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Ultimo aggiornamento: 11 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
L'articolo 59-bis del D.Lgs. 151/2001 disciplina l'indennità di maternità per le lavoratrici dello spettacolo iscritte al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo. La norma riconosce questa indennità a condizione che nel corso dell'anno solare la lavoratrice abbia effettuato almeno ventisei contribuzioni giornaliere e che la sua retribuzione media giornaliera nel trimestre precedente l'inizio del congedo superi il massimale giornaliero stabilito annualmente dall'INPS. Quando ricorrono entrambi questi presupposti, l'indennità è calcolata sulla retribuzione media giornaliera effettiva, e non sul massimale. Si tratta di una norma che tiene conto delle specificità del settore dello spettacolo, caratterizzato da rapporti di lavoro discontinui, retribuzioni variabili e un regime previdenziale separato rispetto alle altre categorie di lavoratori dipendenti.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 59-bis D.Lgs. 151/2001 — Maternità nel settore dello spettacolo

D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 — T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità

1. Alle lavoratrici dello spettacolo, iscritte al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, che nel corso di ciascun anno solare abbiano effettuato almeno ventisei contribuzioni giornaliere e la cui retribuzione media giornaliera nel trimestre precedente l’inizio del congedo di maternità sia superiore al massimale giornaliero stabilito per l’anno dall’INPS, spetta l’indennità di maternità calcolata sulla retribuzione media giornaliera.

In sintesi

L'articolo 59-bis del D.Lgs. 151/2001 disciplina l'indennità di maternità per le lavoratrici dello spettacolo iscritte al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo. La norma riconosce questa indennità a condizione che nel corso dell'anno solare la lavoratrice abbia effettuato almeno ventisei contribuzioni giornaliere e che la sua retribuzione media giornaliera nel trimestre precedente l'inizio del congedo superi il massimale giornaliero stabilito annualmente dall'INPS. Quando ricorrono entrambi questi presupposti, l'indennità è calcolata sulla retribuzione media giornaliera effettiva, e non sul massimale. Si tratta di una norma che tiene conto delle specificità del settore dello spettacolo, caratterizzato da rapporti di lavoro discontinui, retribuzioni variabili e un regime previdenziale separato rispetto alle altre categorie di lavoratori dipendenti.
Ratio della norma

Le lavoratrici dello spettacolo (attrici, cantanti, ballerine, musiciste, doppiatrici, ecc.) appartengono a una categoria che tradizionalmente ha un sistema previdenziale separato, gestito dall'INPS attraverso il Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo. Le loro retribuzioni sono spesso superiori al massimale ordinario INPS, e il calcolo dell'indennità di maternità sul semplice massimale comporterebbe una penalizzazione economica rilevante per le lavoratrici con retribuzioni elevate. La norma introduce dunque un criterio di calcolo agganciato alla retribuzione media effettiva, a condizione che siano soddisfatti i requisiti minimi di contribuzione.

Analisi e struttura

Il doppio requisito — almeno 26 contribuzioni giornaliere nell'anno solare e retribuzione media giornaliera nel trimestre precedente superiore al massimale INPS — determina se l'indennità è calcolata sulla retribuzione media effettiva. Se la lavoratrice soddisfa entrambi, l'indennità non è limitata al massimale ordinario. Se invece non raggiunge i 26 giorni di contribuzione o la sua retribuzione è al di sotto del massimale, si applicano le regole ordinarie. La discontinuità tipica del settore può rendere difficile raggiungere i 26 giorni di contribuzione in un anno, soprattutto per le lavoratrici in fase di carriera iniziale.

Quando si applica

Si applica alle lavoratrici iscritte al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo (FPLS) gestito dall'INPS. Non si applica alle lavoratrici dello spettacolo iscritte ad altri fondi o che svolgono la propria attività come lavoratrici autonome. La condizione del trimestre precedente si calcola sulle retribuzioni delle ultime 13 settimane prima dell'inizio del congedo.

Confronto e norme correlate

L'art. 59-bis si inserisce nel più ampio sistema delle tutele per categorie speciali disciplinate dagli artt. 59-66 del D.Lgs. 151/2001, che adattano le regole generali alle specificità di ciascuna categoria lavorativa. Le lavoratrici dello spettacolo condividono il Fondo previdenziale con i lavoratori dell'industria dello spettacolo, che ha regole proprie per il calcolo dei contributi giornalieri.

Problemi applicativi

Il principale problema pratico è raggiungere le 26 contribuzioni giornaliere: un'attrice con pochi ingaggi nell'anno potrebbe non soddisfare il requisito, perdendo il diritto al calcolo sulla retribuzione effettiva. La natura discontinua del lavoro nello spettacolo rende imprevedibile il raggiungimento di questa soglia. Un secondo problema riguarda il calcolo della retribuzione media nel trimestre precedente: per le lavoratrici con ingaggi irregolari, il trimestre precedente potrebbe non essere rappresentativo della retribuzione media effettiva della carriera.

Casi pratici

Caso 1: Attrice con 30 giorni lavorativi nell'anno: indennità sulla retribuzione effettiva

Caso 2: Cantante con pochi ingaggi: non raggiunge i 26 giorni

Caso 3: Doppiatrice con retribuzione nel trimestre sotto il massimale

Domande frequenti

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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