Testo dell'articoloVigente
Art. 54 D.Lgs. 81/2015 — Stabilizzazione dei collaboratori
D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 — Disciplina organica dei contratti di lavoro (Jobs Act)
1. Allo scopo di promuovere la stabilizzazione dell’occupazione mediante il ricorso a contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato nonché di garantire il corretto utilizzo dei contratti di lavoro autonomo, i datori di lavoro privati che procedano, a decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto, ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato soggetti già parti di contratti di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto possono estinguere i pregressi rapporti di collaborazione attraverso un atto scritto di conciliazione.
2. Le parti, con la sottoscrizione dell’atto conciliativo, dichiarano estinti i rapporti di collaborazione intercorsi in precedenza tra loro, e il lavoratore rinuncia a qualsiasi pretesa in relazione ai pregressi rapporti, ivi compresa quella relativa alla loro qualificazione come rapporti di lavoro subordinato, e il datore di lavoro si impegna a non esercitare futura azione per il recupero delle somme eventualmente già versate al lavoratore in esecuzione dei pregressi rapporti di collaborazione.
3. L’atto di conciliazione non è efficace se non depositato presso la Direzione territoriale del lavoro competente per territorio, che lo approva con decreto.
4. Nel caso in cui siano state già avviate azioni per il recupero di contributi previdenziali e assistenziali non versati, gli oneri previdenziali e assistenziali delle annualità precedenti all’assunzione si prescrivono entro il termine di cinque anni dalla data di conclusione dell’atto di conciliazione.
Stesso numero, altri codici
- Art. 54 D.Lgs. 504/1995 — Definizione di officina elettrica (Art. 3 T.U. energia elettrica 1924 - Art. 1 R.D.L. n. 533/1932 (*
- Articolo 54 L. 184/1983: Effetti della sentenza di revoca dell'adozione
- Art. 54 Reg. (UE) 2024/1689 — Rappresentanti autorizzati dei fornitori di modelli di IA per finalità generali
- Art. 54 Cod. Amb. — definizioni
- Art. 54 D.Lgs. 159/2011 — Pagamento di crediti prededucibili
- Art. 54 D.Lgs. 209/2005 — Articolo abrogato
Commento
Ratio della norma
Con l'abolizione del contratto a progetto (art. 52) e la nuova disciplina delle collaborazioni etero-organizzate (art. 2), molti datori di lavoro si trovavano esposti al rischio di riqualificazione dei pregressi rapporti di collaborazione come lavoro subordinato, con conseguenti pretese contributive e retributive. L'art. 54 offre una via d'uscita concordata: chi assume stabilmente il collaboratore con contratto a tempo indeterminato può definire i pregressi rapporti attraverso una conciliazione, ottenendo la certezza giuridica e la prescrizione abbreviata degli obblighi contributivi.
Analisi e struttura
Il comma 1 stabilisce i presupposti: assunzione a tempo indeterminato di un soggetto già titolare di co.co.co. o co.co.pro. con lo stesso datore. Il comma 2 disciplina il contenuto dell'atto conciliativo: dichiarazione di estinzione dei pregressi rapporti, rinuncia del lavoratore a pretese sui rapporti precedenti (inclusa la qualificazione subordinata), impegno del datore a non agire per il recupero di somme già versate. Il comma 3 prescrive il deposito dell'atto presso la DTL (oggi Ispettorato territoriale del lavoro) per la sua efficacia. Il comma 4 introduce la prescrizione quinquennale degli oneri previdenziali delle annualità precedenti, decorrente dalla data dell'atto di conciliazione.
Quando si applica
La norma si applica ai datori di lavoro privati che intendono regolarizzare la posizione di ex collaboratori attraverso l'assunzione stabile. Non si applica al settore pubblico. È necessario che il lavoratore sia già stato parte di un rapporto di collaborazione con lo stesso datore. L'assunzione deve avvenire con contratto a tempo indeterminato; non è sufficiente l'assunzione a termine.
Confronto e norme correlate
L'art. 54 va letto insieme all'art. 52 (abolizione del co.co.pro.) e all'art. 2 (collaborazioni etero-organizzate). La conciliazione prevista è diversa da quella ordinaria dell'art. 2113 c.c.: ha effetti più ampi, includendo la rinuncia alla qualificazione subordinata. Il deposito presso l'Ispettorato è condizione di efficacia dell'atto, non mero adempimento formale.
Problemi applicativi
Il principale limite della norma è la sua natura volontaristica: sia il datore sia il lavoratore devono aderire alla conciliazione. Se il collaboratore ritiene di avere forti pretese sul pregresso rapporto (molte annualità, differenze retributive significative), potrebbe preferire agire in giudizio piuttosto che firmare la conciliazione. Il vantaggio per il lavoratore è la stabilizzazione; per il datore, la certezza e la prescrizione abbreviata. Un secondo problema riguarda la posizione del lavoratore che rinuncia alle pretese sui pregressi rapporti: la rinuncia è soggetta al regime delle rinunce dei lavoratori ex art. 2113 c.c., con possibilità di impugnazione in linea di principio, sebbene la conciliazione siede in una sede «protetta» (DTL) che la rende più solida.
Casi pratici
Caso 1: Stabilizzazione del collaboratore con atto conciliativo
Caso 2: Lavoratrice che rifiuta la conciliazione
Caso 3: Atto conciliativo non depositato: inefficace
Domande frequenti
Cos'è la stabilizzazione dei collaboratori prevista dall'art. 54 D.Lgs. 81/2015?
È un meccanismo che consente ai datori di lavoro privati di assumere a tempo indeterminato gli ex collaboratori (co.co.co. o co.co.pro.) e di estinguere i pregressi rapporti con un atto di conciliazione, ottenendo la prescrizione abbreviata degli obblighi contributivi eventualmente omessi.
Il lavoratore è obbligato ad accettare la conciliazione ex art. 54?
No. La conciliazione è volontaria e richiede il consenso di entrambe le parti. Il lavoratore che ritiene di avere significative pretese sul pregresso rapporto può rifiutare e agire in giudizio per la riqualificazione come lavoro subordinato.
Quali sono i vantaggi dell'atto di conciliazione per il datore di lavoro?
Certezza giuridica sull'estinzione dei pregressi rapporti e prescrizione quinquennale degli oneri previdenziali e assistenziali delle annualità precedenti all'assunzione. Se sono già state avviate azioni per il recupero di contributi, si prescrivono in cinque anni dalla data della conciliazione.
Dove si deposita l'atto di conciliazione ex art. 54?
Presso la Direzione territoriale del lavoro (oggi Ispettorato territoriale del lavoro) competente per territorio. Il deposito è condizione di efficacia dell'atto: senza deposito, la conciliazione non produce gli effetti previsti dalla norma.
Vedi anche