- Sanzione 5.000-5 mln a esponenti e personale per violazioni dell'art. 310 c.1 lett. a) da doveri propri.
- Condizioni alternative: incidenza su organizzazione, inosservanza ordini IVASS, obblighi su requisiti o remunerazione.
- Sanzione accessoria di interdizione 6 mesi-3 anni da funzioni di amministrazione e controllo.
- Regime parallelo DORA: fino a 5 mln (c-bis) o 3,5 mln (c. 1-bis).
Testo dell'articoloVigente
Art. 311-sexies D.Lgs. 209/2005 — Sanzioni amministrative agli esponenti aziendali o al personale
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private
1. 1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 325, comma 1 circa la responsabilità delle imprese nei confronti delle quali sono accertate le violazioni, per l'inosservanza delle norme richiamate nell'articolo 310, comma 1, lettera a) si applica, salvo che il fatto costituisca reato, la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro a cinque milioni di euro nei confronti dei soggetti che svolgono le funzioni di amministrazione, di direzione, di controllo, nonché dei dipendenti o di coloro che operano sulla base di rapporti che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione dell'impresa anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato quando l'inosservanza è conseguenza della violazione di doveri propri o dell'organo di appartenenza e ricorrono una o più delle seguenti condizioni: a) la condotta ha inciso in modo rilevante sulla complessiva organizzazione o sui profili di rischio aziendali; b) la condotta ha contribuito a determinare la mancata ottemperanza dell'impresa a provvedimenti specifici adottati ai sensi degli articoli 188, comma 3-bis, lettere a), b) e c) e 214-bis, comma 1; c) le violazioni riguardano obblighi imposti ai sensi dell'articolo 76 o dell'articolo 79, comma 3, o dell'articolo 191, comma 1, lettera g) ovvero obblighi in materia di remunerazione e incentivazione, quando l'esponente o il personale è la parte interessata.
2. Nel caso in cui la condotta dei soggetti di cui al comma 1 abbia contribuito a determinare l'inosservanza dell'ordine previsto nell'articolo 311-ter da parte dell'impresa, si applica nei confronti dei soggetti stessi la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro a cinque milioni di euro.
2-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, se le violazioni indicate dall'articolo 310, commi 1, lettera c-bis), e 1-bis, sono commesse da una persona fisica di cui al comma 2-ter, si applica nei confronti di quest'ultima una sanzione amministrativa pecuniaria: a) da euro 5.000 fino a euro 5 milioni, nei casi di cui alla lettera c-bis) del comma 1 dell'articolo 310; b) da euro 5.000 fino a euro 3,5 milioni, nei casi di cui al comma 1-bis dell'articolo 310.
2-ter. Fermo restando quanto previsto per le società e gli enti nei confronti dei quali sono accertate le violazioni, la sanzione di cui al comma 2-bis si applica nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo e del personale delle società e degli enti nei confronti dei quali sono accertate le violazioni, quando l'inosservanza è conseguenza della violazione di doveri propri o dell'organo di appartenenza e la condotta ha inciso in modo rilevante sulla complessiva organizzazione o sui profili di rischio aziendali o ha contribuito a determinare la mancata ottemperanza della società o dell'ente a provvedimenti specifici adottati dall'IVASS, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo adottato in attuazione dell' articolo 16 della legge 21 febbraio 2024, n. 15 , ovvero quando la condotta abbia contribuito a determinare l'inosservanza dell'ordine di cui all' articolo 50, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE) 2022/2554 da parte della società o dell'ente.
3. Con il provvedimento di applicazione della sanzione, tenuto conto dei criteri stabiliti dall'articolo 311-quinquies, l'IVASS può applicare la sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso imprese di assicurazione e di riassicurazione, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni.
3-bis. Con il provvedimento di applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 2-bis in ragione della gravità della violazione accertata, può essere applicata la sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni, dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso intermediari e imprese autorizzati ai sensi del presente decreto legislativo, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 , del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 , del decreto legislativo 5 settembre 2024, n. 129 o presso fondi pensione.
4. La misura della sanzione amministrativa pecuniaria può essere aumentata secondo quanto previsto all'articolo 310, comma 2. (45)
Commento
La responsabilità personale degli esponenti
L'art. 311-sexies cod. ass. introduce la responsabilità sanzionatoria personale degli esponenti aziendali e del personale delle imprese di assicurazione e riassicurazione. Il principio è basilare: l'impresa risponde come persona giuridica ex art. 325, ma la sanzione personale di chi materialmente ha contribuito alla violazione è strumento essenziale per l'effettività della governance. Senza la doppia leva (impresa + persone fisiche), la sanzione corporate rischierebbe di essere assorbita come mero 'costo di sistema' senza incidere sui comportamenti individuali.
I destinatari della sanzione
La norma identifica una platea ampia: soggetti che svolgono funzioni di amministrazione (CdA, consiglieri delegati), direzione (direttore generale, dirigenti), controllo (sindaci, organismo di vigilanza), dipendenti e collaboratori inseriti nell'organizzazione 'anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato' (es. consulenti incaricati di funzioni chiave). La definizione coglie ogni soggetto in posizione di garanzia rispetto alla compliance.
Le condizioni per la sanzione
La sanzione si applica salvo che il fatto costituisca reato, con tre condizioni alternative: (a) la condotta ha inciso in modo rilevante sull'organizzazione o sui profili di rischio aziendali; (b) la condotta ha contribuito alla mancata ottemperanza dell'impresa a provvedimenti specifici IVASS (ex artt. 188 e 214-bis); (c) le violazioni riguardano obblighi degli artt. 76 (assetti), 79 comma 3 (controlli) o 191 comma 1 lett. g) (remunerazione e incentivazione). La struttura alternativa amplia la fattispecie e copre le tre principali aree di responsabilità individuale: organizzativa, esecutiva, etica.
La sanzione accessoria di interdizione
Il comma 3 introduce la sanzione accessoria dell'interdizione dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso imprese di assicurazione e riassicurazione, per un periodo da 6 mesi a 3 anni. È la sanzione più temuta: incide sulla 'spendibilità' professionale del soggetto nel settore e ha effetti reputazionali rilevanti. L'applicazione è discrezionale e calibrata sulla gravità ex art. 311-quinquies. Il comma 3-bis estende l'interdizione anche ad altri intermediari/imprese (TUB, TUF, fondi pensione, IORP) per violazioni DORA.
Le sanzioni parallele DORA
I commi 2-bis, 2-ter e seguenti introducono il regime sanzionatorio personale per le violazioni DORA del 310 lett. c-bis) e 1-bis: fino a 5 milioni per la lettera c-bis), fino a 3,5 milioni per il comma 1-bis. Le condizioni di applicazione sono analoghe a quelle del comma 1, con specifico riferimento all'inosservanza di provvedimenti adottati ai sensi del d.lgs. attuativo della l. 15/2024 (vigilanza europea sui servizi finanziari TIC). Il regime DORA per persone fisiche è quindi pienamente armonizzato con quello assicurativo generale. L'estensione conferma il principio di responsabilizzazione individuale dei vertici aziendali, valore cardine del nuovo paradigma europeo di vigilanza prudenziale.
Casi pratici
Caso 1: Direttore generale interdetto per disfunzioni gravi
Caso 2: Consigliere e mancata attuazione di ordine IVASS
Domande frequenti
Quanto rischiano personalmente amministratori e dirigenti?
Sanzione da 5.000 a 5 milioni di euro per violazioni dell'art. 310 lett. a) imputabili a doveri propri, oltre a interdizione da 6 mesi a 3 anni.
Quando si applica la sanzione personale?
Quando la condotta ha inciso rilevante su organizzazione/rischi, ha contribuito a inosservanza di ordini IVASS, o riguarda obblighi su requisiti/remunerazione.
L'interdizione vale solo per le compagnie?
Per le violazioni assicurative l'interdizione riguarda imprese di assicurazione/riassicurazione. Per le violazioni DORA si estende anche a banche, SIM, SGR, fondi pensione.
Vedi anche