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Ultimo aggiornamento: 25 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
L'art. 4 del D.Lgs. 23/2015 regola le conseguenze del licenziamento affetto da vizi formali o procedurali: mancata motivazione scritta o inosservanza della procedura disciplinare (art. 7 dello Statuto dei Lavoratori) nei confronti dei lavoratori assunti dopo il 7 marzo 2015. In questi casi il giudice dichiara estinto il rapporto alla data del licenziamento e condanna il datore al pagamento di un'indennità pari a una mensilità per ogni anno di servizio, con un minimo di due e un massimo di dodici mensilità. Si tratta di una tutela indennitaria dimezzata rispetto a quella prevista per il licenziamento sostanzialmente ingiustificato (art. 3). Fanno eccezione i casi in cui, su domanda del lavoratore, il giudice accerti che ricorrono i presupposti per le tutele più severe degli artt. 2 e 3: in tale ipotesi prevale la tutela sostanziale.

Testo dell'articoloVigente

Art. 4 D.Lgs. 23/2015 — Vizi formali e procedurali

D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 23 — Tutele crescenti — contratto a tempo indeterminato

1. Nell’ipotesi in cui il licenziamento sia intimato con violazione del requisito di motivazione di cui all’articolo 2, comma 2, della legge n. 604 del 1966 o della procedura di cui all’articolo 7 della legge n. 300 del 1970, il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un’indennita’ non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a una mensilita’ dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a due e non superiore a dodici mensilita’, a meno che il giudice, sulla base della domanda del lavoratore, accerti la sussistenza dei presupposti per l’applicazione delle tutele di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Commento

Ratio della norma

L'art. 4 introduce una graduazione delle sanzioni per il licenziamento viziato: non tutti i difetti del recesso meritano la stessa risposta. Il vizio formale — mancanza della motivazione scritta o inosservanza della procedura disciplinare — è considerato meno grave dell'assenza delle ragioni sostanziali del licenziamento. Il legislatore ha scelto di sanzionare separatamente i difetti procedurali con un'indennità ridotta (1 mensilità per anno, min 2, max 12) rispetto all'indennità per il licenziamento ingiustificato nel merito (2 mensilità per anno, min 6, max 36). Questo schema incentiva la corretta forma del licenziamento senza però equiparare l'errore procedurale alla sostanziale assenza di giustificazione.

Analisi e struttura

L'articolo disciplina due ipotesi di vizio formale. La prima è la violazione dell'obbligo di motivazione scritto imposto dall'art. 2, comma 2, della L. 604/1966: il datore deve indicare per iscritto i motivi del licenziamento contestualmente alla comunicazione o, su richiesta del lavoratore entro quindici giorni, entro sette giorni. La seconda è l'inosservanza della procedura disciplinare dell'art. 7 della L. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori): per il licenziamento per motivi disciplinari il datore deve preventivamente contestare l'addebito per iscritto, sentire il lavoratore a sua difesa e rispettare i termini di cui al CCNL. Il regime sanzionatorio è una mensilità per anno di servizio, non assoggettata a contribuzione previdenziale, entro il range 2-12 mensilità. La norma prevede però una clausola di apertura: se su domanda del lavoratore il giudice accerta che il licenziamento è anche sostanzialmente illecito (discriminatorio, nullo, insussistente nel fatto materiale), si applicano le tutele più severe degli artt. 2 o 3. Questo impedisce al datore di usare il vizio procedurale come scudo contro tutele più severe.

Quando si applica

La tutela attenuata dell'art. 4 si applica quando: il licenziamento sia intimato con violazione della motivazione scritta o della procedura disciplinare ex art. 7 L. 300/1970; non ricorrano i presupposti per le tutele degli artt. 2 e 3 (ovvero il giudice non accerti nullità qualificata né insussistenza del fatto materiale). Si applica a tutti i lavoratori rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 23/2015, incluse le piccole imprese (salvo il dimezzamento del tetto previsto dall'art. 9). Non si applica ai dirigenti, che hanno un regime autonomo.

Confronto e norme correlate

Il regime dell'art. 4 è più mite rispetto a quello dell'art. 18, commi 5-6, della L. 300/1970 nella versione riformata dalla L. 92/2012, che per i vecchi assunti prevedeva un'indennità tra 6 e 12 mensilità per i soli vizi procedurali. Con le tutele crescenti il range scende a 2-12 mensilità. Il raffronto con la L. 604/1966 è rilevante per capire l'obbligo di motivazione: quest'ultima impone la forma scritta e la specificità dei motivi, la cui mancanza integra il vizio sanzionato dall'art. 4. Il coordinamento con il D.Lgs. 81/2015 non presenta profili critici specifici.

Problemi applicativi

Il principale profilo problematico riguarda il concorso tra vizio formale e vizio sostanziale: la clausola di apertura dell'art. 4 impone al giudice di verificare, su domanda del lavoratore, se sotto il vizio formale si celi anche un difetto sostanziale. In pratica, quando la contestazione disciplinare sia viziata proceduralmente, il lavoratore tende sempre a domandare anche l'accertamento dell'insussistenza del fatto, per spostare il caso verso le tutele dell'art. 3 comma 2. Questo crea un cumulo di domande che allarga il perimetro del giudizio. Un secondo nodo è la qualificazione dell'omessa contestazione disciplinare: se il datore licenzia per GMS senza prima contestare per iscritto l'addebito, la sanzione è quella dell'art. 4 o si apre comunque la strada alla tutela sostanziale? La giurisprudenza ha chiarito che l'omessa contestazione è vizio formale ai sensi dell'art. 4, salvo che l'insussistenza del fatto venga provata in giudizio. Infine, il calcolo del range 2-12 mensilità segue la stessa logica della Corte Cost. 194/2018 che ha colpito l'art. 3: anche qui i giudici tendono a valutare più fattori, non solo l'anzianità.

Casi pratici

Caso 1: Licenziamento senza motivazione scritta: indennità ridotta

Caso 2: Licenziamento disciplinare senza previa contestazione dell'addebito

Caso 3: Domanda cumulativa di tutela formale e sostanziale

Domande frequenti

Cosa sono i vizi formali e procedurali del licenziamento secondo il D.Lgs. 23/2015?

Sono difetti della forma o della procedura del licenziamento: la mancata motivazione scritta (violazione dell'art. 2, c. 2, L. 604/1966) e la mancata osservanza della procedura disciplinare (violazione dell'art. 7 L. 300/1970, che impone la previa contestazione scritta e l'audizione del lavoratore). Questi vizi non equivalgono all'assenza delle ragioni sostanziali e comportano un'indennità ridotta rispetto al licenziamento ingiustificato nel merito.

Quanto vale l'indennità per vizi formali del licenziamento tutele crescenti?

L'art. 4 prevede un'indennità pari a 1 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il TFR per ogni anno di servizio, con un minimo di 2 e un massimo di 12 mensilità. È circa la metà di quanto previsto per il licenziamento sostanzialmente ingiustificato (art. 3: min 6, max 36) e non comporta mai la reintegrazione nel posto di lavoro.

Se il licenziamento ha sia vizi formali sia vizi sostanziali, quale tutela prevale?

La norma prevede una clausola di apertura: se su domanda del lavoratore il giudice accerta che ricorrono anche i presupposti per le tutele degli artt. 2 (licenziamento nullo) o 3 (licenziamento ingiustificato nel merito o insussistenza del fatto), si applica la tutela più severa. Il vizio formale non fa dunque scudo contro la tutela sostanziale più intensa.

La mancanza della procedura disciplinare porta alla reintegrazione?

No. L'omessa procedura disciplinare (mancata contestazione scritta dell'addebito) è un vizio procedurale che ai sensi dell'art. 4 comporta solo un'indennità ridotta (1 mensilità per anno, max 12), non la reintegrazione. La reintegrazione scatta solo se viene provata in giudizio la totale insussistenza del fatto materiale contestato, ai sensi dell'art. 3, comma 2.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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