In sintesi
L'art. 89 del DPR 602/1973 introduce una significativa deroga al diritto comune: i pagamenti effettuati all'AdER nell'ambito della riscossione coattiva sono esenti dall'azione revocatoria fallimentare (pauliana e ordinaria). Nella procedura ordinaria, il curatore del fallimento può impugnare i pagamenti effettuati dal debitore ai propri creditori nel periodo sospetto antecedente il fallimento (di regola sei mesi o un anno), sostenendo che tali pagamenti abbiano favorito ingiustamente un creditore a danno della massa. Per i pagamenti al fisco, questa possibilità è esclusa dalla norma: il curatore non può chiedere la restituzione delle somme versate all'AdER prima del fallimento, anche se tali versamenti sono avvenuti nel periodo sospetto.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 89 DPR 602/1973 — Esenzione dell’azione revocatoria
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 — Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito
1. I pagamenti di imposte scadute non sono soggetti alla revocatoria prevista dall’articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
Ratio della norma
L'esenzione dalla revocatoria riflette la posizione privilegiata del credito erariale nel sistema dell'insolvenza: lo Stato, nell'esercitare la riscossione dei tributi, non può essere trattato come un creditore ordinario e non deve restituire le somme legittimamente incassate in sede di riscossione coattiva. Se l'esenzione non esistesse, il curatore potrebbe sistematicamente recuperare i pagamenti tributari pre-fallimentari, creando un incentivo perverso: il fisco sarebbe disincentivato a riscuotere nei confronti di imprese potenzialmente insolventi, poiché rischierebbe di dover restituire tutto al fallimento.
Analisi e struttura
L'esenzione si applica ai pagamenti effettuati in esecuzione coattiva, cioè in conseguenza di cartelle esattoriali, pignoramenti, o altri atti dell'esecuzione esattoriale avviata dall'AdER. Non si applica ai pagamenti volontari del contribuente successivamente fallito: questi rimangono revocabili se sussistono i presupposti della revocatoria (conoscenza dello stato di insolvenza, periodo sospetto). La distinzione tra pagamento coattivo e volontario è quindi cruciale per stabilire se l'esenzione si applichi.
Quando si applica
L'esenzione riguarda i pagamenti effettuati: (a) a seguito di pignoramento (presso terzi, mobiliare, immobiliare); (b) a seguito di distrazione di somme nell'ambito dell'esecuzione esattoriale; (c) in risposta a atti esecutivi formalmente notificati. Non si applica ai pagamenti spontanei del contribuente che, successivamente, viene dichiarato fallito nel periodo sospetto: in tal caso il curatore potrebbe tentare la revocatoria se sussistono i presupposti dell'art. 67 l. fall. (ora art. 166 Codice della crisi).
Confronto e norme correlate
La norma deroga all'art. 67 l. fall. (ora art. 166 D.Lgs. 14/2019) che consente la revocatoria dei pagamenti nel periodo sospetto. Il coordinamento con lo Statuto del Contribuente (L. 212/2000) è rilevante: il principio di certezza dei rapporti tributari impone che i pagamenti legittimamente eseguiti in sede di riscossione non vengano rimessi in discussione a posteriori. L'art. 2740 c.c. (garanzia patrimoniale generica) e gli artt. 2901-2904 c.c. (azione revocatoria ordinaria) sono le disposizioni di riferimento che la norma intende derogare per i pagamenti al fisco in sede esecutiva.
Problemi applicativi
Il problema principale è la distinzione tra pagamento coattivo (esente) e volontario (revocabile): il confine non è sempre netto. Un contribuente che, intimorito da una cartella, paga spontaneamente prima che scatti l'esecuzione vera e propria: il suo pagamento è «volontario» o «coattivo»? La giurisprudenza ha tendenzialmente esteso l'esenzione ai pagamenti effettuati sotto la minaccia concreta dell'esecuzione, anche prima del pignoramento formale. Un secondo nodo è il coordinamento con l'esenzione anche per altri creditori privilegiati: l'esenzione dalla revocatoria è un privilegio specifico del fisco, che non si estende automaticamente ad altri creditori.
Casi pratici
Caso 1: Curatore che tenta la revocatoria di versamenti al fisco
Caso 2: Pagamento volontario pre-fallimentare: revocatoria ammissibile
Caso 3: Esenzione che protegge il fisco anche in caso di insolvenza conclamata
Domande frequenti
Cos'è l'esenzione dalla revocatoria fallimentare per i pagamenti al fisco?
L'art. 89 DPR 602/1973 prevede che i pagamenti effettuati all'AdER nell'ambito dell'esecuzione coattiva (pignoramenti, atti esecutivi) non possano essere impugnati dal curatore del fallimento con l'azione revocatoria. Il fisco non deve restituire le somme incassate coattivamente prima del fallimento.
Tutti i pagamenti al fisco prima del fallimento sono esenti dalla revocatoria?
Solo i pagamenti coattivi (effettuati a seguito di cartelle, pignoramenti o altri atti esecutivi). I pagamenti spontanei del contribuente che poi fallisce nel periodo sospetto possono essere revocati dal curatore se sussistono i presupposti dell'art. 166 del Codice della crisi (conoscenza dello stato di insolvenza).
Perché il fisco ha questo privilegio rispetto agli altri creditori?
Il privilegio riflette la posizione speciale del credito tributario nell'ordinamento: lo Stato non può essere disincentivato a riscuotere i tributi per paura di dover restituire tutto al fallimento. Se l'esenzione non esistesse, il fisco potrebbe attendere che le imprese in crisi falliscano anziché procedere all'esecuzione, con danni per l'erario.
Il curatore può sempre contestare i versamenti all'AdER prima del fallimento?
Il curatore può tentare la revocatoria solo per i pagamenti spontanei effettuati nel periodo sospetto, non per quelli coattivi. Per i pagamenti coattivi, l'esenzione ex art. 89 è assoluta. In caso di dubbio sulla natura del pagamento (coattivo o volontario), il giudice valuta le circostanze concrete del caso.
Vedi anche