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Ultimo aggiornamento: 27 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Si applicano le norme del capo IV alle società del gruppo, accertato lo stato di insolvenza.
  • Per imprese di assicurazione e riassicurazione resta la disciplina del capo IV.
  • Richiesta LCA anche dai commissari straordinari/liquidatori dell'ultima controllante.
  • Conversione automatica di fallimento, LCA o altre procedure concorsuali in LCA speciale.
  • Commissari liquidatori dotati dei poteri ex art. 276, comma 5 (azione revocatoria).

Testo dell'articoloVigente

Art. 278 D.Lgs. 209/2005 — (Liquidazione coatta amministrativa delle società del gruppo assicurativo)

D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private

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1. Salvo quanto previsto nel presente articolo, quando l'ultima società controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2, sia sottoposta ad amministrazione straordinaria o a liquidazione coatta amministrativa, alle società di cui all'articolo 210-ter, comma 2, del gruppo si applicano, qualora ne sia stato accertato giudizialmente lo stato di insolvenza, le norme del capo IV del presente titolo. Per le imprese di assicurazione e di riassicurazione resta ferma comunque la disciplina del capo IV. La liquidazione coatta può essere richiesta all'IVASS anche dai commissari straordinari e dai commissari liquidatori dell'ultima società controllante.

2. Quando presso società del gruppo di cui all'articolo 210-ter, comma 2, siano in corso il fallimento, la liquidazione coatta o altre procedure concorsuali, queste si convertono nella liquidazione coatta disciplinata dal presente articolo. Fermo restando l'accertamento dello stato di insolvenza già operato, il tribunale competente, anche d'ufficio, dichiara con sentenza in camera di consiglio che la società è soggetta alla procedura di liquidazione prevista dal presente articolo e ordina la trasmissione degli atti all'IVASS. Gli organi della cessata procedura e quelli della liquidazione provvedono con urgenza al passaggio delle consegne, dandone notizia con le forme di pubblicità stabilite dall'IVASS. Restano salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti.

3. Ai commissari liquidatori sono attribuiti i poteri previsti dall'articolo 276, comma 5.

))

Commento

L'art. 278 disciplina la liquidazione coatta amministrativa delle società del gruppo assicurativo quando la holding sia in AS o LCA. È il pendant dell'art. 277 nell'ipotesi di crisi terminale della controllata: la struttura della norma replica logica e tecnica dell'art. 277, adattandole alla maggiore gravità della procedura.

Presupposto e disciplina applicabile

Il comma 1 rinvia al Capo IV del titolo XVI (artt. 245 ss.) per le controllate non assicurative, accertato giudizialmente lo stato di insolvenza. Per le imprese di assicurazione e riassicurazione del gruppo, resta ferma comunque la disciplina del Capo IV: la LCA dell'impresa vita o danni del gruppo non è speciale ma ordinaria, perché la disciplina dell'art. 245 ss. è già sufficientemente protettiva degli assicurati.

Legittimazione attiva ampliata

Anche qui la richiesta può venire da IVASS ovvero dai commissari straordinari o liquidatori della holding. Si replica lo schema dell'art. 277 garantendo coordinamento delle procedure di gruppo.

Conversione automatica

Il comma 2 disciplina la conversione automatica delle procedure concorsuali pendenti (fallimento ordinario, LCA non assicurativa, altre procedure) nella LCA speciale di gruppo. Fermo restando l'accertamento dell'insolvenza già operato, il tribunale dichiara con sentenza in camera di consiglio l'avvio della LCA speciale e ordina trasmissione atti a IVASS. La conversione garantisce uniformità del regime per il gruppo e centralità del ruolo IVASS.

Passaggio delle consegne

Gli organi della procedura cessata e quelli della LCA speciale procedono urgentemente al passaggio delle consegne, con pubblicità definita da IVASS. Restano salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti. La regola tutela legittimo affidamento di terzi che abbiano contrattato con la massa nella fase ante-conversione.

Poteri ex art. 276, comma 5

Il comma 3 attribuisce ai commissari liquidatori i poteri dell'art. 276, comma 5: azione revocatoria ex art. 166 codice della crisi verso le altre società del gruppo per gli atti compiuti nei cinque anni precedenti. Lo strumento è essenziale per il recupero patrimoniale: le controllate del gruppo, anche in LCA, possono recuperare flussi sospetti verso altre entità del gruppo, ricostruendo la massa attiva.

Competenza giurisdizionale concentrata

L'art. 281 attribuisce competenza concentrata al tribunale del COMI della holding per le controversie infragruppo e per i ricorsi amministrativi al TAR Lazio per i provvedimenti su procedure di gruppo. La concentrazione giurisdizionale e strumento di celerita e coerenza decisionale, particolarmente utile in gruppi complessi con plurime entita in procedura.

Coordinamento con il codice della crisi

L'art. 278 si interseca con il D.Lgs. 14/2019 (codice della crisi e dell'insolvenza) per cio che attiene a presupposti di insolvenza, regime degli atti pregiudizievoli e azioni di responsabilita. Per le controllate non assicurative, le norme generali del codice trovano applicazione integrale, salvo le specialita della LCA di gruppo. Per le controllate assicurative, prevale il regime di cui al Capo IV del titolo XVI cod. ass. (artt. 245 ss.), specifico per le imprese vita e danni. La coordinazione fra i due corpi normativi e oggi piu agevole grazie al recente allineamento delle norme sulle azioni revocatorie e sulle responsabilita degli organi.

Casi pratici

Caso 1: Tizio fallimento societario convertito

Caso 2: Caio compagnia vita controllata

Domande frequenti

Una controllata in fallimento ordinario passa automaticamente alla LCA speciale?

Sì. Il comma 2 disciplina la conversione automatica del fallimento o di altre procedure concorsuali nella LCA speciale di gruppo, con sentenza dichiarativa del tribunale, anche d'ufficio.

Gli atti compiuti dal vecchio curatore prima della conversione perdono efficacia?

No. Restano salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti, a tutela del legittimo affidamento di terzi che abbiano contrattato con la massa nella fase ante-conversione.

Anche i commissari della controllata possono fare revocatoria di gruppo?

Sì. Il comma 3 attribuisce loro i poteri dell'art. 276, comma 5: azione revocatoria ex art. 166 codice della crisi verso le altre società del gruppo per gli atti dei cinque anni precedenti.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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