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Ultimo aggiornamento: 25 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • L’avente diritto può chiedere il risarcimento all’Organismo di indennizzo italiano se l’impresa estera (o il suo mandatario) non risponde entro tre mesi.
  • Si applica anche se l’impresa non ha designato un mandatario per la liquidazione in Italia.
  • L’Organismo si astiene o cessa di intervenire se il danneggiato avvia azione legale diretta contro l’impresa o il responsabile.
  • L’intervento è sussidiario rispetto all’azione verso il responsabile e l’impresa.
  • Non subordina il pagamento alla prova dell’insolvenza del responsabile.

Testo dell'articoloVigente

Art. 298 D.Lgs. 209/2005 — Sinistri causati da veicoli regolarmente assicurati

D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private

1. 1. Nei casi previsti dall'articolo 297, commi 1, lettera a), e 2, gli aventi diritto possono presentare all'Organismo di indennizzo italiano richiesta di risarcimento: a) qualora l'impresa di assicurazione o il suo mandatario per la liquidazione dei sinistri nel territorio della Repubblica non abbiano fornito una risposta motivata sugli elementi dedotti nella richiesta di risarcimento entro tre mesi dalla data in cui gli aventi diritto hanno presentato la propria richiesta di risarcimento all'impresa di assicurazione del veicolo, il cui uso ha provocato il sinistro o al mandatario per la liquidazione dei sinistri; b) nel caso in cui l'impresa di assicurazione non abbia designato un mandatario per la liquidazione dei sinistri nel territorio della Repubblica; in tale caso gli aventi diritto non possono presentare all'Organismo di indennizzo italiano una richiesta di risarcimento, se hanno presentato una analoga richiesta direttamente all'impresa di assicurazione del veicolo il cui uso ha provocato il sinistro e hanno ricevuto una risposta motivata entro tre mesi dalla presentazione della richiesta.

1-bis. Gli aventi diritto possono altresì presentare all'Organismo di indennizzo italiano richiesta di risarcimento nei casi previsti dall'articolo 297, comma 1-bis.

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2. L'Organismo di indennizzo italiano si astiene o cessa di intervenire a favore degli aventi diritto al risarcimento che hanno intrapreso o intraprendano un'azione legale direttamente contro l'impresa di assicurazione ovvero contro il responsabile del sinistro.

3. L'intervento dell'Organismo di indennizzo italiano è sussidiario rispetto alla richiesta nei confronti della persona o delle persone che hanno causato il sinistro ovvero nei confronti dell'impresa di assicurazione o del suo mandatario. L'Organismo di indennizzo italiano non può subordinare il risarcimento alla dimostrazione che il responsabile del danno sia insolvente o rifiuti di pagare.

4. Gli aventi diritto presentano all'Organismo di indennizzo italiano la propria richiesta di risarcimento nelle forme previste dal regolamento, adottato dal Ministro dello sviluppo economico, che dà attuazione al presente titolo.

5. La persona lesa residente in Italia, entro due mesi dall'accadimento del sinistro, può chiedere l'indennizzo all'Organismo di indennizzo italiano nelle situazioni previste nell'articolo 297, comma 1, lettere b) e c). L'Organismo di indennizzo italiano pone fine al suo intervento in caso di successiva risposta motivata dell'impresa di assicurazione o del suo mandatario per la liquidazione dei sinistri alla richiesta degli aventi diritto al risarcimento, a condizione che tale risposta sia inviata entro il termine di due mesi dalla presentazione della richiesta all'Organismo di indennizzo italiano.

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6. 6. L'Organismo di indennizzo italiano informa immediatamente di aver ricevuto una richiesta di risarcimento dagli aventi diritto e che interverrà entro due mesi a decorrere dalla presentazione di detta richiesta, i seguenti soggetti: a) l'impresa di assicurazione con la quale è assicurato il veicolo che ha causato il sinistro o il mandatario per la liquidazione dei sinistri; b) l'organismo di indennizzo dello Stato membro dello stabilimento dell'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto; c) la persona che ha causato il sinistro, se nota; d) l'ufficio nazionale per l'assicurazione dello Stato ove è avvenuto il sinistro, se il sinistro è stato causato da un veicolo stazionante in un altro Stato rispetto a quello in cui è accaduto il sinistro. d-bis) l'amministratore straordinario o il commissario liquidatore, nel caso in cui l'impresa sia assoggettata, rispettivamente, alla procedura di amministrazione straordinaria o di liquidazione coatta amministrativa. 70

6-bis. L'impresa di assicurazione del veicolo responsabile del sinistro informa l'Organismo di indennizzo italiano nel momento in cui indennizza o nega la responsabilità in relazione a una richiesta che è stata ricevuta anche dall'Organismo ai sensi del comma 1-bis del medesimo articolo.

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((6-ter. Entro tre mesi dalla richiesta, l'Organismo di indennizzo italiano:

a) formula un'offerta di indennizzo motivata con la quale chiarisce di essere tenuto a provvedere all'indennizzo, in quanto la richiesta non è contestata e i danni sono stati parzialmente o interamente quantificati; o

b) fornisce una risposta motivata con la quale chiarisce di non essere tenuto a provvedere all'indennizzo, o con la quale neghi la responsabilità ovvero dichiari che la responsabilità non è chiaramente determinata ovvero che i danni non sono stati interamente quantificati.))

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6-quater. Laddove l'indennizzo sia dovuto in conformità al comma 6-ter, lettera a), l'Organismo di indennizzo italiano provvede a indennizzare l'avente diritto senza indebito ritardo e, in ogni caso, entro tre mesi dall'accettazione da parte dell'avente diritto dell'offerta motivata di indennizzo. Ove i danni siano stati quantificati solo parzialmente, l'Organismo di indennizzo italiano provvede a indennizzare l'avente diritto entro tre mesi dall'accettazione dell'offerta. La somma corrisposta è imputata alla liquidazione definitiva del danno.

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6-quinquies. L'Organismo di indennizzo italiano coopera, quando necessario, con gli omologhi organismi degli altri Stati membri, con i Fondi di garanzia di cui all' articolo 10-bis della direttiva 2009/103/CE , nonché con gli altri organismi di indennizzo di cui all' articolo 24 della direttiva 2009/103/CE , nonché con le Autorità competenti degli Stati membri e con le altre parti interessate. Tale cooperazione include la richiesta, l'ottenimento e la fornitura di informazioni, compresi i dettagli di richieste di indennizzo specifiche.

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7. L'organismo di indennizzo italiano cui è stata presentata la richiesta di risarcimento è tenuto a rispettare, per la determinazione della responsabilità e la quantificazione del danno, le norme di diritto positivo applicabili nello Stato ove è avvenuto il sinistro.

Commento

L’articolo 298 disciplina le ipotesi più frequenti di intervento dell’Organismo di indennizzo italiano: sinistri all’estero con veicolo regolarmente assicurato presso compagnia identificata, ma con difficoltà di gestione del risarcimento. La norma traduce in regole concrete il principio di accessibilità della tutela introdotto dalla direttiva 2000/26/CE.

Le due ipotesi del comma 1

La prima ipotesi (lettera a): l’avente diritto ha già presentato richiesta all’impresa estera o al suo mandatario per la liquidazione in Italia, ma non ha ricevuto risposta motivata entro tre mesi. La seconda ipotesi (lettera b): l’impresa non ha designato un mandatario in Italia, salvo aver già ricevuto risposta motivata entro tre mesi dalla richiesta diretta. In entrambi i casi l’Organismo italiano subentra come interlocutore unico per il danneggiato residente.

Il termine di tre mesi

I tre mesi sono il termine massimo di cortesia per la risposta dell’impresa estera. Decorso inutilmente, scatta il diritto di rivolgersi all’Organismo. La risposta deve essere ‘motivata’: una semplice ricevuta o un generico richiesto di documentazione non basta. Deve contenere offerta di indennizzo o motivato diniego, secondo lo schema dell’articolo 148 del Codice per la RC auto ordinaria.

Sussidiarietà e cessazione dell’intervento

Il comma 2 stabilisce che l’Organismo si astiene o cessa di intervenire se il danneggiato avvia (o ha già avviato) un’azione legale diretta contro l’impresa di assicurazione o contro il responsabile del sinistro. Si tratta di un divieto di duplicazione: chi sceglie la via giudiziale ordinaria rinuncia alla tutela facilitata dell’Organismo. La regola è simmetrica al principio del comma 3, che ribadisce la sussidiarietà dell’intervento.

Sussidiarietà senza onerosità

La sussidiarietà dell’intervento non comporta oneri probatori per il danneggiato. L’Organismo non può subordinare il risarcimento alla dimostrazione che il responsabile del danno sia insolvente o rifiuti di pagare. È lo stesso principio di immediatezza della tutela già visto nell’articolo 288, comma 4. Il comma 1-bis estende inoltre la possibilità di ricorrere all’Organismo anche per i sinistri da impresa in liquidazione di cui all’articolo 297, comma 1-bis, semplificando il quadro per il danneggiato.

Mandatari per la liquidazione

L’articolo 152 del Codice impone a ogni impresa europea che voglia commercializzare RC auto in altro Stato membro di designare un mandatario per la liquidazione dei sinistri. Il mandatario, residente nello Stato del danneggiato, raccoglie le informazioni, istruisce la pratica e formula offerta. Solo in caso di silenzio o di mancata designazione si attiva l’Organismo di indennizzo, evitando duplicazione di funzioni. È un sistema che valorizza la prossimità del danneggiato come principio organizzativo.

Tutela giudiziale e Organismo

La scelta di rivolgersi all’Organismo preclude l’azione giudiziale diretta contro l’impresa o il responsabile, ma non viceversa. Il danneggiato può quindi tentare prima la via dell’Organismo e, in caso di insoddisfazione, agire successivamente in giudizio (rinunciando però all’ulteriore intervento dell’Organismo). La regola di alternativa non simmetrica garantisce flessibilità di scelta senza rischio di duplicazioni.

Casi pratici

Caso 1: Impresa estera senza mandatario in Italia

Caso 2: Silenzio dell’impresa estera e attivazione di CONSAP

Domande frequenti

Posso rivolgermi all’Organismo se non ho ancora contattato l’impresa estera?

Solo se l’impresa non ha designato un mandatario in Italia. Altrimenti devi prima fare richiesta diretta e attendere tre mesi senza risposta motivata.

Cosa si intende per ‘risposta motivata’?

Offerta di indennizzo con quantificazione o diniego motivato. Una semplice ricevuta o una richiesta generica di documenti non interrompe il termine dei tre mesi.

Se ho già fatto causa all’assicuratore estero posso comunque rivolgermi all’Organismo?

No. L’articolo 298, comma 2, esclude l’intervento dell’Organismo se hai già avviato azione legale diretta contro l’impresa o il responsabile.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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