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Ultimo aggiornamento: 27 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
L'art. 91 del DPR 602/1973 disciplinava originariamente l'espropriazione forzata di navi e aeromobili nell'ambito della riscossione coattiva dei tributi. La norma è stata abrogata dal D.Lgs. 46/1999, che ha riorganizzato l'intero sistema della riscossione mediante ruolo, affidando la disciplina dell'espropriazione di beni mobili registrati di valore elevato alle norme ordinarie del codice di procedura civile, integrate dalla disciplina speciale del fermo e dell'ipoteca. Le procedure esecutive su navi e aeromobili seguono oggi le regole generali del c.p.c. e le disposizioni del codice della navigazione.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 91 DPR 602/1973 — Espropriazione di navi e aeromobili (abrogato)

D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 — Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

[Articolo abrogato dal Decreto legislativo del 26/02/1999 n. 46, art. 16]

Commento

Ratio della norma

L'art. 91 del DPR 602/1973 si inseriva nel sistema originario della riscossione coattiva, disciplinando la procedura esecutiva applicabile ai beni mobili registrati di natura nautica e aeronautica. La norma rispondeva all'esigenza di adattare le tecniche esecutive alle specificità di questi beni, soggetti a registrazione pubblica e dotati di un regime giuridico particolare derivante dal codice della navigazione. Con la riforma operata dal D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, il legislatore ha eliminato la norma speciale, ritenendo sufficiente il rinvio alle norme ordinarie integrate dall'istituto del fermo amministrativo.

Analisi e struttura

La disposizione abrogata prevedeva un procedimento esecutivo specifico per navi e aeromobili iscritti nei pubblici registri (Registro navale italiano, Registro aeronautico nazionale). Questi beni, pur essendo mobili nel senso civilistico, sono soggetti a trascrizione nei registri pubblici e a forme particolari di pubblicità, il che li avvicina funzionalmente agli immobili per quanto riguarda le procedure di espropriazione. L'abrogazione ha determinato l'applicazione delle norme ordinarie del codice di procedura civile e del codice della navigazione per le esecuzioni su questi beni.

Quando si applica

Trattandosi di norma abrogata, non trova più applicazione diretta. Il quadro normativo attuale per l'esecuzione forzata su navi e aeromobili da parte dell'agente della riscossione è costituito: dall'art. 86 DPR 602/1973 per il fermo amministrativo (applicabile anche a navi e aeromobili iscritti in pubblici registri); dall'art. 49 ss. DPR 602/1973 per l'espropriazione forzata in generale; dalle norme del codice della navigazione per le specificità procedurali; dalle norme del codice di procedura civile (artt. 543 ss. e 555 ss.) in quanto compatibili.

Confronto e norme correlate

Il sistema attuale non prevede più una norma ad hoc per navi e aeromobili nella riscossione tributaria, ma ricorre agli strumenti generali. L'istituto del fermo di cui all'art. 86 DPR 602/1973, originariamente concepito per autoveicoli, è stato esteso nella prassi anche alle imbarcazioni registrate. Il D.Lgs. 46/1999, che ha abrogato l'art. 91, ha però mantenuto il sistema della riscossione a mezzo ruolo potenziandone gli strumenti, e il D.Lgs. 112/1999 ha ridisegnato il ruolo dei concessionari (poi agenti della riscossione).

Problemi applicativi

L'assenza di una norma speciale determina incertezze operative quando l'agente della riscossione intende procedere esecutivamente su navi o aeromobili. Le questioni aperte riguardano: la competenza territoriale (il registro di iscrizione può essere in luogo diverso dal domicilio fiscale del debitore); la coordinazione con le autorità marittime o aeronautiche; la necessità o meno di autorizzazioni aggiuntive previste dal codice della navigazione. La prassi dell'Agenzia delle entrate-Riscossione privilegia in questi casi il fermo amministrativo come misura cautelare rispetto all'espropriazione diretta.

Casi pratici

Caso 1: Fermo su imbarcazione da diporto per debiti fiscali

Caso 2: Espropriazione di aeromobile privato

Caso 3: Pignoramento di quote navali

Domande frequenti

Cosa prevedeva l'art. 91 DPR 602/1973 prima dell'abrogazione?

L'art. 91 DPR 602/1973 disciplinava la procedura di espropriazione forzata di navi e aeromobili nell'ambito della riscossione coattiva dei tributi, prevedendo regole speciali adattate alla natura di questi beni mobili registrati. È stato abrogato dal D.Lgs. 46/1999, che ha semplificato e unificato la disciplina della riscossione mediante ruolo.

Come si procede oggi esecutivamente su navi o aeromobili per debiti tributari?

L'agente della riscossione può applicare il fermo amministrativo ex art. 86 DPR 602/1973 con comunicazione preventiva di 30 giorni, oppure procedere all'espropriazione forzata secondo le norme ordinarie del c.p.c. e del codice della navigazione. Non esiste più una norma ad hoc nella disciplina tributaria.

Il fermo amministrativo si applica anche alle imbarcazioni?

Sì, il fermo di beni mobili registrati ex art. 86 DPR 602/1973 è applicabile anche alle imbarcazioni e agli aeromobili iscritti in pubblici registri, non solo agli autoveicoli. L'agente della riscossione notifica una comunicazione preventiva e, in mancanza di pagamento entro 30 giorni, procede all'iscrizione del fermo nel registro competente.

Quali sono le soglie per l'espropriazione immobiliare vs l'esecuzione su beni mobili registrati?

Per i beni mobili registrati come navi e aeromobili non si applicano le soglie di 120.000 euro previste per gli immobili dall'art. 76. L'agente della riscossione può procedere decorso inutilmente il termine di 60 giorni dalla notifica della cartella, fermo restando il rispetto delle norme ordinarie sull'impignorabilità parziale dei beni strumentali.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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