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Ultimo aggiornamento: 27 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Gli attivi a copertura delle riserve tecniche vita e danni sono riservati ai contratti cui si riferiscono.
  • Dalla pubblicazione del provvedimento il registro degli attivi non puo essere modificato senza autorizzazione IVASS.
  • Per i rami vita le priorita sono articolate in cinque categorie (sinistri/scadenze, capitalizzazione, riscatti, riserve matematiche, premi).
  • Per i rami danni operano priorita analoghe su sinistri maturati entro il sessantesimo giorno e contratti in corso.

Testo dell'articoloVigente

Art. 258 D.Lgs. 209/2005 — Trattamento dei crediti derivanti da contratti di assicurazione o da contratti di riassicurazione

D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private

1. Gli attivi a copertura delle riserve tecniche dei rami vita e dei rami danni, che alla data del provvedimento di liquidazione coatta risultano iscritti nell'apposito registro, sono riservati in via prioritaria al soddisfacimento delle obbligazioni derivanti dai contratti ai quali essi si riferiscono.

2. Dalla pubblicazione del provvedimento di liquidazione, o dalla notifica all'impresa di assicurazione o di riassicurazione se anteriore, la composizione degli attivi indicati nel registro ed il registro medesimo non possono essere modificati dai commissari, ad eccezione della correzione di meri errori materiali, senza l'autorizzazione dell'IVASS. I commissari includono nel registro, in deroga al vincolo di immodificabilità, i proventi finanziari maturati sugli attivi, nonché l'importo dei premi incassati nel periodo compreso fra l'apertura della liquidazione e il pagamento dei crediti di assicurazione e di riassicurazione o, nel caso di trasferimento del portafoglio, fino alla data del trasferimento stesso. Se il ricavato della liquidazione degli attivi è inferiore alla valutazione indicata nel registro, i commissari sono tenuti a darne giustificazione all'IVASS.

3. 3. Sugli attivi a copertura delle riserve tecniche dei rami vita si soddisfano con priorità rispetto agli altri titolari di crediti sorti anteriormente al provvedimento di liquidazione, ancorché assistiti da privilegio o ipoteca: a) gli aventi diritto ai capitali o indennizzi per polizze scadute o sinistrate entro il sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del provvedimento di liquidazione e gli aventi diritto a rendite maturate entro lo stesso termine; b) i titolari di crediti derivanti da operazioni di capitalizzazione; c) gli aventi diritto alle somme dovute per riscatti; d) i titolari dei contratti in corso alla data di cui alla lettera a), in proporzione dell'ammontare delle riserve matematiche; e) i titolari dei contratti che non prevedono la costituzione di riserve matematiche, proporzionalmente alla frazione di premio corrispondente al rischio non corso. Se gli attivi a copertura delle riserve tecniche dei rami vita risultano insufficienti per soddisfare i crediti indicati in precedenza, quelli di cui alle lettere a), b), c), e d) sono preferiti ai crediti di cui alla lettera e).

4. 4. Sugli attivi a copertura delle riserve tecniche dei rami danni si soddisfano, con priorità rispetto agli altri titolari di crediti sorti anteriormente al provvedimento di liquidazione, ancorché assistiti da privilegio o ipoteca: a) gli aventi diritto a capitali o indennizzi per sinistri verificatisi entro il sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del provvedimento di liquidazione; b) i titolari dei contratti in corso alla data di cui alla lettera a), in proporzione alla frazione del premio corrispondente al rischio non ancora corso. Se gli attivi a copertura delle riserve tecniche dei rami danni risultano insufficienti per soddisfare tutti i crediti indicati in precedenza, quelli di cui alla lettera a) sono preferiti ai crediti di cui alla lettera b).

4-bis. Gli impegni risultanti dalla partecipazione ad un contratto di coassicurazione comunitaria sono soddisfatti alla stessa stregua degli impegni risultanti dagli altri contratti di assicurazione senza distinzione di nazionalità per quanto riguarda gli aventi diritto alle prestazione assicurative.

5. Se gli attivi a copertura delle riserve tecniche relative ai contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti risultano insufficienti per soddisfare tutti i crediti indicati nel comma 4, si applicano le disposizioni previste dal capo I del titolo XVII.

6. Al pagamento dei crediti di cui ai commi 3 e 4 va anteposto il pagamento delle spese di cui all'articolo 221, comma 1, lettera a), del codice della crisi e dell'insolvenza . Le medesime spese gravano proporzionalmente sulle attività di ogni specie ancorché assistite da privilegio o ipoteca. 45 56 60 64

6-bis. In caso di liquidazione coatta amministrativa dell'impresa di riassicurazione, gli impegni derivanti dai contratti conclusi da una succursale o in regime di libera prestazione di servizi sono adempiuti alla stregua degli impegni derivanti dagli altri contratti di riassicurazione.

Commento

Il principio della segregazione

L'art. 258 cod. ass. attua il principio cardine dell'ordinamento assicurativo europeo: gli attivi che, ai sensi degli artt. 36 e ss. cod. ass. e dei regolamenti IVASS in materia (in passato regg. 24 e 36, oggi confluiti nella disciplina Solvency II) sono iscritti nel registro a copertura delle riserve tecniche, sono riservati in via prioritaria al soddisfacimento delle obbligazioni derivanti dai contratti ai quali si riferiscono. Si tratta di un privilegio speciale di rango quasi pari a quello reale, costruito proprio per tutelare assicurati e beneficiari nei dissesti delle imprese assicurative, in linea con il considerando 25 della direttiva 2001/17/CE.

Immodificabilita del registro

Dalla pubblicazione del provvedimento di liquidazione, o dalla notifica all'impresa se anteriore, la composizione del registro e immodificabile salva autorizzazione IVASS. I commissari possono includere proventi finanziari maturati e premi incassati nel periodo fra apertura della liquidazione e pagamento dei crediti assicurativi o trasferimento del portafoglio. La regola garantisce la stabilita del paniere a copertura e impedisce manovre distrattive. Se il ricavato della liquidazione e inferiore alla valutazione del registro, i commissari devono giustificarlo a IVASS.

Cascata prioritaria dei rami vita

Il comma 3 articola la cascata di priorita sui rami vita: (a) aventi diritto a capitali o indennizzi per polizze scadute o sinistrate nei 60 giorni successivi alla liquidazione e rendite maturate; (b) titolari di crediti da capitalizzazione; (c) aventi diritto a riscatti; (d) titolari di contratti in corso, in proporzione alle riserve matematiche; (e) titolari di contratti privi di riserve matematiche, in proporzione al rischio non corso. In caso di insufficienza degli attivi, le categorie (a), (b), (c) e (d) sono pagate proporzionalmente. La struttura tutela gli assicurati piu esposti (sinistri recenti, scadenze, riscatti) prima dei contratti in corso.

Rami danni e dialogo con i sistemi di garanzia

Per i rami danni opera analoga priorita sui crediti di sinistro maturati nei 60 giorni successivi alla liquidazione e sui contratti in corso, in proporzione alla frazione di premio per il rischio non corso. La norma si raccorda con i sistemi di garanzia previsti dagli artt. 283 ss. cod. ass. (CONSAP Fondo di garanzia vittime della strada per RC auto, INPS per garanzie vita in via mediata). La direttiva 2009/138/CE Solvency II ha rafforzato l'architettura prudenziale a monte, ma il privilegio dell'art. 258 resta il presidio essenziale nella patologia.

Riassicurazione e premi successivi

Il quadro e completato dal trattamento dei premi maturati nel periodo intermedio fra apertura della liquidazione e pagamento dei crediti assicurativi: la regolare inclusione nel registro garantisce continuita patrimoniale del paniere a copertura. Per le quote di copertura cedute in riassicurazione, l'art. 259 cod. ass. integra il regime applicando le regole codicistiche sugli artt. 1930 e 1931 c.c. La interazione fra attivi a copertura, riassicurazione e priorita di soddisfazione realizza un sistema multistadio di tutela: prima i contraenti di assicurazione, poi i creditori riassicurativi se assistiti da copertura segregata, infine i creditori chirografari. Il regolamento IVASS sulla composizione del registro delle attivita a copertura (regolamento 24/2008 e successive integrazioni) definisce i criteri di iscrizione e gli obblighi periodici di verifica.

Casi pratici

Caso 1: Riparto vita con attivi insufficienti

Caso 2: Sinistro RC auto entro 60 giorni

Domande frequenti

Cosa significa che gli attivi a copertura delle riserve sono riservati ai contratti?

Significa che, in caso di liquidazione, tali attivi pagano in via prioritaria i crediti derivanti dai contratti vita o danni cui si riferiscono, prima di ogni altro creditore privilegiato o chirografo.

Si puo modificare il registro degli attivi dopo l'apertura della liquidazione?

No. La composizione e immodificabile salvo autorizzazione IVASS, ad eccezione della correzione di errori materiali e dell'inclusione di proventi finanziari e premi incassati nel periodo intermedio.

Chi viene pagato per primo nei rami vita?

Gli aventi diritto a capitali, indennizzi e rendite per polizze scadute o sinistrate nei 60 giorni successivi alla liquidazione, poi titolari di capitalizzazione, riscatti, contratti in corso (riserve matematiche) e infine contratti senza riserve.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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