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Ultimo aggiornamento: 23 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Domande frequenti
  7. Vedi anche
In sintesi
  • Per il commercio al minuto e attività assimilate, la fattura non è obbligatoria salvo richiesta del cliente
  • L'obbligo è sostituito dall'emissione di scontrino o ricevuta fiscale (oggi corrispettivo elettronico)
  • Categorie incluse: cessioni in locali aperti al pubblico, vending, mensa, alberghi, trasporti, servizi a domicilio
  • Servizi finanziari, escursioni turistiche, telecomunicazioni B2C, lampade votive: ulteriori deroghe
  • L'obbligo dei corrispettivi telematici ha sostituito il vecchio scontrino fiscale dal 2020 (D.Lgs. 127/2015)
  • Riforma 2027: art. 22 sarà soppresso e sostituito dal nuovo Testo Unico IVA (D.Lgs. 10/2026)

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 22 T.U.IVA – Commercio al minuto ed attivita’ assimilate.

In vigore dal 01/01/2019 al 01/01/2027

Modificato da: Decreto-legge del 30/04/2019 n. 34 Articolo 12 bis

Soppresso dal 01/01/2027 da: Decreto legislativo del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170

“1) L’emissione della fattura non e’ obbligatoria, se non e’ richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione:

1) per le cessioni di beni effettuate da commercianti al minuto autorizzati in locali aperti al pubblico, in spacci interni, mediante apparecchi di distribuzione automatica, per corrispondenza, a domicilio o in forma ambulante;

2) per le prestazioni alberghiere e le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate dai pubblici esercizi, nelle mense aziendali o mediante apparecchi di distribuzione automatica;

3) per le prestazioni di trasporto di persone nonche’ di veicoli e bagagli al seguito;

4) per le prestazioni di servizi rese nell’esercizio di imprese in locali aperti al pubblico, in forma ambulante o nell’abitazione dei clienti;

5) per le prestazioni di custodia e amministrazioni di titoli e per gli altri servizi resi da aziende o istituti di credito e da societa’ finanziarie o fiduciarie;

6) per le operazioni esenti indicate ai numeri da 1) a 5) e ai numeri 7), 8), 9), 16) e 22) dell’art. 10;

6-bis) per l’attivita’ di organizzazione di escursioni, visite della citta’, giri turistici ed eventi similari, effettuata dalle agenzie di viaggi e turismo;

6-ter) per le prestazioni di servizi di telecomunicazione, di servizi di teleradiodiffusione e di servizi elettronici resi a committenti che agiscono al di fuori dell’esercizio d’impresa, arte o professione (1).

6-quater) per le prestazioni di gestione del servizio delle lampade votive nei cimiteri.(4)

2) La disposizione del comma precedente puo’ essere dichiarata applicabile, con decreto del Ministro delle finanze, ad altre categorie di contribuenti che prestino servizi al pubblico con carattere di uniformita’, frequenza e importo limitato tali da rendere particolarmente onerosa l’osservanza dell’obbligo di fatturazione e degli adempimenti connessi (2).

3) Gli imprenditori che acquistano beni che formano oggetto dell’attivita’ propria dell’impresa da commercianti al minuto ai quali e’ consentita l’emissione della fattura sono obbligati a richiederla. Gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti passivi dell’imposta sul valore aggiunto devono essere documentati con la fattura elettronica.(3)”

________________________

(1) Ai sensi dell’art. 8 decreto legislativo 31 marzo 2015 n. 42 le disposizioni del numero 6-ter), aggiunto dall’art. 1, comma 1, lett. c) decreto legislativo n. 42 del 2015, si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2015.

(2) In attuzione delle disposizione del presente comma vedasi il decreto 7 luglio 1998, il decreto 24 ottobre 2000, n. 370 e il decreto 8 agosto 2014.

(3) Comma così modificato dal comma 920 dell’art. 1 della Legge n. 205 del 27/12/2017. Per l’applicazione vedasi dal comma 909 al 928 della Legge 205/2017.

(4) Per le prestazioni di cui al presente comma resta fermo l’obbligo di certificazione del corrispettivo ai sensi dell’articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696. La presente disposizione si applica dal 1° gennaio 2019.

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Commento

Commento del professionista

L'art. 22 del Testo Unico IVA disciplina le esoneri dall'obbligo di fatturazione per il commercio al minuto e attività assimilate. La norma, apparentemente tecnica, è di vasta applicazione pratica: copre la stragrande maggioranza delle operazioni B2C dell'economia italiana. Per il commercialista che assiste esercizi commerciali, ristoranti, alberghi, professionisti che operano con privati, l'art. 22 è la base operativa per la corretta gestione degli adempimenti IVA. La materia è stata profondamente trasformata negli ultimi anni dall'introduzione dei corrispettivi telematici (scontrino elettronico), in vigore dal 2020, che ha sostituito lo scontrino fiscale tradizionale.

L'esonero dalla fatturazione: la regola del comma 1

Il comma 1 stabilisce che l'emissione della fattura non è obbligatoria, salvo richiesta del cliente non oltre il momento di effettuazione dell'operazione, in una serie di ipotesi tipizzate. La regola realizza un'eccezione sistematica al principio generale dell'art. 21 (obbligo di fatturazione per ogni operazione imponibile): per le operazioni B2C tipiche del commercio al dettaglio, l'obbligo è sostituito da forme documentali più semplici (scontrino, ricevuta fiscale, oggi corrispettivo elettronico).

Le categorie esonerate sono numerose. N. 1, commercio al minuto: cessioni di beni effettuate da commercianti al minuto autorizzati in locali aperti al pubblico, in spacci interni, mediante apparecchi di distribuzione automatica, per corrispondenza, a domicilio o in forma ambulante. La categoria copre la generalità del retail. N. 2, alberghi e ristoranti: prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande effettuate dai pubblici esercizi, nelle mense aziendali, mediante apparecchi di distribuzione automatica. N. 3, trasporti di persone: prestazioni di trasporto di persone, di veicoli e bagagli al seguito (taxi, treni, voli, navi). N. 4, servizi in locali pubblici: prestazioni di servizi in locali aperti al pubblico, in forma ambulante, nell'abitazione dei clienti (parrucchieri, estetiste, riparatori a domicilio).

N. 5, servizi finanziari: custodia e amministrazione di titoli, altri servizi resi da banche, società finanziarie e fiduciarie. La categoria copre i servizi bancari «di sportello» B2C. N. 6, operazioni esenti specifiche: alcune operazioni esenti dell'art. 10 (n. 1-5, 7-9, 16, 22). N. 6-bis, agenzie di viaggio: organizzazione di escursioni, visite di città, giri turistici. N. 6-ter, telecomunicazioni B2C: servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione e servizi elettronici resi a privati. N. 6-quater, lampade votive: prestazioni di gestione del servizio nelle lampade votive nei cimiteri.

Il sistema dei corrispettivi telematici

L'esonero dalla fatturazione non significa esonero dalla documentazione: gli esercenti devono rilasciare uno strumento documentale alternativo. Storicamente era lo scontrino fiscale emesso da registratori di cassa fiscalizzati. Dal 2019 (per i grandi soggetti) e poi dal 2020 (per la generalità degli esercenti, salvo specifiche eccezioni), il sistema è stato trasformato: lo scontrino è sostituito dal corrispettivo telematico, trasmesso elettronicamente all'Agenzia delle Entrate al momento dell'incasso. Il sistema è disciplinato dal D.Lgs. 127/2015 e successive modifiche.

I vantaggi del nuovo sistema: semplificazione per l'esercente (non occorre conservare scontrini fisici, non serve la liquidazione manuale dei corrispettivi); controllo in tempo reale per l'Agenzia delle Entrate (i corrispettivi sono noti subito); integrazione con la dichiarazione precompilata e la liquidazione automatica per gli esercenti minori. Per il commercialista, la transizione ai corrispettivi telematici ha ridotto significativamente gli errori manuali ma richiede attenzione tecnologica (registratori telematici certificati, gestione dei guasti, configurazione dei codici IVA).

L'opzione per la fatturazione e l'estensione della fattura elettronica

Anche se non obbligatoria, l'emissione di fattura nelle operazioni del commercio al minuto è sempre possibile e in alcuni casi richiesta dal cliente (per esempio quando il cliente è un soggetto passivo IVA che vuole detrarre l'imposta sull'acquisto). L'art. 22 prevede infatti che l'obbligo si attivi su richiesta del cliente non oltre il momento di effettuazione dell'operazione. In tali casi, l'esercente emette fattura ordinaria (oggi elettronica per i soggetti tenuti).

Una distinta categoria è quella della fattura semplificata (art. 21-bis T.U.IVA, introdotto dal D.Lgs. 175/2014): per operazioni di importo inferiore a 100 euro (oggi 400 euro per alcune categorie), è ammessa la fattura semplificata con dati ridotti, utile soprattutto nei rapporti B2B di basso valore.

Coordinamento con altre norme

L'art. 22 si raccorda con: l'art. 21 (regola generale della fatturazione); l'art. 21-bis (fattura semplificata); l'art. 23 (registrazione delle fatture emesse); l'art. 24 (registrazione delle operazioni di commercio al minuto, con il «registro dei corrispettivi»); il D.Lgs. 127/2015 (corrispettivi telematici); il D.Lgs. 471/1997 (sanzioni per inadempimenti). Per i soggetti che operano in regime forfettario (L. 190/2014, art. 1, commi 54-89) o di vantaggio per imprenditoria giovanile, valgono regole specifiche: questi soggetti sono in linea generale esonerati dalla fattura elettronica (con progressiva integrazione completata nel 2024) e dalla disciplina IVA ordinaria, ma applicano comunque l'art. 22 per le categorie B2C interessate.

Profili pratici

Per il commercialista che assiste esercenti del commercio al minuto, le aree di attenzione sono: la corretta configurazione del registratore telematico (codici IVA per le diverse aliquote, gestione di operazioni esenti o non imponibili); il monitoraggio delle trasmissioni all'Agenzia delle Entrate (verifica delle ricevute, gestione di errori e mancate trasmissioni); la gestione delle operazioni miste (con e senza fattura, scontrini di importo elevato richiesti come fattura). L'integrazione tra corrispettivi telematici e contabilità è oggi automatizzata per la maggior parte dei gestionali, ma richiede comunque verifica periodica.

L'art. 22 sarà soppresso dal 1° gennaio 2027 per effetto del nuovo Testo Unico IVA (D.Lgs. 10/2026). La sostanza degli esoneri dovrebbe restare, con eventuale riformulazione e ulteriori adattamenti al sistema dei corrispettivi telematici.

Prassi e linee guida

Circolare · n. 3/E del 21 febbraio 2020

Chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate sulla memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri da parte degli esercenti commercio al minuto e attività assimilate ex art. 22 DPR 633/1972, con dettagli su obblighi, opzioni e regime sanzionatorio.

Leggi il documento su www.agenziaentrate.gov.it

Risposta a interpello · n. 416 del 28 settembre 2020

L'Agenzia chiarisce gli adempimenti IVA per le vendite delivery e il commercio elettronico indiretto in relazione all'art. 22 DPR 633/1972 e all'obbligo di certificazione dei corrispettivi.

Leggi il documento su www.agenziaentrate.gov.it

Domande frequenti

Per il commercio al minuto è obbligatorio emettere fattura?

No, in via generale. L'art. 22, comma 1 T.U.IVA esonera dall'obbligo di fatturazione le cessioni di beni effettuate da commercianti al minuto in locali aperti al pubblico, vending machine, vendita per corrispondenza, a domicilio, ambulante. L'obbligo si attiva solo su richiesta del cliente non oltre il momento di effettuazione dell'operazione. L'obbligo è sostituito dall'emissione di corrispettivo telematico (scontrino elettronico).

Cos'è il corrispettivo telematico?

È il sistema di documentazione elettronica delle operazioni del commercio al minuto, in vigore dal 2020 (con applicazione anticipata al 2019 per i grandi soggetti), che ha sostituito il vecchio scontrino fiscale cartaceo. Il registratore telematico certificato genera lo scontrino e ne trasmette elettronicamente i dati all'Agenzia delle Entrate al momento dell'incasso. Il sistema è disciplinato dal D.Lgs. 127/2015 e tutela tanto la semplificazione per l'esercente quanto il controllo in tempo reale per il fisco.

Se il cliente chiede la fattura, devo emetterla?

Sì, se la richiesta è formulata non oltre il momento di effettuazione dell'operazione. L'art. 22, comma 1 T.U.IVA prevede l'esonero dalla fatturazione «se non è richiesta dal cliente». Quando il cliente richiede la fattura (tipicamente perché è soggetto passivo IVA che vuole detrarre l'imposta), l'esercente deve emetterla nelle forme ordinarie (fattura elettronica per i soggetti tenuti). La richiesta tardiva (dopo l'effettuazione) non genera obbligo, ma può essere accolta in via di cortesia.

Gli alberghi e i ristoranti sono esonerati dalla fatturazione?

Sì. L'art. 22, comma 1, n. 2 T.U.IVA esonera le prestazioni alberghiere e le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate dai pubblici esercizi (bar, ristoranti, trattorie), nelle mense aziendali e mediante apparecchi di distribuzione automatica. L'obbligo si attiva su richiesta del cliente. Anche per queste categorie si applica il sistema dei corrispettivi telematici. Su richiesta del cliente è ammessa anche la fattura semplificata ex art. 21-bis T.U.IVA per operazioni di basso valore.

Cosa cambia con il nuovo Testo Unico IVA del 2027?

L'art. 22 sarà soppresso dal 1° gennaio 2027 per effetto del nuovo Testo Unico IVA (D.Lgs. 10/2026). La sostanza degli esoneri dall'obbligo di fatturazione per il commercio al minuto e attività assimilate dovrebbe restare invariata, con riformulazione testuale e probabili adeguamenti al sistema dei corrispettivi telematici e al pacchetto europeo ViDA (VAT in the Digital Age). Il professionista deve monitorare l'evoluzione applicativa e gestire l'eventuale fase transitoria.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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