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Ultimo aggiornamento: 26 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
L'articolo 6 del D.Lgs. 151/2001 stabilisce che il capo III del testo unico — dedicato alla tutela della salute — si applica in attuazione della direttiva 92/85/CEE del Consiglio del 19 ottobre 1992, relativa al miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento. La norma precisa che le disposizioni di tutela si applicano alle lavoratrici subordinate che abbiano informato il datore di lavoro del proprio stato di gravidanza. L'obbligo di comunicazione dello stato di gravidanza è quindi condizione di attivazione delle tutele: finché il datore non è informato, non può predisporre le misure protettive richieste dalla legge. Il capo III disciplina i lavori vietati, la valutazione dei rischi, le misure conseguenti e i controlli prenatali: un sistema articolato che mira a proteggere la salute sia della lavoratrice sia del nascituro durante tutte le fasi della gravidanza, del puerperio e dell'allattamento.

Testo dell'articoloVigente

Art. 6 D.Lgs. 151/2001 — Tutela della sicurezza e della salute

D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 — T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità

1. Il presente capo stabilisce misure per la tutela della sicurezza e della salute delle lavoratrici durante la gravidanza, dopo il parto e durante l’allattamento, in attuazione della direttiva 92/85/CEE del Consiglio del 19 ottobre 1992.

2. Le disposizioni del presente capo si applicano alle lavoratrici subordinate di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, che abbiano informato il datore di lavoro del proprio stato di gravidanza.

Commento

Ratio della norma

La direttiva 92/85/CEE ha imposto agli Stati membri di adottare misure specifiche per proteggere la salute delle lavoratrici madri, partendo dal presupposto che la gravidanza e l'allattamento sono condizioni fisiologiche che aumentano la vulnerabilità della lavoratrice rispetto a determinati rischi professionali. L'art. 6 del D.Lgs. 151/2001 costituisce la norma-cappello del sistema di tutela della salute, enunciando le fonti e l'ambito soggettivo di applicazione. Il recepimento della direttiva europea ha innalzato significativamente il livello di protezione rispetto alla normativa previgente, introducendo un sistema preventivo basato sulla valutazione dei rischi anziché su divieti generici.

Analisi e struttura

L'articolo si struttura in due commi. Il primo individua la fonte sovranazionale di riferimento (direttiva 92/85/CEE) e il perimetro tematico del capo III. Il secondo comma delimita il campo soggettivo di applicazione alle lavoratrici subordinate che abbiano informato il datore di lavoro della propria gravidanza. La comunicazione dello stato di gravidanza è quindi il presupposto di attivazione delle tutele: non è richiesta una forma specifica (è sufficiente anche una comunicazione verbale, sebbene quella scritta sia consigliabile per ragioni probatorie), ma deve essere effettiva. La tutela copre tre momenti distinti: la gravidanza (dalla comunicazione al parto), il puerperio (post-parto) e l'allattamento (fino ai sette mesi dal parto per i lavori vietati).

Quando si applica

Le tutele del capo III si attivano non appena la lavoratrice informa il datore del proprio stato di gravidanza. Non è richiesta alcuna certificazione medica per la semplice informazione (richiesta invece per ottenere i permessi prenatali e per documentare il congedo). La comunicazione deve essere effettuata per consentire al datore di adempiere agli obblighi di valutazione del rischio e di adozione delle misure preventive. Il ritardo nella comunicazione non fa venir meno retroattivamente le tutele, ma può avere conseguenze sulla responsabilità datoriale nel caso in cui la lavoratrice sia stata esposta a rischi nel periodo precedente la comunicazione.

Confronto e norme correlate

L'art. 6 va letto insieme al D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza), che costituisce la disciplina generale della sicurezza sul lavoro e che ha sostituito il D.Lgs. 626/1994 richiamato nel testo originario. Le valutazioni del rischio previste dall'art. 11 del D.Lgs. 151/2001 si integrano con il documento di valutazione dei rischi (DVR) previsto dall'art. 17 D.Lgs. 81/2008. La direttiva 92/85/CEE è complementare alla direttiva 76/207/CEE richiamata dall'art. 3 del medesimo decreto.

Problemi applicativi

Un profilo problematico riguarda il momento in cui decorrono gli obblighi datoriali: se la lavoratrice tarda a comunicare la gravidanza (per ragioni personali o per timore di ripercussioni), il datore non è in grado di adottare tempestivamente le misure protettive. La giurisprudenza ha chiarito che l'obbligo di valutazione del rischio è comunque preventivo e generale: il DVR deve includere anche l'analisi dei rischi per le lavoratrici in gravidanza sin dalla sua prima redazione, indipendentemente dalla presenza di lavoratrici gravide in quel momento. La mancata previsione di tali rischi nel DVR è già di per sé una violazione degli obblighi datoriali.

Casi pratici

Caso 1: Attivazione delle tutele dopo comunicazione dello stato di gravidanza

Caso 2: Tutela durante l'allattamento

Caso 3: DVR non aggiornato per i rischi in gravidanza

Domande frequenti

Cosa si intende per tutela della salute delle lavoratrici madri nel D.Lgs. 151/2001?

Il capo III del D.Lgs. 151/2001, attuativo della direttiva 92/85/CEE, disciplina la valutazione dei rischi per le lavoratrici in gravidanza, puerperio e allattamento, i lavori vietati, le misure di adeguamento delle mansioni e i permessi per controlli prenatali.

Quando si attivano le tutele di sicurezza per la lavoratrice in gravidanza?

Le tutele si attivano dal momento in cui la lavoratrice informa il datore del proprio stato di gravidanza. Non è richiesta una forma specifica: anche la comunicazione verbale è sufficiente, ma quella scritta è raccomandata per ragioni di prova.

Il DVR deve contenere la valutazione dei rischi per le lavoratrici in gravidanza anche se non ci sono dipendenti gravide?

Sì. Il documento di valutazione dei rischi (DVR) deve prevedere l'analisi dei rischi per le lavoratrici gestanti, puerpere e in allattamento sin dalla sua prima redazione, indipendentemente dall'effettiva presenza di lavoratrici in queste condizioni.

Le tutele si estendono all'allattamento?

Sì. L'art. 6 e il capo III del D.Lgs. 151/2001 coprono anche il periodo di allattamento: la lavoratrice che allatta ha diritto alla valutazione del rischio da parte del datore e, se necessario, alla modifica delle mansioni o alla interdizione anticipata dal lavoro per i sette mesi successivi al parto.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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