Testo dell'articoloVigente
Art. 38 L. 392/1978 — Diritto di prelazione del conduttore
L. 27 luglio 1978, n. 392 — Disciplina delle locazioni di immobili urbani (equo canone)
Nel caso in cui il locatore intenda trasferire a titolo oneroso l’immobile locato, deve darne comunicazione al conduttore con atto notificato a mezzo di ufficiale giudiziario.
Nella comunicazione devono essere indicati il corrispettivo, da quantificare in ogni caso in denaro, le altre condizioni alle quali la compravendita dovrebbe essere conclusa e l’invito ad esercitare o meno il diritto di prelazione.
Il conduttore deve esercitare il diritto di prelazione entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione, con atto notificato al proprietario a mezzo di ufficiale giudiziario, offrendo condizioni uguali a quelle comunicategli.
Ove il diritto di prelazione sia esercitato, il versamento del prezzo di acquisto, salvo diversa condizione indicata nella comunicazione del locatore, deve essere effettuato entro il termine di trenta giorni decorrenti dal sessantesimo giorno successivo a quello dell’avvenuta notificazione della comunicazione da parte del proprietario, contestualmente alla stipulazione del contratto di compravendita o del contratto prelimare.
Nel caso in cui l’immobile risulti locato a piu’ persone, la comunicazione di cui al primo comma deve essere effettuata a ciascuna di esse. Il diritto di prelazione puo essere esercitato congiuntamente da tutti i conduttori, ovvero, qualora taluno vi rinunci, dai rimanenti o dal rimanente conduttore.
L’avente titolo che, entro trenta giorni dalla notificazione di cui al primo comma, non abbia comunicato agli altri aventi diritto la sua intenzione di avvalersi della prelazione, si considera avere rinunciato alla prelazione medesima.
Le norme del presente articolo non si applicano nelle ipotesi previste dall’articolo 732 del codice civile, per le quali la prelazione opera a favore dei coeredi, e nella ipotesi di trasferimento effettuato a favore del coniuge o dei parenti entro il secondo grado.
Stesso numero, altri codici
- Art. 38 D.Lgs. 504/1995 — Oggetto dell'imposizione e modalità di accertamento
- Articolo 38 L. 184/1983: Commissione per le adozioni internazionali
- Art. 38 Reg. (UE) 2024/1689 — Coordinamento degli organismi notificati
- Art. 38 Cod. Amb. — [Abrogato]
- Art. 38 D.Lgs. 148/2015 — Requisiti di onorabilità
- Art. 38 D.Lgs. 159/2011 — Compiti dell'Agenzia
In sintesi
L'articolo 38 della L. 392/1978 attribuisce al conduttore commerciale il diritto di prelazione nell'acquisto dell'immobile locato: se il locatore intende venderlo, deve prima notificarlo al conduttore con atto dell'ufficiale giudiziario, indicando il prezzo (in denaro), le altre condizioni della vendita e l'invito a esercitare o meno la prelazione. Il conduttore ha 60 giorni dalla notifica per esercitare il diritto, offrendo le stesse condizioni comunicate. Il versamento del prezzo deve avvenire entro 30 giorni dal sessantesimo giorno dalla notifica, contestualmente alla stipula del preliminare o del rogito. Se l'immobile è locato a più persone, la comunicazione va fatta a ciascuna. La prelazione non opera in caso di trasferimento a favore del coniuge o dei parenti entro il secondo grado, né nei casi di prelazione ereditaria.Indice dei contenuti
Ratio della norma
Il diritto di prelazione del conduttore commerciale tutela due interessi convergenti. Da un lato, l'interesse del conduttore alla stabilità del proprio insediamento commerciale: l'acquisto del locale elimina il rischio di dover abbandonare i locali alla scadenza del contratto o a seguito di vendita a terzi ostili. Dall'altro lato, il riconoscimento che il conduttore commerciale ha contribuito con la propria attività ad accrescere il valore dell'immobile (avviamento, miglioramenti, reputazione commerciale del luogo) e ha quindi un interesse qualificato all'acquisto rispetto a qualsiasi terzo. La prelazione non è un diritto di opzione (il conduttore non può imporre la vendita): è solo il diritto a essere preferito, alle stesse condizioni offerte al mercato, se il proprietario decide di vendere. Il meccanismo di notifica formale (atto dell'ufficiale giudiziario) garantisce la certezza giuridica del momento in cui il diritto nasce e del termine entro cui deve essere esercitato.
Analisi e struttura
La norma prevede una procedura articolata in fasi. Fase 1 — Obbligo di notifica del locatore: se il locatore intende cedere l'immobile a titolo oneroso (vendita, permuta, conferimento in società), deve notificare al conduttore con atto dell'ufficiale giudiziario le condizioni della vendita: prezzo (espresso obbligatoriamente in denaro, anche in caso di permuta), altre condizioni (es. modalità di pagamento, presenza di ipoteche, termini di consegna), e invito formale ad esercitare o meno la prelazione. Fase 2 — Termine per l'esercizio: il conduttore ha 60 giorni dalla ricezione della notifica per esercitare la prelazione, con atto notificato al locatore tramite ufficiale giudiziario, offrendo esattamente le stesse condizioni comunicate (non può offrire di meno). Fase 3 — Versamento del prezzo: se la prelazione è esercitata, il prezzo deve essere versato entro 30 giorni decorrenti dal sessantesimo giorno dalla notifica, contestualmente alla stipula del preliminare o dell'atto definitivo di compravendita. Il termine di pagamento può essere diverso se indicato nella comunicazione del locatore. Per gli immobili locati a più conduttori, la notifica deve essere fatta a ciascuno di essi; la prelazione può essere esercitata congiuntamente da tutti o da parte di essi (quelli che vi rinunciano si «liberano» entro 30 giorni). La prelazione non si applica nei trasferimenti a favore del coniuge o dei parenti entro il secondo grado (diritto di famiglia prevalente) né nei casi di prelazione ereditaria ex art. 732 c.c.
Quando si applica
La prelazione ex art. 38 si applica a tutti i trasferimenti a titolo oneroso dell'immobile: vendita, permuta, conferimento in società, anche se il corrispettivo è in natura. Non si applica ai trasferimenti a titolo gratuito (donazione, successione), ai trasferimenti per causa di morte, ai trasferimenti coattivi (esecuzione forzata), alla datio in solutum (sebbene su quest'ultimo punto la giurisprudenza sia divisa). Non si applica alle locazioni ex art. 35 (attività senza contatto con il pubblico, professionisti), come chiarito dall'art. 41, secondo comma. La prelazione si applica solo se il contratto di locazione è in vigore al momento del trasferimento: se il contratto è scaduto o risolto, il conduttore perde il diritto. Negli immobili a uso misto (parte commerciale, parte abitativa), la prelazione ex art. 38 si applica alla componente commerciale, eventualmente in concorrenza con la prelazione abitativa di altri conduttori (rara ma possibile).
Confronto e norme correlate
Il diritto di prelazione del conduttore commerciale si distingue dalla prelazione abitativa (che la L. 431/1998 non prevede: i conduttori abitativi non hanno diritto di prelazione sull'immobile in caso di vendita, salvo per gli immobili di proprietà pubblica). Si distingue anche dal riscatto (art. 39): la prelazione è il diritto di acquistare prima che la vendita avvenga; il riscatto è il diritto di recuperare l'immobile dopo che è stato venduto a terzi in violazione della prelazione. Il confronto con la prelazione del coerede (art. 732 c.c.) è rilevante: in caso di vendita di immobile oggetto di una comunione ereditaria, la prelazione dei coeredi prevale su quella del conduttore commerciale, che cede il passo. La prelazione del conduttore prevale invece sulla prelazione del terzo acquirente in genere: chi compra ignorando l'obbligo del locatore può essere espropriato dal riscatto del conduttore ex art. 39.
Problemi applicativi
I problemi pratici principali sono numerosi. Il prezzo deve essere sempre espresso in denaro: in caso di permuta (immobile contro immobile), il locatore deve quantificare in denaro il valore del bene ricevuto. Se il prezzo dichiarato nella notifica è superiore a quello reale dell'atto di trasferimento, il conduttore ha diritto al riscatto ex art. 39. La verifica del prezzo è quindi fondamentale: la giurisprudenza ammette la prova per presunzione del prezzo reale inferiore a quello notificato. La notifica deve contenere tutte le condizioni sostanziali: una notifica incompleta (es. senza indicazione delle modalità di pagamento) è irregolare e il termine dei 60 giorni non decorre. Il termine di 30 giorni per il versamento del prezzo è perentorio: il conduttore che esercita la prelazione ma non versa nei termini perde il diritto all'acquisto. In caso di più conduttori nello stesso immobile, la mancata notifica anche a uno solo di essi pregiudica la validità del trasferimento e può essere fatta valere con il riscatto. Il trasferimento effettuato senza notifica al conduttore è valido tra le parti ma opponibile al conduttore solo se quest'ultimo non esercita il riscatto entro sei mesi dalla trascrizione.
Casi pratici
Caso 1: Notifica irregolare: conduttore esercita il riscatto
Caso 2: Conduttore che non esercita la prelazione nei 60 giorni
Caso 3: Prezzo notificato gonfiato rispetto al rogito reale
Domande frequenti