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Ultimo aggiornamento: 25 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Per violazioni RC auto e distribuzione, IVASS effettua accertamento unitario delle violazioni della stessa indole.
  • La contestazione avviene con unico atto entro il termine dell'art. 311-septies; verifiche a distanza max 12 mesi.
  • Se l'impresa dimostra disfunzione comune, IVASS comunica termine (max 180 gg) per misure correttive.
  • Adozione efficace delle misure determina riduzione della sanzione da un terzo a due terzi, fatto salvo il minimo edittale.

Testo dell'articoloVigente

Art. 311-quater D.Lgs. 209/2005 — (Accertamento unitario per violazioni della stessa indole)

D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private

((

1. Per l'inosservanza degli articoli 125, comma 5-bis, 127, comma 3, limitatamente al certificato di assicurazione, 134, ad eccezione del comma 2, 146, 148, 149, 150, 152, comma 5, e 183, o delle relative norme di attuazione, ÌIVASS provvede all'accertamento unitario delle violazioni della stessa indole, come definite all' articolo 8-bis, della legge n. 689 del 1981 , effettuato con riferimento ad un determinato arco temporale, e alla contestazione degli addebiti con un unico atto da notificare entro il termine di cui all'articolo 311-septies. Nel caso di verifiche a distanza l'arco temporale di riferimento e il termine entro il quale si considera concluso l'accertamento delle violazioni rilevate non possono eccedere i dodici mesi. Con regolamento dell'IVASS è stabilito il termine entro il quale si considera concluso l'accertamento delle violazioni rilevate in sede di verifiche ispettive.

2. L'IVASS, qualora l'impresa in sede difensiva fornisca adeguata dimostrazione del fatto che le violazioni contestate ai sensi del comma 1 sono dipese dalla medesima disfunzione della propria organizzazione, comunica alla stessa il termine perentorio, non superiore a centottanta giorni, entro il quale effettuare gli interventi necessari per eliminare la disfunzione. L'IVASS, ricevuta la comunicazione relativa all'adozione delle misure correttive, verifica che siano state adottate le misure stesse e ne comunica gli esiti all'impresa.

3. Nel caso in cui le misure correttive adottate ai sensi del comma 2 siano risultate idonee ad eliminare la disfunzione, la misura della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 310, comma 1, determinata secondo i criteri di cui all'articolo 311-quinquies, è ridotta da un terzo a due terzi, fatto salvo il minimo edittale. Eventuali rilievi formulati dall'IVASS sulle misure correttive adottate non precludono l'applicazione della riduzione, ma sono valutati in sede di determinazione della sanzione.

4. L'impresa può presentare osservazioni in ordine agli eventuali rilievi dell'IVASS sulle misure correttive adottate nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.

5. La riduzione di cui al comma 3 non è applicata:

a) nel caso in cui l'impresa non abbia adottato gli interventi correttivi;

b) nel caso in cui gli interventi adottati siano risultati inidonei ad eliminare la disfunzione;

c) nel caso in cui l'impresa ne abbia già usufruito per violazioni della stessa indole sulla base di provvedimento esecutivo emesso nei tre anni precedenti.))

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Commento

Logica dell'accertamento unitario

L'art. 311-quater cod. ass. introduce il meccanismo dell'accertamento unitario per violazioni della stessa indole, in attuazione dell'art. 8-bis l. 689/1981 (continuazione amministrativa). La logica è duplice: evitare la moltiplicazione di micro-sanzioni per ogni singola violazione di una pluralità coordinata o ripetuta nello stesso periodo; consentire una valutazione globale della condotta dell'impresa, distinguendo l'episodio isolato dalla disfunzione sistematica. Le violazioni coperte sono quelle degli artt. 125, 127, 134, 146, 148, 149, 150, 152 e 183 cod. ass. (catalogo RC auto e distribuzione).

L'arco temporale dell'accertamento

Per le verifiche a distanza (analisi documentale, monitoraggio statistico) l'arco temporale di riferimento e il termine entro il quale si considera concluso l'accertamento non possono eccedere i dodici mesi. Per le verifiche ispettive in loco, l'arco è stabilito con regolamento IVASS. La definizione di arco temporale ben individuato evita che la contestazione resti aperta indefinitamente, dando certezza all'impresa sui tempi del procedimento.

Il meccanismo della misura correttiva

Il comma 2 introduce un istituto premiale: se l'impresa, in sede di deduzioni difensive, dimostra che le violazioni dipendono dalla medesima disfunzione organizzativa, IVASS può concedere un termine perentorio (max 180 giorni) per adottare interventi correttivi. Si tratta di una seconda chance procedurale che incentiva la trasparenza dell'impresa sui propri processi e il commitment alla remediation. La disfunzione deve essere 'adeguatamente dimostrata': non basta affermarla, occorre fornire evidenza di processo o tecnologica.

L'effetto premiale sulla sanzione

Se le misure correttive sono risultate idonee, la sanzione amministrativa pecuniaria ex art. 310 comma 1 è ridotta da un terzo a due terzi (fatto salvo il minimo edittale). La riduzione è significativa: una sanzione potenziale di 9 milioni può scendere a 3 milioni. Eventuali rilievi formulati da IVASS sulle misure adottate non precludono la riduzione, ma sono valutati ai fini della determinazione concreta. L'impresa può presentare osservazioni sui rilievi entro 60 giorni dal ricevimento (comma 4).

Le cause di esclusione del beneficio

Il comma 5 esclude la riduzione in tre casi: (a) mancata adozione degli interventi correttivi; (b) inidoneità degli interventi a eliminare la disfunzione; (c) impresa che ne abbia già usufruito per violazioni della stessa indole sulla base di provvedimento esecutivo emesso nei tre anni precedenti. La terza causa è anti-abuso: chi ha già fruito del beneficio per disfunzione analoga deve aver risolto il problema strutturalmente. Il rinnovato beneficio diventerebbe una scappatoia ricorrente. Il meccanismo, pioniere nel sistema sanzionatorio italiano, anticipa istituti analoghi previsti in materia di vigilanza bancaria e finanziaria. La motivazione di esclusione della riduzione deve essere espressa nel provvedimento finale, pena vizio motivazionale.

Casi pratici

Caso 1: Misure correttive efficaci

Caso 2: Esclusione per recidiva

Domande frequenti

Cos'è l'accertamento unitario?

Il meccanismo per cui IVASS contesta con unico atto una pluralità di violazioni della stessa indole commesse nello stesso arco temporale, evitando moltiplicazione di micro-sanzioni.

Come si ottiene la riduzione della sanzione?

Dimostrando in deduzioni difensive che le violazioni dipendono da disfunzione comune e adottando entro 180 giorni misure correttive idonee.

Di quanto si riduce la sanzione?

Da un terzo a due terzi rispetto a quella ordinariamente prevista, fatto salvo il minimo edittale.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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