso in 'giorni'?
Si'. I termini a mesi si calcolano per mesi interi, di calendario: un termine di 3 mesi dall'1 marzo scade il 31 maggio (o il 1° giugno secondo alcune interpretazioni legate alla data). I termini in giorni si calcolano invece sommando i giorni esatti. In entrambi i casi vale la proroga festiva ex art. 1187 c.c.