L'art. 63 del DPR 602/1973 impone all'ufficiale della riscossione di astenersi dal pignoramento o di desistere dal procedimento quando viene dimostrato che i beni appartengono a persona diversa dal debitore iscritto a ruolo, dai coobbligati o dai soggetti solidalmente responsabili, in virtù di un titolo avente data anteriore all'anno cui si riferisce il debito tributario. La prova può essere offerta solo mediante esibizione di atto pubblico o scrittura privata autenticata, oppure mediante sentenza passata in giudicato. La norma offre una tutela preventiva al terzo proprietario nella fase iniziale del pignoramento, prima che si attivi il più complesso procedimento di opposizione giudiziaria.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 63 DPR 602/1973 — Astensione dal pignoramento
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 — Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito
1. L’ufficiale della riscossione deve astenersi dal pignoramento o desistere dal procedimento quando e’ dimostrato che i beni appartengano a persona diversa dal debitore iscritto a ruolo, dai coobbligati o dai soggetti indicati dall’articolo 58, comma 3, in virtu’ di titolo avente data anteriore all’anno cui si riferisce l’entrata iscritta a ruolo. Tale dimostrazione puo’ essere offerta soltanto mediante esibizione di atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero di sentenza passata in giudicato pronunciata su domanda proposta prima di detto anno.
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L'art. 63 del DPR 602/1973 impone all'ufficiale della riscossione di astenersi dal pignoramento o di desistere dal procedimento quando viene dimostrato che i beni appartengono a persona diversa dal debitore iscritto a ruolo, dai coobbligati o dai soggetti solidalmente responsabili, in virtù di un titolo avente data anteriore all'anno cui si riferisce il debito tributario. La prova può essere offerta solo mediante esibizione di atto pubblico o scrittura privata autenticata, oppure mediante sentenza passata in giudicato. La norma offre una tutela preventiva al terzo proprietario nella fase iniziale del pignoramento, prima che si attivi il più complesso procedimento di opposizione giudiziaria.
Indice dei contenuti
Ratio della norma
Il pignoramento eseguito su beni di proprietà di terzi è viziato ab initio: il titolo esecutivo (il ruolo) riguarda il debitore tributario, non il terzo. L'art. 63 offre uno strumento di tutela semplice e immediato: la prova documentale nella fase di esecuzione materiale del pignoramento. Se il terzo riesce a esibire la prova della propria proprietà nell'immediatezza, l'ufficiale deve astenersi senza che sia necessario l'intervento del giudice. Questo meccanismo preventivo è molto efficace perché evita l'instaurazione di un procedimento giudiziario costoso e lento.
Analisi e struttura
L'obbligo di astensione dell'ufficiale della riscossione opera quando vengono soddisfatti due requisiti. Il primo è la prova della proprietà: solo mediante atto pubblico, scrittura privata autenticata (non semplice scrittura privata) o sentenza passata in giudicato. L'esclusione della semplice scrittura privata è una scelta di campo precisa: evitare che il debitore crei documentazione postuma per sottrarre beni all'esecuzione simulando trasferimenti di proprietà. Il secondo requisito è la data anteriore al debito: il titolo del terzo deve avere data anteriore all'anno a cui si riferisce il debito iscritto a ruolo (non alla data dell'iscrizione a ruolo, ma all'anno fiscale di riferimento). Se entrambi i requisiti sono soddisfatti, l'ufficiale è obbligato a fermarsi; non ha discrezionalità. Se la prova non è sufficiente, procede al pignoramento e il terzo deve utilizzare l'opposizione ex art. 58 per tutelare i propri diritti.
Quando si applica
Si applica nella fase operativa del pignoramento, quando l'ufficiale della riscossione si trova fisicamente nei locali del debitore per eseguire il pignoramento di beni mobili. Non si applica ai beni immobili (che seguono regole di trascrizione nei registri immobiliari che rendono la verifica della proprietà più agevole) né ai beni già pignorati (situazione coperta dall'art. 58). Il terzo deve essere pronto a esibire la documentazione immediatamente, durante l'accesso dell'ufficiale.
Confronto e norme correlate
L'art. 63 è il pendant preventivo dell'art. 58 (opposizione di terzi, rimedio successivo al pignoramento). Va coordinato con l'art. 515 c.p.c. (beni relativamente impignorabili) e con l'art. 62 DPR 602/1973 (limiti al pignoramento dei beni strumentali). La prova mediante atto pubblico o scrittura autenticata corrisponde al requisito di data certa previsto dall'art. 2704 c.c.
Problemi applicativi
Il principale problema pratico è la disponibilità immediata della documentazione: il terzo deve avere con sé (o raggiungibile rapidamente) atti pubblici o scritture autenticate al momento dell'accesso dell'ufficiale. Non sempre questo è possibile, specialmente per beni lasciati in comodato o locazione. Se il terzo non riesce a esibire immediatamente la prova, il pignoramento viene eseguito e dovrà poi proporre opposizione ex art. 58 davanti al giudice, con maggiori costi e tempi. Ulteriore questione: la «data anteriore all'anno del debito» è interpretata come la data dell'anno fiscale di riferimento dell'imposta iscritta a ruolo (es. se il ruolo riguarda l'IRPEF 2018, la data del titolo del terzo deve essere anteriore al 1° gennaio 2018).
Casi pratici
Caso 1: Artigiano che prova la proprietà dei macchinari durante il pignoramento
Caso 2: Terzo senza documentazione che non riesce a fermare il pignoramento
Caso 3: Scrittura privata semplice non sufficiente per l'astensione
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Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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In sintesi
L'art. 63 del DPR 602/1973 impone all'ufficiale della riscossione di astenersi dal pignoramento o di desistere dal procedimento quando viene dimostrato che i beni appartengono a persona diversa dal debitore iscritto a ruolo, dai coobbligati o dai soggetti solidalmente responsabili, in virtù di un titolo avente data anteriore all'anno cui si riferisce il debito tributario. La prova può essere offerta solo mediante esibizione di atto pubblico o scrittura privata autenticata, oppure mediante sentenza passata in giudicato. La norma offre una tutela preventiva al terzo proprietario nella fase iniziale del pignoramento, prima che si attivi il più complesso procedimento di opposizione giudiziaria.Indice dei contenuti
Ratio della norma
Il pignoramento eseguito su beni di proprietà di terzi è viziato ab initio: il titolo esecutivo (il ruolo) riguarda il debitore tributario, non il terzo. L'art. 63 offre uno strumento di tutela semplice e immediato: la prova documentale nella fase di esecuzione materiale del pignoramento. Se il terzo riesce a esibire la prova della propria proprietà nell'immediatezza, l'ufficiale deve astenersi senza che sia necessario l'intervento del giudice. Questo meccanismo preventivo è molto efficace perché evita l'instaurazione di un procedimento giudiziario costoso e lento.
Analisi e struttura
L'obbligo di astensione dell'ufficiale della riscossione opera quando vengono soddisfatti due requisiti. Il primo è la prova della proprietà: solo mediante atto pubblico, scrittura privata autenticata (non semplice scrittura privata) o sentenza passata in giudicato. L'esclusione della semplice scrittura privata è una scelta di campo precisa: evitare che il debitore crei documentazione postuma per sottrarre beni all'esecuzione simulando trasferimenti di proprietà. Il secondo requisito è la data anteriore al debito: il titolo del terzo deve avere data anteriore all'anno a cui si riferisce il debito iscritto a ruolo (non alla data dell'iscrizione a ruolo, ma all'anno fiscale di riferimento). Se entrambi i requisiti sono soddisfatti, l'ufficiale è obbligato a fermarsi; non ha discrezionalità. Se la prova non è sufficiente, procede al pignoramento e il terzo deve utilizzare l'opposizione ex art. 58 per tutelare i propri diritti.
Quando si applica
Si applica nella fase operativa del pignoramento, quando l'ufficiale della riscossione si trova fisicamente nei locali del debitore per eseguire il pignoramento di beni mobili. Non si applica ai beni immobili (che seguono regole di trascrizione nei registri immobiliari che rendono la verifica della proprietà più agevole) né ai beni già pignorati (situazione coperta dall'art. 58). Il terzo deve essere pronto a esibire la documentazione immediatamente, durante l'accesso dell'ufficiale.
Confronto e norme correlate
L'art. 63 è il pendant preventivo dell'art. 58 (opposizione di terzi, rimedio successivo al pignoramento). Va coordinato con l'art. 515 c.p.c. (beni relativamente impignorabili) e con l'art. 62 DPR 602/1973 (limiti al pignoramento dei beni strumentali). La prova mediante atto pubblico o scrittura autenticata corrisponde al requisito di data certa previsto dall'art. 2704 c.c.
Problemi applicativi
Il principale problema pratico è la disponibilità immediata della documentazione: il terzo deve avere con sé (o raggiungibile rapidamente) atti pubblici o scritture autenticate al momento dell'accesso dell'ufficiale. Non sempre questo è possibile, specialmente per beni lasciati in comodato o locazione. Se il terzo non riesce a esibire immediatamente la prova, il pignoramento viene eseguito e dovrà poi proporre opposizione ex art. 58 davanti al giudice, con maggiori costi e tempi. Ulteriore questione: la «data anteriore all'anno del debito» è interpretata come la data dell'anno fiscale di riferimento dell'imposta iscritta a ruolo (es. se il ruolo riguarda l'IRPEF 2018, la data del titolo del terzo deve essere anteriore al 1° gennaio 2018).
Casi pratici
Caso 1: Artigiano che prova la proprietà dei macchinari durante il pignoramento
Caso 2: Terzo senza documentazione che non riesce a fermare il pignoramento
Caso 3: Scrittura privata semplice non sufficiente per l'astensione
Domande frequenti