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Ultimo aggiornamento: 26 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
L'art. 7 del D.Lgs. 23/2015 disciplina un caso specifico di computo dell'anzianità di servizio ai fini del calcolo delle indennità: quando un lavoratore passa alle dipendenze dell'impresa subentrante in un appalto, l'anzianità si calcola tenendo conto dell'intero periodo in cui ha svolto la sua attività nell'ambito dell'appalto, anche se per conto di imprese diverse. La norma impedisce che il cambio di appaltatore azzeri l'anzianità accumulata dal lavoratore, garantendo che le indennità per licenziamento (artt. 3, 4, 6) riflettano il totale dell'esperienza maturata nel servizio appaltato. Si tratta di una tutela di continuità che valorizza il tempo effettivamente lavorato a prescindere dai formali datori di lavoro succedutisi nel tempo.

Testo dell'articoloVigente

Art. 7 D.Lgs. 23/2015 — Computo anzianità negli appalti

D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 23 — Tutele crescenti — contratto a tempo indeterminato

1. Ai fini del calcolo delle indennita’ e dell’importo di cui all’articolo 3, comma 1, all’articolo 4, e all’articolo 6, l’anzianita’ di servizio del lavoratore che passa alle dipendenze dell’impresa subentrante nell’appalto si computa tenendosi conto di tutto il periodo durante il quale il lavoratore e’ stato impiegato nell’attivita’ appaltata.

Commento

Ratio della norma

La norma risponde a un'esigenza di equità: nei settori ad alto tasso di appalto (servizi di pulizia, ristorazione collettiva, vigilanza, manutenzione, logistica), i lavoratori spesso transitano da un appaltatore all'altro mantenendo la stessa postazione di lavoro e svolgendo le stesse mansioni. Senza questa disposizione, ogni cambio di appalto azzererebbe l'anzianità ai fini del calcolo delle indennità del D.Lgs. 23/2015, penalizzando lavoratori con molti anni di servizio effettivo nello stesso contesto lavorativo.

Analisi e struttura

Il meccanismo è semplice nella formulazione: ai fini del calcolo delle indennità degli artt. 3, 4 e 6, l'anzianità del lavoratore che passa alle dipendenze dell'impresa subentrante nell'appalto si computa considerando l'intero periodo di impiego nell'attività appaltata. Il riferimento è all'attività appaltata, non al singolo contratto di lavoro: se il lavoratore ha prestato servizio di pulizia in un determinato edificio per tre anni con Alfa Srl e poi per due anni con Beta SpA subentrante nello stesso appalto, ai fini dell'indennità di licenziamento l'anzianità è di cinque anni totali.

Quando si applica

La norma si applica nelle ipotesi di subentro nell'appalto, cioè quando un'impresa prende il posto di un'altra nell'esecuzione dello stesso contratto di appalto con il committente. È necessario che vi sia continuità dell'attività appaltata e passaggio del lavoratore alle dipendenze del nuovo appaltatore. Non si applica in caso di trasferimento d'azienda disciplinato dall'art. 2112 c.c., che ha un regime autonomo, né in caso di cessazione definitiva dell'appalto senza subentro.

Confronto e norme correlate

La norma si coordina con l'art. 29 del D.Lgs. 276/2003 (Biagi), che disciplina la responsabilità solidale del committente nel contratto di appalto, e con la contrattazione collettiva di settore che spesso prevede clausole di assorbimento dei lavoratori in caso di cambio appalto. Il D.Lgs. 81/2015 non interferisce direttamente su questo punto. L'art. 2112 c.c. (trasferimento d'azienda) ha invece una portata più ampia perché garantisce la continuazione del rapporto di lavoro con il cessionario alle stesse condizioni.

Problemi applicativi

Il principale nodo riguarda la verifica della continuità dell'attività appaltata: se il nuovo appaltatore esegue un servizio parzialmente diverso o in un perimetro diverso, è controverso se l'anzianità si trasferisca integralmente. La giurisprudenza di merito ha tendenzialmente adottato un'interpretazione funzionale, valorizzando la sostanziale identità del servizio reso. Un secondo profilo riguarda il calcolo delle frazioni di anno: si applica la regola dell'art. 8, per cui le frazioni di mese uguali o superiori a quindici giorni si computano come mese intero, e l'anzianità complessiva negli appalti si somma con le stesse modalità.

Casi pratici

Caso 1: Cambio appaltatore nelle pulizie industriali: anzianità cumulata

Caso 2: Cambio appalto nel settore della ristorazione collettiva

Caso 3: Mancato assorbimento da parte del nuovo appaltatore

Domande frequenti

Cosa prevede il D.Lgs. 23/2015 per l'anzianità nei cambi di appalto?

L'art. 7 stabilisce che, quando un lavoratore passa alle dipendenze dell'impresa subentrante nello stesso appalto, l'anzianità di servizio si calcola considerando l'intero periodo in cui ha svolto l'attività appaltata, anche con datori di lavoro diversi. Questo impedisce che il cambio di appaltatore azzeri l'anzianità ai fini del calcolo delle indennità per licenziamento.

L'anzianità negli appalti si somma anche per il calcolo dell'offerta di conciliazione ex art. 6?

Sì. L'art. 7 richiama espressamente gli artt. 3, 4 e 6: l'anzianità cumulata negli appalti si utilizza per calcolare sia l'indennità giudiziale per licenziamento ingiustificato (art. 3), sia quella per vizi formali (art. 4), sia l'importo dell'offerta di conciliazione stragiudiziale (art. 6).

Il cambio appalto vale come trasferimento d'azienda ex art. 2112 c.c.?

Non necessariamente. Il cambio di appalto può o meno configurare un trasferimento d'azienda ai sensi dell'art. 2112 c.c., a seconda che vi sia cessione di un'entità economica organizzata. Se è un trasferimento d'azienda, il rapporto prosegue con il cessionario alle stesse condizioni. Se è solo un cambio di appaltatore senza trasferimento, l'art. 7 del D.Lgs. 23/2015 assicura comunque la continuità dell'anzianità ai fini delle indennità.

Cosa succede se il nuovo appaltatore non assume i vecchi dipendenti?

L'art. 7 si applica solo quando il lavoratore passa effettivamente alle dipendenze dell'impresa subentrante. Se il nuovo appaltatore non assume i lavoratori del precedente, l'art. 7 non opera: i lavoratori non assorbiti dovranno far valere i propri diritti nei confronti del vecchio datore di lavoro e/o del committente secondo le norme generali e i CCNL di settore.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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