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Ultimo aggiornamento: 22 Aprile 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • L'art. 174 TULPS sanziona penalmente il contravventore alle prescrizioni dell'ordinanza di ammonizione, con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno.
  • La fattispecie è una contravvenzione (non un delitto): si configura con la mera inosservanza, indipendentemente dalla commissione di altri reati.
  • È prevista inoltre la possibilità di applicare la libertà vigilata per almeno due anni all'ammonito che, dopo l'ordinanza, riporti una condanna a pena detentiva per un reato commesso successivamente.
  • La libertà vigilata è applicabile solo nei casi non già coperti da altre disposizioni di legge che la prevedano come effetto della condanna.
  • Le due misure (arresto per inosservanza; libertà vigilata per nuova condanna) sono autonome e possono cumularsi.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 174 TULPS

R.D. 18 giugno 1931, n. 773 — Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

Il contravventore alle prescrizioni dell'ordinanza di ammonizione è punito con l'arresto da tre mesi a un anno. Salvo quanto è prescritto da altre disposizioni di legge, l'ammonito che, per un reato commesso dopo l'ordinanza di ammonizione, abbia riportato condanna a pena detentiva può essere sottoposto a libertà vigilata per un tempo non inferiore a due anni.

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In sintesi

  • L'art. 174 TULPS sanziona penalmente il contravventore alle prescrizioni dell'ordinanza di ammonizione, con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno.
  • La fattispecie è una contravvenzione (non un delitto): si configura con la mera inosservanza, indipendentemente dalla commissione di altri reati.
  • È prevista inoltre la possibilità di applicare la libertà vigilata per almeno due anni all'ammonito che, dopo l'ordinanza, riporti una condanna a pena detentiva per un reato commesso successivamente.
  • La libertà vigilata è applicabile solo nei casi non già coperti da altre disposizioni di legge che la prevedano come effetto della condanna.
  • Le due misure (arresto per inosservanza; libertà vigilata per nuova condanna) sono autonome e possono cumularsi.
Indice dei contenuti

Ratio e funzione

L'art. 174 TULPS costituisce la norma sanzionatoria di chiusura del sistema dell'ammonizione: senza questa disposizione, le prescrizioni degli artt. 170-172 sarebbero prive di efficacia coercitiva. La disposizione persegue un duplice obiettivo: da un lato, punire chi non ottempera agli obblighi imposti dalla Commissione (contravvenzione per inosservanza); dall'altro, prevedere un aggravamento del controllo per l'ammonito che commetta un nuovo reato dopo l'ordinanza (libertà vigilata), dimostrando così che le prescrizioni non hanno sortito l'effetto preventivo desiderato.

Arresto per inosservanza delle prescrizioni

Il primo comma sanziona con l'arresto da tre mesi a un anno il «contravventore alle prescrizioni dell'ordinanza di ammonizione». Si tratta di una contravvenzione ai sensi dell'art. 17 c.p., con pena detentiva nel range indicato. La natura contravvenzionale implica alcune conseguenze pratiche: la punibilità sia a titolo di dolo che di colpa (art. 42 c.p., comma 4), la prescrizione in quattro anni (ridotta a metà in mancanza di atti interruttivi), e la competenza del Tribunale in composizione monocratica.

La fattispecie è di natura formale e di pericolo astratto: si integra con la mera trasgressione della prescrizione, senza necessità di provare un danno concreto o un pericolo effettivo per la collettività. È sufficiente, ad esempio, che l'ammonito si allontani dalla dimora senza avviso, frequenti luoghi vietati o superi l'orario di rientro fissato nell'ordinanza. La prova è generalmente documentale (verbale di polizia, rilievi fotografici o video, dichiarazioni di testimoni).

Libertà vigilata post-condanna

Il secondo periodo dell'articolo introduce un meccanismo diverso: quando l'ammonito commette un nuovo reato dopo l'ordinanza di ammonizione e per esso subisce una condanna a pena detentiva, può essere sottoposto a libertà vigilata per un tempo non inferiore a due anni. La misura scatta in via residuale — «salvo quanto è prescritto da altre disposizioni di legge» — ossia solo se la sentenza di condanna non ha già applicato la libertà vigilata come misura di sicurezza ai sensi del codice penale o di leggi speciali.

La libertà vigilata ex TULPS ha dunque carattere complementare e residuale rispetto alle misure di sicurezza del codice penale. Il suo contenuto è analogo a quello della libertà vigilata ordinaria: obbligo di dimora, presentazioni periodiche all'autorità, divieti di frequentare certi luoghi o persone, secondo quanto stabilito dal tribunale di sorveglianza.

Profili applicativi pratici

Nella prassi, l'inosservanza delle prescrizioni dell'ammonizione viene di regola accertata dalla polizia di stato o dai carabinieri nel corso di controlli del territorio. Il verbale di accertamento viene trasmesso alla Procura della Repubblica, che iscrive il procedimento penale a carico dell'ammonito per la contravvenzione ex art. 174. I procedimenti per questa fattispecie sono spesso definiti con pena pecuniaria o con sospensione condizionale della pena in caso di prima violazione, mentre le recidive tendono a comportare l'applicazione effettiva dell'arresto o della libertà vigilata.

Rapporti con le misure di prevenzione del D.Lgs. 159/2011

Il sistema sanzionatorio dell'art. 174 TULPS presenta analogie con quello della violazione degli obblighi della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza di cui al D.Lgs. 159/2011, che tuttavia prevede pene più severe (reclusione da uno a cinque anni). L'ammonizione TULPS è quindi una misura di intensità inferiore alla sorveglianza speciale, applicabile a soggetti la cui pericolosità non raggiunga la soglia richiesta per le misure di prevenzione vere e proprie. In pratica, l'inosservanza reiterata delle prescrizioni dell'ammonizione può condurre il questore a proporre l'applicazione della sorveglianza speciale davanti al tribunale competente.

Casi pratici

Caso 1: Contravvenzione per allontanamento non comunicato

Tizio, ammonito con l'obbligo di non allontanarsi dalla sua dimora senza preventivo avviso, trascorre un fine settimana fuori città senza comunicare nulla all'autorità locale di pubblica sicurezza. Al rientro, i carabinieri accertano l'assenza e redigono un verbale. La Procura iscrive Tizio nel registro degli indagati per la contravvenzione ex art. 174 TULPS (arresto da tre a dodici mesi). All'udienza davanti al Tribunale monocratico, il giudice applica la sospensione condizionale della pena, avvertendo Tizio che ulteriori violazioni comporteranno l'esecuzione della pena.

Caso 2: Nuova condanna e applicazione della libertà vigilata

Caia, sottoposta ad ammonizione da circa un anno, viene condannata dal Tribunale a otto mesi di reclusione (pena sospesa) per un furto aggravato commesso due mesi dopo l'ordinanza di ammonizione. Il giudice, nella sentenza di condanna, non applica alcuna misura di sicurezza perché il codice penale non la prevede automaticamente per quel reato. Tuttavia, su richiesta del PM, ai sensi dell'art. 174 TULPS viene disposta la sottoposizione di Caia a libertà vigilata per due anni, con obbligo di presentarsi ogni settimana al commissariato.

Caso 3: Inosservanza reiterata e proposta di sorveglianza speciale

Sempronio è già stato condannato una volta per inosservanza delle prescrizioni della sua ordinanza di ammonizione. Nei mesi successivi, i controlli di polizia documentano almeno tre nuovi episodi di violazione (frequentazione di pregiudicati, superamento dell'orario di rientro, mancata comunicazione di un trasferimento temporaneo). Il questore, valutato il quadro complessivo, non si limita a trasmettere gli atti alla Procura per la nuova contravvenzione, ma propone al tribunale competente l'applicazione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza ai sensi del D.Lgs. 159/2011, misura più intensa con pene più elevate in caso di inosservanza.

Domande frequenti

Che tipo di reato è l'inosservanza dell'ammonizione?

Si tratta di una contravvenzione (non un delitto), punita con l'arresto da tre mesi a un anno. La natura contravvenzionale comporta la punibilità anche per colpa e una prescrizione di quattro anni.

È necessario un danno concreto per integrare il reato dell'art. 174?

No. Il reato si configura con la mera inosservanza della prescrizione, indipendentemente da qualsiasi danno o pericolo concreto: è un reato formale di pericolo astratto.

In cosa consiste la libertà vigilata prevista dal secondo periodo dell'art. 174?

È una misura di sicurezza applicabile all'ammonito che, dopo l'ordinanza, riporti una condanna a pena detentiva per un nuovo reato. Ha durata minima di due anni e include obblighi di dimora e presentazione periodica all'autorità.

La libertà vigilata dell'art. 174 si applica sempre dopo una nuova condanna?

No, è residuale: si applica solo se la sentenza di condanna non ha già disposto la libertà vigilata ai sensi di altre disposizioni di legge (codice penale o leggi speciali).

L'inosservanza reiterata dell'ammonizione può portare a misure più gravi?

Sì. Le violazioni reiterate possono indurre il questore a proporre la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza ai sensi del D.Lgs. 159/2011, una misura più intensa con sanzioni più gravi (reclusione da uno a cinque anni per inosservanza).

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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