- Il Fondo di garanzia vittime della caccia risarcisce danni da attività venatoria in tre ipotesi: cacciatore non identificato, non coperto da RC, assicurato con impresa in liquidazione coatta.
- Cacciatore non identificato: rimborso solo per danni alla persona con morte o invalidità permanente superiore al 20%.
- Cacciatore non assicurato: rimborso per danni a persona e cose oltre la soglia regolamentare.
- Cacciatore con impresa in liquidazione: rimborso per persona e cose oltre 500 euro.
- Risarcimento entro i minimi di garanzia previsti dalla legge sulla caccia.
Testo dell'articoloVigente
Art. 302 D.Lgs. 209/2005 — Ambito di intervento
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private
1. 1. Il Fondo di garanzia per le vittime della caccia, costituito presso la CONSAP, risarcisce i danni causati nell'esercizio dell'attività venatoria per i quali vi è obbligo di assicurazione nei casi in cui: a) l'esercente l'attività venatoria non sia identificato; b) l'esercente l'attività venatoria responsabile dei danni non risulti coperto dall'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile; c) l'esercente l'attività venatoria sia assicurato presso un'impresa operante nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento o di prestazione di servizi e che, al momento del sinistro, si trovi in stato di liquidazione coatta o vi sia posta successivamente.
2. Nel caso di cui alla lettera a), il risarcimento è dovuto solo per i danni alla persona che abbiano comportato la morte od un'invalidità permanente superiore al venti per cento. Nel caso di cui alla lettera b), il risarcimento è dovuto per i danni alla persona nonché per i danni alle cose il cui ammontare sia superiore all'importo stabilito nel regolamento di attuazione del presente capo. Nel caso di cui alla lettera c), il risarcimento è dovuto per i danni alla persona nonché per i danni alle cose il cui ammontare sia superiore all'importo di euro cinquecento. La percentuale di inabilità permanente, la qualifica di convivente a carico e la percentuale di reddito del danneggiato da calcolare a favore di ciascuno dei conviventi a carico sono determinate in base alle norme del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
3. In tutti i casi previsti dal comma 1, il danno è risarcito nei limiti dei minimi di garanzia previsti nella legge che disciplina l'esercizio dell'attività venatoria.
Commento
L’articolo 302 disciplina l’ambito di intervento del Fondo di garanzia per le vittime della caccia, gemello specializzato del Fondo vittime della strada. La cornice normativa di riferimento è la legge 157/1992 sulla protezione della fauna selvatica e l’obbligo assicurativo per l’attività venatoria.
Le tre ipotesi di intervento
Il comma 1 individua tre situazioni tipiche. Lettera a): cacciatore responsabile del danno non identificato. Lettera b): cacciatore identificato ma non coperto da assicurazione obbligatoria RC venatoria. Lettera c): cacciatore assicurato con impresa operante in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi sul territorio italiano, che al momento del sinistro si trovi in liquidazione coatta. Le ipotesi ricalcano fedelmente lo schema del Fondo vittime della strada, adattato al settore venatorio.
Le franchigie per tipo di danno
Il comma 2 introduce franchigie variabili in base all’ipotesi. Per il cacciatore non identificato, il risarcimento copre solo i danni alla persona di particolare gravità: morte o invalidità permanente superiore al 20%. La franchigia è alta perché risponde a una logica selettiva: nei casi di mancata identificazione lo Stato copre solo lesioni gravi, evitando proliferazione di richieste minori difficilmente verificabili.
Cacciatore non assicurato
Per il cacciatore identificato ma scoperto, il risarcimento copre danni alla persona e danni a cose superiori a una soglia regolamentare. Il regolamento attuativo determina l’importo della soglia, di solito modesto (centinaia di euro), per escludere bagattelle e contenere il fabbisogno del Fondo.
Cacciatore con impresa in liquidazione
Per il cacciatore assicurato con impresa in dissesto, la soglia per i danni a cose è fissata in 500 euro. La determinazione della percentuale di inabilità permanente, della qualifica di convivente a carico e della percentuale di reddito da calcolare a favore dei conviventi segue le regole del testo unico INAIL (DPR 1124/1965). Il risarcimento opera sempre nei limiti dei minimi di garanzia previsti dalla legge sulla caccia, oggi 750.000 euro per persona danneggiata e 100.000 euro per danni a cose secondo aggiornamenti regolamentari recenti.
Esclusioni e limiti operativi
Il Fondo vittime della caccia non interviene per i danni causati dalla fauna selvatica (cinghiali, ungulati): in tal caso la responsabilità è dell’ente pubblico territorialmente competente (Regione, Provincia, Ambito territoriale di caccia) secondo la giurisprudenza ormai consolidata della Cassazione. La distinzione è fondamentale: l’articolo 302 copre solo i sinistri da esercizio venatorio attivo, non i danni passivamente subiti per la presenza di animali selvatici.
Coordinamento con le compagnie
Le imprese RC venatoria hanno obblighi informativi verso CONSAP analoghi a quelli previsti per la RC auto. Devono comunicare i sinistri di rilevanza per il Fondo (cacciatore non identificato o non assicurato), fornire la documentazione richiesta, partecipare ai processi di rivalsa. La cooperazione è essenziale per la sostenibilità finanziaria del Fondo, data la dimensione ridotta del mercato.
Casi pratici
Caso 1: Cacciatore non identificato e lesione grave
Caso 2: Cacciatore scoperto e danno a cose
Domande frequenti
Quando il Fondo vittime della caccia paga davvero?
In tre casi: cacciatore non identificato (solo per danni gravissimi), cacciatore non assicurato (oltre la soglia regolamentare), cacciatore assicurato con compagnia in liquidazione coatta (oltre 500 euro).
Perché per il cacciatore non identificato la soglia è così alta?
Per evitare proliferazione di richieste difficilmente verificabili. Il legislatore ha scelto di limitare l’intervento ai casi di morte o invalidità permanente superiore al 20%, in linea con scelte analoghe del Fondo vittime della strada.
Quali sono i minimi di garanzia previsti?
I minimi sono fissati dalla legge 157/1992 e dai successivi regolamenti. Indicativamente 750.000 euro per persona danneggiata e 100.000 euro per danni a cose, ma soggetti ad aggiornamento periodico.
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