Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 29 D.Lgs. 81/2015 – Esclusioni e discipline specifiche

D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 – Disciplina organica dei contratti di lavoro (Jobs Act)

1. Le disposizioni del presente capo non si applicano:

a) ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati tra un datore di lavoro privato e un lavoratore per lo svolgimento di attività stagionali di cui all’articolo 21, comma 2, fatto salvo quanto previsto dal secondo comma di tale articolo;

b) ai contratti a tempo determinato stipulati per la costituzione di rapporti di lavoro ai sensi degli articoli 8, comma 2, e 20 della legge 12 marzo 1999, n. 68;

c) ai contratti a tempo determinato con i dirigenti, che non possono avere una durata superiore a cinque anni, fermo il diritto del dirigente di recedere a norma dell’articolo 2118 del codice civile decorso un triennio, e salva la facoltà delle parti di stipulare contratti di durata inferiore;

d) ai contratti conclusi nel settore della ricerca scientifica, nei limiti e con le modalità previsti dalle disposizioni in vigore in tale settore;

e) ai contratti conclusi con i lavoratori in mobilità, ai sensi dell’articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223.

2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione del presente capo le attività delle pubbliche amministrazioni, alle quali si applicano le disposizioni vigenti in materia.

In sintesi

L'articolo 29 del D.Lgs. 81/2015 delimita il campo di applicazione del Capo III dedicato al contratto a tempo determinato, elencando le categorie di rapporti escluse. Sono esclusi i contratti stagionali, i contratti conclusi ai sensi della L. 68/1999 (collocamento mirato dei disabili), i contratti con i dirigenti (durata massima cinque anni, con diritto di recesso del dirigente decorso un triennio), i contratti nel settore della ricerca scientifica, i contratti con lavoratori in mobilità e le attività delle pubbliche amministrazioni. Queste esclusioni rispondono a motivazioni eterogenee: la specificità della stagionalità, le particolari garanzie riservate ai disabili, l'autonomia contrattuale propria del rapporto dirigenziale, le esigenze peculiari della ricerca, e la separata disciplina del lavoro pubblico. Per ciascuna categoria esclusa si applica la rispettiva normativa di settore.
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Ratio della norma

L'art. 29 traccia i confini del campo di applicazione del regime ordinario del contratto a termine, riconoscendo che alcune categorie di rapporti presentano peculiarità tali da richiedere una disciplina differenziata. La presenza di un elenco di esclusioni tassativo risponde al principio di certezza del diritto: il datore e il lavoratore possono verificare ex ante se il loro rapporto ricade nella disciplina ordinaria o in una speciale.

Analisi e struttura

Le esclusioni di cui al comma 1 sono tipizzate: a) stagionali (ma restano applicabili le regole sull'intervallo per i rinnovi ex art. 21, comma 2); b) contratti ex artt. 8 c. 2 e 20 L. 68/1999 per i disabili; c) contratti con dirigenti - durata massima cinque anni, con diritto del dirigente di recesso dopo tre anni ex art. 2118 c.c., e possibilità di durata inferiore per accordo delle parti; d) ricerca scientifica, nei limiti della normativa speciale di settore; e) lavoratori in mobilità ex art. 8 c. 2 L. 223/1991. Il comma 2 esclude espressamente le pubbliche amministrazioni, cui si applica la disciplina specifica del D.Lgs. 165/2001 e della contrattazione del comparto pubblico.

Quando si applica

Le esclusioni operano ab initio: se il contratto rientra in una delle categorie dell'art. 29, l'intera disciplina del Capo III non è applicabile. Non è possibile invocare parzialmente le tutele del D.Lgs. 81/2015 e al tempo stesso escludere le limitazioni: si applica il regime ordinario o quello speciale, in base alla categoria di appartenenza. Per i dirigenti, il contratto a termine può avere durata massima di cinque anni ma non è soggetto ai limiti di proroghe e causali previsti per i contratti ordinari.

Confronto e norme correlate

Il collocamento mirato dei disabili (L. 68/1999) prevede contratti a termine con finalità di inserimento lavorativo che seguono la propria normativa speciale. La mobilità (L. 223/1991) consente assunzioni a termine agevolate per lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, con agevolazioni contributive. Per il settore pubblico, la L. 240/2010 e il D.Lgs. 165/2001 prevedono regimi differenziati per ricercatori e docenti. L'esclusione dei dirigenti riflette la tradizione di autonomia contrattuale di quella categoria, dove la durata del contratto è elemento essenziale negoziato individualmente.

Problemi applicativi

Il principale problema pratico riguarda la qualificazione del lavoratore come dirigente: se il datore stipula un contratto a termine con un lavoratore formalmente qualificato come dirigente ma con funzioni non dirigenziali, si applica il regime ordinario del Capo III. La simulazione del rapporto dirigenziale per eludere la disciplina limitativa è contestabile. Per il settore della ricerca, la normativa speciale è frammentata e in costante evoluzione, rendendo talvolta incerta la delimitazione rispetto al regime ordinario. Infine, per i lavoratori in mobilità, le agevolazioni contributive cessano se il lavoratore viene riassunto oltre i limiti previsti dalla L. 223/1991.

Casi pratici

Caso 1: Dirigente assunto a termine oltre i cinque anni

Caso 2: Contratto a termine con disabile: esclusione dal regime ordinario

Caso 3: Ricercatore universitario: normativa speciale

Domande frequenti

Il contratto a termine con i dirigenti ha gli stessi limiti degli altri contratti?

No. L'art. 29 esclude i dirigenti dalla disciplina ordinaria del Capo III. Il contratto a termine con un dirigente può avere durata fino a cinque anni; il dirigente ha diritto di recedere ex art. 2118 c.c. decorso un triennio. Non si applicano i limiti di causale, proroghe e contingentamento previsti per i lavoratori ordinari.

Il contratto a termine nel settore pubblico segue le stesse regole del settore privato?

No. Le pubbliche amministrazioni sono espressamente escluse dall'art. 29, comma 2. Si applicano il D.Lgs. 165/2001 e la contrattazione del comparto pubblico, che prevedono regole diverse, spesso più restrittive, per il ricorso al lavoro a termine nell'impiego pubblico.

I lavoratori stagionali sono soggetti ai limiti del contratto a termine?

No, i stagionali sono esclusi dall'art. 29 dalla disciplina ordinaria. Tuttavia continuano a godere delle tutele di base: restano applicabili alcune disposizioni come quella sugli intervalli per i rinnovi di cui all'art. 21, comma 2, e il divieto di discriminazione.

Un ricercatore con contratto a termine universitario può invocare la conversione in TI?

No, non in base al D.Lgs. 81/2015, che non si applica alla ricerca scientifica. Le tutele del ricercatore a termine sono quelle previste dalla normativa speciale (L. 240/2010 per gli atenei). L'eventuale abuso nei rinnovi può essere censurato in base alla Direttiva 1999/70/CE, con rimedi specifici.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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