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Ultimo aggiornamento: 11 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
L'art. 12-bis del DPR 602/1973 fissa una soglia minima al di sotto della quale non si procede all'iscrizione a ruolo: originariamente ventimila lire (circa dieci euro), importo elevabile con il regolamento previsto dall'art. 16, comma 2, L. 146/1998. Questa soglia de minimis risponde a un criterio di efficienza amministrativa: il costo delle procedure di riscossione coattiva (formazione del ruolo, notifica della cartella, gestione delle pratiche) supererebbe il valore del credito recuperato per importi irrisori, rendendo antieconomica l'attivazione dell'intero apparato di riscossione. La norma protegge anche il contribuente dall'attivazione di procedure esecutive per debiti di entità trascurabile.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 12-bis DPR 602/1973 — Importo minimo iscrivibile a ruolo

D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 — Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

1. Non si procede ad iscrizione a ruolo per somme inferiori a lire ventimila; tale importo puo’ essere elevato con il regolamento previsto dall’articolo 16, comma 2, della legge 8 maggio 1998, n. 146.

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In sintesi

L'art. 12-bis del DPR 602/1973 fissa una soglia minima al di sotto della quale non si procede all'iscrizione a ruolo: originariamente ventimila lire (circa dieci euro), importo elevabile con il regolamento previsto dall'art. 16, comma 2, L. 146/1998. Questa soglia de minimis risponde a un criterio di efficienza amministrativa: il costo delle procedure di riscossione coattiva (formazione del ruolo, notifica della cartella, gestione delle pratiche) supererebbe il valore del credito recuperato per importi irrisori, rendendo antieconomica l'attivazione dell'intero apparato di riscossione. La norma protegge anche il contribuente dall'attivazione di procedure esecutive per debiti di entità trascurabile.
Ratio della norma

Il principio di economicità dell'azione amministrativa impone di non intraprendere procedure costose per recuperare crediti di valore inferiore al costo della procedura stessa. L'art. 12-bis codifica questo principio nel contesto della riscossione tributaria, evitando che l'Amministrazione attivi l'intera macchina della riscossione coattiva per importi che, una volta recuperati, non coprirebbero nemmeno le spese sostenute. La soglia, inizialmente fissata in lire (valuta ante-euro), è calibrabile in sede regolamentare per adeguarla nel tempo all'evoluzione dei costi amministrativi.

Analisi e struttura

La norma è semplice nella struttura: fissa la soglia minima di ventimila lire (equivalenti a circa 10,33 euro dopo la conversione in euro) e rinvia a un regolamento per l'eventuale adeguamento al rialzo. Non prevede eccezioni: se l'importo è inferiore alla soglia, semplicemente non si procede all'iscrizione, indipendentemente dalla natura del tributo o dalla situazione del contribuente. Nella prassi attuale, il Ministero dell'economia ha fissato soglie de minimis diverse per i diversi tipi di tributo e per le diverse fasi del procedimento di riscossione.

Quando si applica

La soglia de minimis opera al momento della formazione del ruolo: se la somma da iscrivere è inferiore alla soglia, l'ufficio non procede all'iscrizione e il credito, di fatto, non viene recuperato. Non si applica ai casi in cui importi minori si sommino ad altri già iscritti a ruolo nello stesso periodo: in quel caso l'iscrizione cumulativa può superare la soglia. La norma non produce estinzione del credito: esso rimane formalmente esistente, ma senza iscrizione a ruolo non è azionabile in via coattiva.

Confronto e norme correlate

L'art. 12-bis si coordina con l'art. 12 (formazione del ruolo) e con le norme ministeriali che fissano soglie de minimis per la notifica delle cartelle. Il D.Lgs. 159/2015 ha introdotto ulteriori soglie de minimis per la riscossione di specifiche tipologie di crediti (es. atti di irrogazione di sanzioni). Lo Statuto del Contribuente non prevede una norma specifica sulle soglie de minimis, ma il principio di proporzionalità dell'azione amministrativa (art. 10-bis L. 212/2000) supporta indirettamente la ratio dell'art. 12-bis.

Problemi applicativi

Un profilo critico riguarda l'accumulazione di importi minimi nel tempo: se un contribuente ha più debiti irrisori che singolarmente non superano la soglia, l'Amministrazione potrebbe sommarli in un unico ruolo e procedere all'iscrizione per l'importo cumulativo. Un secondo profilo riguarda la mancata estinzione del credito: il contribuente potrebbe ritrovarsi anni dopo con un debito originariamente sotto soglia che, cumulato con interessi e sanzioni, ha superato la soglia e viene quindi iscritto a ruolo. La certezza giuridica sulla sorte dei crediti sotto soglia è quindi limitata.

Casi pratici

Caso 1: Importo irrisorio non iscritto a ruolo

Caso 2: Cumulo di importi sotto soglia nello stesso ruolo

Caso 3: Debito sotto soglia che cresce con interessi

Domande frequenti

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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