Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Domande frequenti
  4. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 144 septies T.U.B. – Applicazione delle sanzioni nell’ambito del MVU.

In vigore dal 13/12/2016

Modificato da: Decreto legislativo del 14/11/2016 n. 223 Articolo 1

“1. Il presente articolo si applica in caso di violazioni commesse dai soggetti significativi o dai loro soci, esponenti o personale in materie inerenti l’esercizio dei compiti attribuiti alla BCE dalle disposizioni del MVU.

2. Con riferimento ai soggetti indicati al comma 1, la Banca d’Italia puo’ applicare le sanzioni amministrative previste nel presente Titolo esclusivamente su richiesta della BCE, quando ricorre una o piu’ delle seguenti condizioni:

a) la violazione ha ad oggetto disposizioni diverse da quelle dell’Unione europea direttamente applicabili;

b) la sanzione e’ diretta a persone fisiche, nei casi previsti dagli articoli 139, 140, 144-ter, 144-quinquies e 144-sexies;

c) la sanzione ha natura non pecuniaria.

3. Nei casi indicati al comma 2, la procedura sanzionatoria si svolge secondo quanto previsto dall’articolo 145. La conclusione della procedura ed il suo esito sono comunicati tempestivamente alla BCE.

4. La Banca d’Italia puo’ chiedere alla BCE di formulare una richiesta di avvio di procedura sanzionatoria ai sensi del comma 2.

5. L’applicazione delle sanzioni per le violazioni dei regolamenti e delle decisioni della BCE e’ riservata alla stessa BCE, sia per i soggetti significativi sia per quelli meno significativi, nei casi e secondo le modalita’ stabiliti dalle disposizioni dell’Unione europea.”

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In sintesi

  • L'art. 144-septies TUB disciplina l'applicazione delle sanzioni nell'ambito del Meccanismo di Vigilanza Unico (MVU) per i soggetti significativi vigilati dalla BCE.
  • La Banca d'Italia può irrogare sanzioni ai soggetti significativi solo su richiesta della BCE, al ricorrere di condizioni tassative.
  • Le violazioni di disposizioni dell'UE direttamente applicabili e le sanzioni pecuniarie verso enti (non persone fisiche) restano di competenza esclusiva della BCE.
  • La conclusione del procedimento sanzionatorio nazionale è comunicata tempestivamente alla BCE.
  • La Banca d'Italia può sollecitare la BCE ad avviare una richiesta di procedura sanzionatoria.

Art. 144-septies TUB, Sanzioni nel MVU: commento

Contesto normativo: il Meccanismo di Vigilanza Unico

Il Regolamento (UE) n. 1024/2013 (Regolamento MVU) ha attribuito alla Banca Centrale Europea poteri di vigilanza prudenziale diretta sugli enti creditizi significativi degli Stati membri dell'area euro. L'art. 144-septies TUB, introdotto dal D.Lgs. 223/2016, regola il riparto di competenze sanzionatorie tra BCE e Banca d'Italia per le violazioni commesse dai soggetti significativi o dai loro soci, esponenti aziendali e personale.

Competenza residua della Banca d'Italia

In linea di principio, le sanzioni per violazioni imputabili ai soggetti significativi rientrano nella sfera di attribuzioni della BCE. Tuttavia, l'art. 144-septies TUB individua tre ipotesi in cui la Banca d'Italia può irrogare le sanzioni amministrative previste dal Titolo VIII TUB, ma esclusivamente su richiesta della BCE: (a) la violazione riguarda disposizioni nazionali non coincidenti con norme UE direttamente applicabili; (b) la sanzione è diretta a persone fisiche ai sensi degli artt. 139, 140, 144-ter, 144-quinquies e 144-sexies TUB; (c) la sanzione ha natura non pecuniaria. Al di fuori di queste ipotesi, la BCE esercita direttamente il potere sanzionatorio.

Procedimento e coordinamento istituzionale

Quando la Banca d'Italia agisce su richiesta della BCE, il procedimento sanzionatorio segue le regole dell'art. 145 TUB. Al termine della procedura, la Banca d'Italia comunica tempestivamente alla BCE la conclusione e l'esito. È inoltre previsto un meccanismo di iniziativa: la Banca d'Italia può formalmente sollecitare la BCE a formulare una richiesta di avvio della procedura sanzionatoria, così garantendo un coordinamento bidirezionale tra le due autorità.

Riserva di competenza della BCE

Le sanzioni per violazioni dei regolamenti e delle decisioni della BCE rimangono di competenza esclusiva dell'istituto di Francoforte, sia per i soggetti significativi sia per quelli meno significativi. Questo principio riflette la struttura del MVU, in cui la BCE dispone di un autonomo potere sanzionatorio per presidiare l'osservanza del diritto UE direttamente applicabile.

Rilevanza pratica

Il riparto di competenze dell'art. 144-septies è rilevante per gli enti creditizi di grandi dimensioni operanti in Italia che siano qualificati come significativi ai sensi del Regolamento MVU. In caso di procedimento sanzionatorio avviato dalla BCE o su sua richiesta, i diritti di difesa dell'intermediario si esercitano sia a livello europeo (nelle procedure BCE) sia, eventualmente, a livello nazionale (nelle procedure Banca d'Italia ex art. 145 TUB).

Domande frequenti

Cos'è il MVU e perché rileva per le sanzioni bancarie?

Il Meccanismo di Vigilanza Unico attribuisce alla BCE la vigilanza diretta sugli enti significativi; l'art. 144-septies TUB definisce come si ripartisce il potere sanzionatorio tra BCE e Banca d'Italia in questo contesto.

Quando può la Banca d'Italia sanzionare un soggetto significativo?

Solo su richiesta della BCE, nei casi tassativi: violazione di norme nazionali non-UE, sanzione verso persone fisiche ex artt. 139/140/144-ter/144-quinquies/144-sexies TUB, o sanzione di natura non pecuniaria.

La Banca d'Italia può sanzionare autonomamente un soggetto significativo per violazione di un regolamento UE?

No. Le sanzioni per violazioni di regolamenti e decisioni BCE sono riservate in via esclusiva alla stessa BCE, sia per soggetti significativi che per quelli meno significativi.

Come viene gestita la comunicazione tra Banca d'Italia e BCE durante il procedimento?

La Banca d'Italia comunica tempestivamente alla BCE la conclusione e l'esito del procedimento; può inoltre sollecitare la BCE a formulare una richiesta di avvio della procedura sanzionatoria.

Qual è il procedimento applicabile quando la Banca d'Italia agisce su richiesta BCE?

Si segue l'art. 145 TUB, con garanzie di contraddittorio, separazione tra istruttoria e decisione, possibilità di deduzioni scritte e audizione personale.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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