Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 1148 c.c. Acquisto dei frutti
In vigore
Il possessore di buona fede fa suoi i frutti naturali separati fino al giorno della domanda giudiziale e i frutti civili maturati fino allo stesso giorno. Egli, fino alla restituzione della cosa, risponde verso il rivendicante dei frutti percepiti dopo la domanda giudiziale e di quelli che avrebbe potuto percepire dopo tale data, usando la diligenza di un buon padre di famiglia.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 1147 - Articolo 1147 Codice Civile: Possesso di buona fede→Cod. civ. art. 1149 - Art. 1149 c.c.: Rimborso delle spese per la produzione e il racc→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Art. 1146 c.c.: Successione nel possesso. Accessione del possesso→Articolo 1150 Codice Civile: Riparazioni, miglioramenti e addizioni→Articolo 1145 Codice Civile: Possesso di cose fuori commercio→Articolo 1151 Codice Civile: Pagamento delle indennità→Articolo 1144 Codice Civile: Atti di tolleranza→Art. 1152 c.c.: Ritenzione a favore del possessore di buona fede→Articolo 1143 Codice Civile: Presunzione di possesso anteriore
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Commento all'art. 1148 c.c., Acquisto dei frutti da parte del possessore di buona fede
L'art. 1148 c.c. costituisce una delle norme cardine in materia di effetti del possesso e, in particolare, della distinzione di trattamento tra possessore di buona fede e possessore di mala fede. La disposizione riconosce al possessore di buona fede il diritto di fare propri i frutti prodotti dalla cosa fino al momento della domanda giudiziale di restituzione, in coerenza con il principio generale di tutela dell'affidamento e di valorizzazione del lavoro produttivo.
Il quadro normativo si completa con il riferimento all'art. 820 c.c., che distingue tra frutti naturali (quanto proviene direttamente dalla cosa, come i prodotti agricoli, le cucciolate, le legna da taglio) e frutti civili (i corrispettivi che si ritraggono dalla cosa quale concesso ad altri godimento: canoni di locazione, interessi di capitali, rendite vitalizie).
Frutti naturali: rilievo del momento della separazione
Per i frutti naturali la legge ancora il diritto del possessore di buona fede al momento della separazione, ossia al momento in cui il frutto diventa cosa autonoma rispetto alla cosa madre (art. 821 c.c.). Fino al giorno della domanda giudiziale, tutti i frutti già separati appartengono al possessore: la mietitura, la vendemmia, il taglio del bosco effettuati prima della citazione fanno definitivamente sua la produzione, anche se l'azione di rivendicazione si conclude poi con la restituzione del fondo.
Esempio: Tizio, in buona fede, coltiva da tre anni un fondo che ritiene legittimamente acquistato. Caio, vero proprietario, scopre il vizio del titolo e gli notifica la domanda giudiziale di rivendicazione il 15 settembre. Tutta la produzione vinicola della vendemmia conclusa il 10 settembre resta acquisita a Tizio; quella ancora pendente al 15 settembre, invece, segue le regole più rigorose della seconda parte dell'art. 1148 c.c.
Frutti civili: criterio della maturazione die in diem
I frutti civili maturano giorno per giorno in ragione della durata del rapporto da cui derivano (art. 821, comma 3, c.c.). Il possessore di buona fede acquista la quota di canone, di interesse o di rendita maturata fino al giorno della domanda giudiziale; quella successiva spetta al rivendicante vittorioso.
Caso pratico: Sempronio possiede in buona fede un appartamento concesso in locazione a Mevia per un canone annuo di 12.000 euro. Il vero proprietario notifica la domanda di restituzione il 30 giugno: Sempronio fa suoi 6.000 euro (gennaio-giugno); i restanti 6.000 euro, maturati dal 1° luglio in poi, sono dovuti al rivendicante.
Effetti della domanda giudiziale: cambio del regime di responsabilità
La domanda giudiziale opera come spartiacque: dal giorno della notifica, il possessore, anche se ancora soggettivamente in buona fede, perde il privilegio sui frutti e diviene responsabile non solo per i frutti effettivamente percepiti, ma anche per quelli che avrebbe potuto percepire con la diligenza di un buon padre di famiglia (art. 1176 c.c.).
La giurisprudenza ha precisato che l'aggravamento opera in via oggettiva, ossia indipendentemente da una verifica della persistenza della buona fede soggettiva: la pendenza dell'azione di rivendicazione, infatti, è di per sé sufficiente a porre il possessore in una condizione di obbligo di rendiconto e diligente conservazione produttiva della cosa.
Coordinamento con la disciplina della buona fede
La buona fede rilevante ai sensi dell'art. 1148 c.c. è quella oggetto degli artt. 1147 e 1153 c.c.: il convincimento, non viziato da colpa grave, di non ledere l'altrui diritto. Essa si presume (art. 1147, comma 3, c.c.) e basta che sia esistita al tempo dell'acquisto del possesso, anche se sopraggiunge il dubbio in seguito (mala fides superveniens non nocet, art. 1147, comma 2, c.c.).
La norma realizza così un equilibrio: ricompensa l'attività produttiva di chi ha ragionevolmente confidato di essere proprietario, ma sanziona l'inerzia o la cattiva gestione una volta che la pretesa del vero titolare è stata fatta valere in giudizio.
Riparto degli oneri probatori
Spetta al rivendicante che chiede la restituzione dei frutti percepiti (o percepibili) dopo la domanda dimostrare l'esistenza dei frutti, il loro valore e, per quelli percepibili, la possibilità di percezione con ordinaria diligenza. Il possessore può, viceversa, opporre il rimborso delle spese di produzione e di raccolto ai sensi dell'art. 1149 c.c., richiamando il principio per cui nessuno può arricchirsi a spese altrui.
Domande frequenti
Quando il possessore di buona fede deve restituire i frutti?
Solo dal giorno della notifica della domanda giudiziale di restituzione in poi. Tutti i frutti naturali separati e i frutti civili maturati fino a tale data restano acquisiti al possessore di buona fede (art. 1148, comma 1, c.c.).
Cosa si intende per 'frutti naturali' e 'frutti civili'?
I frutti naturali sono quanto proviene direttamente dalla cosa (raccolti, cuccioli, legname); i frutti civili sono i corrispettivi che si ritraggono dalla cosa concessa in godimento (canoni di locazione, interessi). La distinzione è all'art. 820 c.c.
Dopo la domanda giudiziale, il possessore in buona fede è equiparato a quello in mala fede?
In parte: dalla domanda in poi è tenuto a restituire non solo i frutti percepiti, ma anche quelli che avrebbe potuto percepire con la diligenza del buon padre di famiglia (art. 1148, comma 2, c.c.), proprio come accade per il possessore di mala fede (art. 1149 c.c.).
Se il possessore raccoglie il grano il giorno prima della notifica della domanda, può tenerlo?
Sì: i frutti naturali si acquistano al momento della separazione. Se la mietitura è già avvenuta prima della domanda giudiziale, il raccolto è definitivamente del possessore in buona fede, anche se poi perderà l'azione di rivendicazione.
Il possessore di buona fede deve provare la propria buona fede per tenere i frutti?
No: la buona fede si presume (art. 1147, comma 3, c.c.). Spetta al rivendicante provare l'eventuale mala fede del possessore o l'esistenza di una colpa grave che la esclude.