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Art. 12-bis DPR 448/1988 — Diritto all’informazione

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Art. 12-bis DPR 448/1988 — Diritto all’informazione

D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 — Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni

1. Fermo quanto previsto dall’articolo 1 del presente decreto e dall’ articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, al minorenne vengono fornite anche le informazioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo.

2. Quando è informato di essere sottoposto alle indagini, il minorenne è informato altresì del diritto: a) a che vengano informati l’esercente la responsabilità genitoriale o gli altri soggetti di cui agli articoli 12 e 12-ter; b) a essere assistito in ogni stato e grado del procedimento, anche durante le udienze, dall’esercente la responsabilità genitoriale o dagli altri soggetti di cui all’articolo 12; c) a essere assistito in ogni stato e grado del procedimento dai servizi di cui all’articolo 6; d) a ricevere una valutazione individuale delle proprie condizioni ai sensi dell’articolo 9; e) a che sia tutelata la riservatezza dei dati personali e della vita privata, anche con le misure di cui agli articoli 13 e 33.

3. Quando è comunque sottoposto a privazione della libertà personale, il minorenne è informato altresì del diritto: a) a che la privazione della libertà personale sia limitata al più breve tempo possibile e sia disposta solo quando ogni altra misura è ritenuta inadeguata; b) a che la decisione sulla libertà personale sia rivalutata dall’autorità giudiziaria, d’ufficio o su istanza di parte; c) a ricevere un trattamento specifico, adeguato alla sua personalità e alle sue esigenze educative sulla base di una valutazione individuale, volto a garantire la tutela della salute sia fisica sia psichica e il rispetto della libertà di religione e di credo, e altresì ad assicurare l’accesso all’istruzione e alla formazione, la tutela effettiva della vita familiare, l’accesso a programmi diretti a favorire lo sviluppo e il reinserimento sociale e la prevenzione della commissione di ulteriori reati, con modalità adeguate alla natura ed alla durata della privazione della libertà.

4. Quando è sottoposto a misura cautelare detentiva il minorenne è altresì informato che: a) prima della sentenza definitiva, la custodia cautelare può essere disposta soltanto quando ogni altra misura cautelare risulti inadeguata; b) la durata della misura cautelare è soggetta a termini massimi predeterminati per legge, inferiori a quelli previsti per gli adulti; c) la privazione della libertà personale si svolge in luoghi diversi da quelli previsti per gli adulti, fino al compimento del diciottesimo anno di età e, salvi i casi previsti dalla legge, anche fino al compimento del venticinquesimo anno di età.

5. Le informazioni sono fornite con un linguaggio comprensibile, adeguato all’età e alle capacità del minorenne. articolo precedente articolo successivo