Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Domande frequenti
  7. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 114 decies T.U.B. – Operatività transfrontaliera

In vigore dal 13/01/2018

Modificato da: Decreto legislativo del 15/12/2017 n. 218 Articolo 1

“1. Gli istituti di pagamento italiani possono stabilire succursali nel territorio della Repubblica e degli altri Stati comunitari nel rispetto delle procedure fissate dalla Banca d’Italia.

2. Gli istituti di pagamento comunitari possono stabilire succursali nel territorio della Repubblica. Il primo insediamento è preceduto da una comunicazione alla Banca d’Italia da parte dell’autorità competente dello Stato di origine.

3. Gli istituti di pagamento italiani possono prestare i servizi di pagamento in un altro Stato comunitario senza stabilirvi succursali, nel rispetto delle procedure fissate dalla Banca d’Italia.

4. Gli istituti di pagamento comunitari possono prestare i servizi di pagamento nel territorio della Repubblica senza stabilirvi succursali dopo che la Banca d’Italia sia stata informata dall’autorità competente dello Stato di origine.

4-bis. Gli istituti di pagamento comunitari, che ai sensi dei commi 2 e 4 prestano servizi di pagamento in Italia, concedono credito collegato all’emissione o alla gestione di carte di credito nel rispetto delle condizioni stabilite dalla Banca d’Italia. Quando queste ultime non ricorrono, l’esercizio di tale attivita’ e’ subordinato al rilascio dell’autorizzazione; si applica, in quanto compatibile, l’articolo 114-novies.

5. Gli istituti di pagamento italiani possono stabilire succursali o prestare servizi di pagamento in uno Stato terzo senza stabilirvi succursali previa autorizzazione della Banca d’Italia.

6. Il presente articolo si applica anche nel caso di operatività transfrontaliera mediante l’impiego di agenti.”

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In sintesi

  • Art. 114-decies TUB disciplina l'operatività transfrontaliera degli istituti di pagamento nel mercato unico europeo dei servizi di pagamento.
  • Gli istituti di pagamento italiani e comunitari possono stabilire succursali nei rispettivi territori secondo le procedure della Banca d'Italia.
  • È possibile prestare servizi di pagamento in altri Stati UE in libera prestazione, senza succursale, previa notifica alla Banca d'Italia o all'autorità dello Stato d'origine.
  • Gli istituti di pagamento comunitari che concedono credito collegato a carte di credito in Italia devono rispettare le condizioni stabilite dalla Banca d'Italia; in assenza, è richiesta autorizzazione ex art. 114-novies TUB.
  • L'operatività verso Stati terzi richiede preventiva autorizzazione della Banca d'Italia; la disciplina si applica anche all'operatività transfrontaliera tramite agenti.

Art. 114-decies TUB, Operatività transfrontaliera degli istituti di pagamento

L'articolo 114-decies del Testo Unico Bancario disciplina il passaporto europeo per gli istituti di pagamento, consentendo la libera circolazione dei servizi di pagamento nell'Unione europea in attuazione della Direttiva 2015/2366/UE (PSD2) e della precedente Direttiva 2007/64/CE (PSD1). La norma è stata introdotta dal D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 218, che ha recepito la PSD2 nell'ordinamento italiano, ed è in vigore dal 13 gennaio 2018.

Il quadro normativo: PSD2 e il mercato unico dei pagamenti

La Direttiva PSD2 ha creato un quadro armonizzato per i servizi di pagamento nell'Unione europea, introducendo il meccanismo del passaporto unico che consente a un istituto di pagamento autorizzato in uno Stato membro di operare in tutta l'UE senza dover ottenere una nuova autorizzazione locale. Questo sistema, già noto per banche e imprese di investimento, è stato esteso agli istituti di pagamento con l'obiettivo di favorire la concorrenza, ridurre i costi e stimolare l'innovazione nel settore dei pagamenti digitali. L'art. 114-decies TUB traduce questo meccanismo nell'ordinamento italiano, disciplinando sia il profilo outbound (istituti italiani che operano all'estero) sia il profilo inbound (istituti esteri che operano in Italia).

Succursali nel territorio nazionale e UE

Il comma 1 prevede che gli istituti di pagamento italiani possano stabilire succursali sia nel territorio della Repubblica sia negli altri Stati comunitari, nel rispetto delle procedure fissate dalla Banca d'Italia. L'estensione alla Repubblica italiana, oltre al profilo transfrontaliero, chiarisce che anche l'apertura di succursali domestiche segue le procedure della Banca d'Italia, assicurando coerenza nel regime autorizzativo.

Il comma 2 regolamenta l'ingresso degli istituti di pagamento comunitari in Italia attraverso succursali: il primo insediamento è condizionato a una comunicazione preventiva alla Banca d'Italia da parte dell'autorità competente dello Stato d'origine. La comunicazione non è una richiesta di autorizzazione, che spetterebbe allo Stato d'origine, ma una notifica che abilita la Banca d'Italia a esercitare le proprie funzioni di vigilanza collaborativa.

Libera prestazione di servizi (senza succursale)

I commi 3 e 4 disciplinano la modalità operativa più flessibile: la libera prestazione di servizi senza stabilimento di succursali. Gli istituti italiani possono operare in altri Stati UE seguendo le procedure della Banca d'Italia (comma 3), mentre gli istituti comunitari possono operare in Italia dopo che la Banca d'Italia sia stata informata dall'autorità dello Stato d'origine (comma 4). La distinzione tra le due modalità (con e senza succursale) rileva sotto il profilo della vigilanza: le succursali sono soggette a una supervisione più intensa, mentre la libera prestazione comporta un controllo prevalentemente da parte dello Stato d'origine.

Credito collegato a carte: il comma 4-bis

Il comma 4-bis affronta un profilo delicato dell'operatività degli istituti di pagamento comunitari in Italia: la concessione di credito collegato all'emissione o gestione di carte di credito. Questa attività, pur accessoria rispetto ai servizi di pagamento, ha natura creditizia e richiede un trattamento specifico. La norma prevede che l'istituto comunitario possa esercitarla nel rispetto delle condizioni stabilite dalla Banca d'Italia; se tali condizioni non ricorrono, l'attività è soggetta ad autorizzazione ai sensi dell'art. 114-novies TUB, che disciplina l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di istituto di pagamento. Questa disposizione riflette la complessità del confine tra servizi di pagamento e attività creditizia nel contesto della PSD2.

Operatività con agenti e verso Paesi terzi

Il comma 5 estende la disciplina all'operatività verso gli Stati terzi (extra-UE): anche in questo caso, come per le banche e gli intermediari finanziari, è richiesta la preventiva autorizzazione della Banca d'Italia per l'apertura di succursali o la prestazione di servizi senza succursale. L'autorizzazione è necessaria per valutare i rischi operativi e di reputazione connessi all'operatività in giurisdizioni con regimi di vigilanza differenti.

Il comma 6 precisa che l'intero articolo si applica anche all'operatività transfrontaliera realizzata mediante agenti. Il ricorso agli agenti è una modalità operativa tipica degli istituti di pagamento, si pensi alle reti di money transfer o ai distributori di carte prepagate, e l'estensione della disciplina transfrontaliera a questa modalità assicura che il passaporto europeo operi uniformemente indipendentemente dalla struttura distributiva adottata.

Raccordo con PSD2 e disciplina nazionale

L'art. 114-decies TUB si raccorda con gli artt. 114-octies (autorizzazione) e 114-novies (condizioni per l'autorizzazione) del TUB, nonché con le Circolari della Banca d'Italia in materia di istituti di pagamento. La norma deve essere letta in combinato disposto con la Direttiva 2015/2366/UE (PSD2) e, in prospettiva, con il Regolamento (UE) sui pagamenti istantanei (Reg. 2024/886) e con la proposta di PSD3 attualmente in discussione a livello europeo, che potrebbe modificare il quadro del passaporto per i servizi di pagamento.

Prassi dell'Agenzia delle Entrate

Domande frequenti

Un istituto di pagamento italiano può operare in Germania senza aprire una succursale?

Sì. L'art. 114-decies comma 3 TUB consente agli istituti di pagamento italiani di prestare servizi di pagamento in altri Stati UE in libera prestazione, senza stabilire succursali, nel rispetto delle procedure fissate dalla Banca d'Italia. Questa modalità è più flessibile dell'apertura di una succursale e richiede tipicamente una procedura di notifica più semplice.

Un istituto di pagamento britannico (post-Brexit) può ancora operare in Italia con il passaporto europeo?

No. A seguito dell'uscita del Regno Unito dall'Unione europea (Brexit), gli istituti di pagamento britannici hanno perso il passaporto europeo e non possono più operare in Italia in base all'art. 114-decies TUB. Per operare in Italia, un istituto britannico deve ora richiedere un'autorizzazione specifica alla Banca d'Italia come istituto di Paese terzo, ai sensi delle disposizioni applicabili agli Stati extra-UE.

Cosa deve fare un istituto di pagamento olandese per iniziare a offrire servizi in Italia?

Ai sensi dell'art. 114-decies comma 4 TUB, l'istituto olandese non deve chiedere un'autorizzazione in Italia, ma l'operatività in libera prestazione può iniziare dopo che la Banca d'Italia sia stata informata dall'autorità competente olandese (De Nederlandsche Bank). Per l'apertura di una succursale (comma 2), il primo insediamento richiede analoga comunicazione preventiva alla Banca d'Italia.

Cos'è il 'credito collegato alle carte di credito' richiamato dal comma 4-bis?

Il comma 4-bis si riferisce alla concessione di credito accessoria all'emissione o gestione di carte di credito da parte degli istituti di pagamento. La PSD2 consente agli istituti di pagamento di concedere credito di breve durata, ma impone condizioni specifiche. In Italia, gli istituti comunitari che vogliono esercitare questa attività devono rispettare le condizioni della Banca d'Italia; in assenza, è necessaria l'autorizzazione ai sensi dell'art. 114-novies TUB.

La disciplina dell'art. 114-decies TUB si applica anche alle operazioni effettuate tramite agenti di pagamento?

Sì. Il comma 6 dell'art. 114-decies TUB estende espressamente l'intera disciplina transfrontaliera anche all'operatività mediante agenti. Questo significa che sia il passaporto europeo sia i requisiti di comunicazione preventiva alla Banca d'Italia si applicano quando l'istituto di pagamento opera in modalità transfrontaliera attraverso la propria rete di agenti, indipendentemente dalla struttura distributiva adottata.

Fonti consultate: 1 fonte verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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