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Art. 310-quinquies D.Lgs. 209/2005 — (Inosservanza dei provvedimenti cautelari e interdittivi)
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private
((1. La violazione dei provvedimenti interdittivi e cautelari adottati ai sensi degli articoli 182 e 184 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da trentamila euro al dieci per cento del fatturato. La misura della sanzione può essere aumentata secondo quanto previsto all'articolo 310, comma 2.)) ((45))