Art. 304 D.Lgs. 209/2005 – Diritto di regresso e di surroga
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private
1. Il Fondo di garanzia per le vittime della caccia che, anche in via di transazione, ha risarcito il danno nei casi previsti all'articolo 302, comma 1, lettere a) e b), ha azione di regresso nei confronti del responsabile del danno per il recupero dell'indennizzo pagato, nonché degli interessi e delle spese.
2. Nel caso previsto all'articolo 302, comma 1, lettera c), il Fondo di garanzia per le vittime della caccia che ha risarcito il danno è surrogato, per l'importo pagato, nei diritti dell'assicurato e del danneggiato verso l'impresa posta in liquidazione coatta, beneficiando dello stesso trattamento previsto per i crediti di assicurazione indicati all'articolo 258, comma 4, lettera a).
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In sintesi
Il Fondo vittime della caccia che ha risarcito ha azione di regresso contro il responsabile del danno per le ipotesi del cacciatore non identificato o non assicurato.
Il regresso copre indennizzo, interessi e spese.
Per i sinistri causati da cacciatore assicurato con impresa in liquidazione opera la surrogazione.
La surrogazione consente di subentrare nei diritti dell’assicurato e del danneggiato verso l’impresa.
Si applicano i privilegi previsti per i crediti di assicurazione dall’articolo 258, comma 4, lettera a).
Indice dei contenuti
L’articolo 304 disciplina i diritti di recupero del Fondo di garanzia per le vittime della caccia dopo aver risarcito il danneggiato. La struttura ricalca quella dell’articolo 292 per il Fondo vittime della strada: regresso nelle ipotesi di responsabilità individuale, surrogazione nelle ipotesi di insolvenza assicurativa.
Regresso contro il cacciatore
Quando il sinistro è stato causato da cacciatore non identificato (lettera a) o non assicurato (lettera b) dell’articolo 302, il Fondo ha azione di regresso contro il responsabile del danno per recuperare l’indennizzo pagato, gli interessi e le spese. Per il cacciatore non identificato il regresso è evidentemente di difficile attuazione: si attiva solo se in seguito viene identificato. Per il cacciatore non assicurato il regresso è immediato e copre l’intero esborso.
Funzione responsabilizzante
L’azione di regresso ha forte funzione preventiva. Chi caccia senza assicurazione obbligatoria sa che, in caso di sinistro, dovrà rispondere personalmente dell’intero risarcimento pagato dal Fondo. La sanzione patrimoniale si aggiunge a quella penale prevista dalla legge 157/1992 per l’esercizio venatorio senza copertura assicurativa.
Surrogazione per impresa in liquidazione
Per il cacciatore assicurato con impresa posta in liquidazione coatta (lettera c dell’articolo 302), il Fondo che ha risarcito è surrogato, per l’importo pagato, nei diritti dell’assicurato e del danneggiato verso l’impresa. Si tratta di surrogazione legale, analoga a quella dell’articolo 292 per il Fondo strada. Il Fondo subentra come creditore concorsuale per l’insinuazione al passivo della procedura.
I privilegi nel concorso
Il Fondo beneficia, nella sua veste di creditore surrogato, del trattamento previsto per i crediti di assicurazione dall’articolo 258, comma 4, lettera a). Si tratta di un privilegio generale sui beni mobili dell’impresa in liquidazione, che colloca il credito in posizione preferenziale rispetto ai chirografari. La previsione è essenziale per la sostenibilità finanziaria del Fondo: senza privilegio, il rischio di mancato recupero sarebbe troppo alto, vista la scarsità di attivi nelle imprese decotte specializzate in rami minori.
Profili comparativi con il Fondo strada
Il regime dell’articolo 304 ricalca quello dell’articolo 292 per il Fondo vittime della strada, con qualche differenza. La gestione diretta da parte di CONSAP (anziché tramite impresa designata) semplifica i flussi di recupero: il Fondo agisce direttamente in nome proprio, senza necessità di passaggi intermedi. La minore dimensione del fenomeno consente anche una gestione più personalizzata dei singoli casi di rivalsa.
Esecutività e tutela cautelare
L’azione di regresso contro il cacciatore non assicurato si presta a misure cautelari ex articolo 671 c.p.c. (sequestro conservativo), data la riconosciuta precarietà patrimoniale di chi non ha rispettato l’obbligo assicurativo. Per la surrogazione contro l’impresa in liquidazione, il privilegio assicurativo dell’articolo 258 colloca il credito in posizione preferenziale rispetto ai chirografari, garantendo prospettive di recupero ragionevoli anche in procedure concorsuali con attivi contenuti.
Casi pratici
Caso 1: Cacciatore identificato a posteriori e regresso
Caso 2: Surrogazione e insinuazione al passivo concorsuale
Domande frequenti
Il cacciatore senza assicurazione paga davvero?
Sì. Il Fondo paga il danneggiato e poi esercita regresso contro il cacciatore non assicurato per l’intero importo più interessi e spese. La responsabilità personale resta integrale.
Cosa accade se il cacciatore non identificato viene poi rintracciato?
Il Fondo può esercitare il regresso anche successivamente. Il termine è quello prescrizionale ordinario decennale dall’articolo 2946 c.c., decorrente dal pagamento al danneggiato.
Il privilegio sui crediti assicurativi conta davvero?
Sì. Nelle procedure concorsuali il privilegio dell’articolo 258 colloca il credito del Fondo in posizione preferenziale, aumentando significativamente le chance di recupero anche in presenza di attivi limitati.
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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In sintesi
Indice dei contenuti
L’articolo 304 disciplina i diritti di recupero del Fondo di garanzia per le vittime della caccia dopo aver risarcito il danneggiato. La struttura ricalca quella dell’articolo 292 per il Fondo vittime della strada: regresso nelle ipotesi di responsabilità individuale, surrogazione nelle ipotesi di insolvenza assicurativa.
Regresso contro il cacciatore
Quando il sinistro è stato causato da cacciatore non identificato (lettera a) o non assicurato (lettera b) dell’articolo 302, il Fondo ha azione di regresso contro il responsabile del danno per recuperare l’indennizzo pagato, gli interessi e le spese. Per il cacciatore non identificato il regresso è evidentemente di difficile attuazione: si attiva solo se in seguito viene identificato. Per il cacciatore non assicurato il regresso è immediato e copre l’intero esborso.
Funzione responsabilizzante
L’azione di regresso ha forte funzione preventiva. Chi caccia senza assicurazione obbligatoria sa che, in caso di sinistro, dovrà rispondere personalmente dell’intero risarcimento pagato dal Fondo. La sanzione patrimoniale si aggiunge a quella penale prevista dalla legge 157/1992 per l’esercizio venatorio senza copertura assicurativa.
Surrogazione per impresa in liquidazione
Per il cacciatore assicurato con impresa posta in liquidazione coatta (lettera c dell’articolo 302), il Fondo che ha risarcito è surrogato, per l’importo pagato, nei diritti dell’assicurato e del danneggiato verso l’impresa. Si tratta di surrogazione legale, analoga a quella dell’articolo 292 per il Fondo strada. Il Fondo subentra come creditore concorsuale per l’insinuazione al passivo della procedura.
I privilegi nel concorso
Il Fondo beneficia, nella sua veste di creditore surrogato, del trattamento previsto per i crediti di assicurazione dall’articolo 258, comma 4, lettera a). Si tratta di un privilegio generale sui beni mobili dell’impresa in liquidazione, che colloca il credito in posizione preferenziale rispetto ai chirografari. La previsione è essenziale per la sostenibilità finanziaria del Fondo: senza privilegio, il rischio di mancato recupero sarebbe troppo alto, vista la scarsità di attivi nelle imprese decotte specializzate in rami minori.
Profili comparativi con il Fondo strada
Il regime dell’articolo 304 ricalca quello dell’articolo 292 per il Fondo vittime della strada, con qualche differenza. La gestione diretta da parte di CONSAP (anziché tramite impresa designata) semplifica i flussi di recupero: il Fondo agisce direttamente in nome proprio, senza necessità di passaggi intermedi. La minore dimensione del fenomeno consente anche una gestione più personalizzata dei singoli casi di rivalsa.
Esecutività e tutela cautelare
L’azione di regresso contro il cacciatore non assicurato si presta a misure cautelari ex articolo 671 c.p.c. (sequestro conservativo), data la riconosciuta precarietà patrimoniale di chi non ha rispettato l’obbligo assicurativo. Per la surrogazione contro l’impresa in liquidazione, il privilegio assicurativo dell’articolo 258 colloca il credito in posizione preferenziale rispetto ai chirografari, garantendo prospettive di recupero ragionevoli anche in procedure concorsuali con attivi contenuti.
Casi pratici
Caso 1: Cacciatore identificato a posteriori e regresso
Caso 2: Surrogazione e insinuazione al passivo concorsuale
Domande frequenti
Il cacciatore senza assicurazione paga davvero?
Sì. Il Fondo paga il danneggiato e poi esercita regresso contro il cacciatore non assicurato per l’intero importo più interessi e spese. La responsabilità personale resta integrale.
Cosa accade se il cacciatore non identificato viene poi rintracciato?
Il Fondo può esercitare il regresso anche successivamente. Il termine è quello prescrizionale ordinario decennale dall’articolo 2946 c.c., decorrente dal pagamento al danneggiato.
Il privilegio sui crediti assicurativi conta davvero?
Sì. Nelle procedure concorsuali il privilegio dell’articolo 258 colloca il credito del Fondo in posizione preferenziale, aumentando significativamente le chance di recupero anche in presenza di attivi limitati.