Testo dell'articoloVigente
Art. 6 DPR 602/1973 — Distinta dei versamenti diretti
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 — Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito
Il versamento diretto e’ ricevuto dai concessionari in base a distinta di versamento.
La distinta di versamento deve indicare le generalita’ del contribuente, domicilio fiscale, l’imposta e il periodo cui si riferisce il versamento; per i soggetti diversi dalle persone fisiche, in luogo delle generalita’ del contribuente, deve indicare la denominazione o la ragione sociale.
Per ogni imposta e per ogni scadenza deve essere compilata separata distinta di versamento.
Il concessionario rilascia quietanza di pagamento ed appone sulla distinta di versamento il numero della quietanza stessa.
La distinta di versamento e la quietanza debbono essere conformi ai modelli approvati con decreto del Ministro per le finanze da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale.
Il concessionario non puo’ rifiutare le somme che il contribuente intende versare sempreche’ nella distinta non risultino assolutamente incerti i dati di cui al secondo comma.
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Stesso numero, altri codici
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In sintesi
L'art. 6 del DPR 602/1973 disciplinava la distinta di versamento, il documento cartaceo con cui il contribuente effettuava il versamento diretto al concessionario. La distinta doveva indicare generalità del contribuente, domicilio fiscale, imposta e periodo di riferimento; per le persone giuridiche, la denominazione o ragione sociale. Era obbligatorio compilare una distinta separata per ogni imposta e per ogni scadenza. Il concessionario rilasciava quietanza e non poteva rifiutare il versamento se i dati essenziali erano chiari. Il meccanismo della distinta di versamento è oggi quasi integralmente sostituito dal modello F24 unificato, che assorbe tutte le funzioni documentali della vecchia distinta.Ratio della norma
La distinta di versamento era il documento centrale del sistema di versamento diretto pre-F24: consentiva l'identificazione certa del contribuente, dell'imposta e del periodo, permettendo all'Amministrazione di allocare correttamente i fondi ricevuti e di tenere i registri contabili aggiornati. La norma garantiva anche la tutela del contribuente, imponendo al concessionario l'obbligo di accettare il versamento se i dati essenziali erano presenti.
Analisi e struttura
L'art. 6 struttura la distinta di versamento come documento identificativo a contenuto obbligatorio: generalità (o denominazione sociale), domicilio fiscale, tipo di imposta, periodo di riferimento. Una distinta separata per ogni imposta e per ogni scadenza evitava confusioni tra diversi debiti tributari. Il concessionario era obbligato ad accettare il versamento (non poteva rifiutarlo) se i dati erano sufficientemente chiari, evitando che errori formali minori si trasformassero in inadempimenti. Rilasciava quietanza di pagamento apposta sulla distinta con il numero della quietanza stessa.
Quando si applica
Nel sistema attuale, la distinta di versamento è stata sostituita dal modello F24, che contiene gli stessi elementi informativi in formato standardizzato. La norma dell'art. 6 mantiene rilievo teorico per i versamenti effettuati prima dell'introduzione dell'F24 (1997) e per eventuali situazioni in cui si verifichino versamenti diretti in forma non telematica. I modelli di distinta erano approvati con decreto ministeriale, come ancora oggi i modelli F24.
Confronto e norme correlate
L'art. 6 va letto insieme all'art. 7 (versamento tramite conto corrente postale, anch'esso oggi superato dall'F24) e all'art. 29 (obbligo di quietanza, rimasto in vigore). Il D.Lgs. 241/1997 ha introdotto l'F24 come unico modello unificato per tutti i versamenti tributari e previdenziali, praticamente assorbendo il ruolo documentale sia dell'art. 6 sia dell'art. 7.
Problemi applicativi
I problemi applicativi della distinta di versamento nel sistema attuale sono residuali. Sul piano storico, il principale profilo critico riguardava il rifiuto del versamento da parte del concessionario per dati considerati insufficienti o incerti: la norma limitava questo potere di rifiuto ai casi di assoluta incertezza sulle generalità. Oggi, con l'F24 telematico, i sistemi informatici dell'Agenzia delle entrate effettuano controlli automatizzati che rendono praticamente impossibili gli errori di identificazione del contribuente e dell'imposta da versare.
Casi pratici
Caso 1: Compilazione della distinta di versamento negli anni Ottanta
Caso 2: Rifiuto del versamento per dati incerti
Caso 3: Passaggio alla distinta digitale: l'F24
Domande frequenti