Testo dell'articoloVigente
Art. 355 D.Lgs. 209/2005 – Entrata in vigore
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private
1. Il presente codice entra in vigore il 1° gennaio 2006.
2. In sede di prima applicazione le disposizioni di attuazione sono emanate entro ventiquattro mesi dal termine di cui al comma 1. Il presente decreto, munito dei sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 7 settembre 2005 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Scajola, Ministro delle attività produttive La Malfa, Ministro per le politiche comunitarie Baccini, Ministro per la funzione pubblica Siniscalco, Ministro dell'economia e delle finanze Castelli, Ministro della giustizia Visto, il Guardasigilli: Castelli
In sintesi
Indice dei contenuti
L'articolo 355 fissa la data di entrata in vigore del Codice delle assicurazioni private. Norma tecnica per eccellenza, ma essenziale: stabilisce il momento in cui il nuovo sistema diventa diritto applicabile e dal quale decorrono i termini per gli atti attuativi.
Il 1 gennaio 2006
La scelta di posticipare l'entrata in vigore di quasi quattro mesi rispetto alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (13 ottobre 2005) risponde a un'esigenza pratica: dare a compagnie, intermediari e operatori il tempo necessario per adeguare procedure, contratti modello, sistemi informativi. La data del 1° gennaio è inoltre coerente con il calendario di bilancio assicurativo, evitando la sovrapposizione di regimi in corso di esercizio.
I ventiquattro mesi per le norme attuative
Il comma 2 fissa un termine di 24 mesi (1° gennaio 2008) per l'emanazione delle disposizioni di attuazione di prima applicazione. Il termine è ordinatorio, non perentorio: ISVAP (poi IVASS) ha emanato regolamenti anche oltre il biennio quando la complessità tecnica lo richiedeva. Tra i regolamenti più rilevanti emanati nella fase iniziale: reg. n. 5/2006 sulla disciplina degli intermediari, reg. n. 24/2008 su reclami e gestione sinistri, reg. n. 38/2011 sulla governance societaria.
La sottoscrizione presidenziale
Il testo riproduce la formula tradizionale di emanazione: Dato a Roma, 7 settembre 2005, firmato dal Presidente della Repubblica Ciampi, dal Presidente del Consiglio Berlusconi e dai ministri competenti (Scajola alle Attività produttive, Siniscalco all'Economia, La Malfa alle Politiche comunitarie, Baccini alla Funzione pubblica, Castelli alla Giustizia, anche come Guardasigilli per il visto). Il sigillo dello Stato e l'inserzione nella Raccolta ufficiale assicurano valore legale erga omnes.
Successive integrazioni e Solvency II
Il Codice è stato profondamente modificato dal d.lgs. n. 74/2015 di recepimento della direttiva 2009/138/CE (Solvency II), entrato a regime il 1° gennaio 2016 con riscrittura completa dei titoli su accesso, vigilanza prudenziale e requisiti patrimoniali. La direttiva IDD (2016/97/UE) sulla distribuzione assicurativa è stata recepita con il d.lgs. n. 68/2018, che ha ridisegnato la disciplina degli intermediari (RUI, formazione continua, obblighi POG e di consulenza). Più recentemente la revisione Solvency II 2.0 (direttiva 2025/2/UE) richiederà ulteriori modifiche entro il 2027, con focus su proporzionalità, sostenibilità (ESG) e ridimensionamento dei requisiti capital per imprese di piccola dimensione.
Lettura sistematica della clausola di entrata in vigore
La norma chiude formalmente il codice ma rinvia implicitamente alla disciplina transitoria degli artt. 343-347, che governa la successione tra vecchia e nuova disciplina sui rapporti in corso. Il combinato disposto degli artt. 354 (abrogazioni) e 355 (entrata in vigore) realizza il tipico effetto di un testo unico innovativo: dal momento prefissato, la materia trova esclusivo fondamento nel nuovo testo, salvo i rapporti già perfezionati che restano regolati dalla legge anteriore secondo i principi generali sul diritto intertemporale. Cross-reference: art. 73 Cost. (promulgazione e vigenza); reg. UE 1094/2010 (EIOPA); artt. 343-347 Cod. Ass.
Casi pratici
Caso 1: Contratto stipulato il 31 dicembre 2005
Caso 2: Regolamento IVASS tardivo
Domande frequenti
Quando è entrato in vigore il Codice delle assicurazioni private?
Il 1° gennaio 2006, circa quattro mesi dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 13 ottobre 2005. Il differimento ha consentito a operatori e autorità di adeguare procedure e contratti al nuovo quadro normativo.
Il termine di 24 mesi per le norme di attuazione è perentorio?
No, è ordinatorio: ha valore di indirizzo per accelerare l'emanazione dei regolamenti, ma il superamento non comporta decadenza. Diversi regolamenti IVASS sono stati emanati anche oltre il biennio iniziale.
Il Codice del 2005 è ancora il testo originale?
No: è stato profondamente modificato dal d.lgs. 74/2015 (recepimento Solvency II) e dal d.lgs. 68/2018 (recepimento direttiva IDD sulla distribuzione assicurativa). La struttura originaria è stata mantenuta, ma molte disposizioni sono state riscritte.