Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 236 D.Lgs. 209/2005 – Adempimenti finali

D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

1. I commissari straordinari e il comitato di sorveglianza, al termine delle loro funzioni, redigono separati rapporti sull'attività svolta e li trasmettono all' IVASS .

2. La chiusura dell'esercizio in corso all'inizio dell'amministrazione straordinaria è protratta ad ogni effetto di legge fino al termine della procedura. I commissari redigono un progetto di bilancio che viene presentato all' IVASS , per l'approvazione, entro quattro mesi dalla chiusura dell'amministrazione straordinaria e successivamente pubblicato nei modi di legge.

3. I commissari, prima della cessazione delle loro funzioni, provvedono perché siano ricostituiti gli organi sociali. Gli organi con funzioni di amministrazione prendono in consegna l'azienda dai commissari secondo le modalità previste dall'articolo 235, comma 1.

In sintesi

  • Al termine della procedura i commissari redigono il bilancio finale e il rendiconto della gestione.
  • I documenti sono trasmessi a IVASS che li approva con propri provvedimenti.
  • I commissari procedono al passaggio delle consegne agli organi subentranti dell'impresa risanata.
  • L'approvazione del rendiconto chiude l'attività gestoria e determina la decorrenza dei termini per le azioni di responsabilità.
Indice dei contenuti

Fase conclusiva della procedura

Conclusa l'attività di risanamento, l'art. 236 disciplina gli adempimenti che chiudono il mandato commissariale. La logica è speculare a quella dell'art. 235: come l'insediamento richiede una fotografia iniziale dell'azienda, la cessazione richiede un rendiconto complessivo dell'attività svolta e dei risultati raggiunti.

Bilancio finale

Il bilancio finale fotografa la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa al termine della procedura. Diversamente dal bilancio d'esercizio ordinario, sintetizza l'intero arco temporale della gestione commissariale, evidenziando le variazioni intervenute rispetto alla situazione iniziale acquisita ex art. 235. Costituisce il documento principale di accountability dell'operato dei commissari.

Rendiconto della gestione

Il rendiconto è una relazione analitica che descrive le operazioni compiute, le ragioni delle scelte gestorie, l'andamento delle controversie, gli esiti delle trattative con creditori e riassicuratori. Rappresenta lo strumento principale di valutazione dell'operato commissariale, sia ai fini dell'approvazione da parte di IVASS, sia ai fini di eventuali azioni di responsabilità contro i commissari stessi.

Approvazione IVASS

IVASS approva con propri provvedimenti il bilancio finale e il rendiconto. L'approvazione non ha valore liberatorio assoluto: residuano le azioni di responsabilità per dolo o colpa grave, esperibili dall'impresa risanata e dai terzi danneggiati, secondo lo schema dell'art. 2392 c.c. richiamato per analogia. La decorrenza dei termini di prescrizione segue le regole generali dell'art. 2949 c.c. per la responsabilità sociale.

Passaggio delle consegne

Dopo l'approvazione, i commissari procedono al passaggio delle consegne agli organi ordinari della società risanata. L'atto è documentato con processo verbale analogo a quello iniziale dell'art. 235. Da questo momento le funzioni straordinarie cessano e l'impresa riprende l'attività in regime ordinario, sotto la sola vigilanza prudenziale di IVASS secondo le regole comuni del Titolo XIV.

Rapporti con il bilancio d'esercizio

Il bilancio finale della procedura straordinaria si distingue dal bilancio d'esercizio ordinario ma deve risultare coerente con i principi contabili nazionali e con la disciplina specifica del bilancio delle imprese assicurative del D.Lgs. 173/1997 e regolamenti IVASS. La continuità con la rendicontazione precedente è essenziale per i soci che riprendono la gestione e per la valutazione delle pretese risarcitorie verso ex amministratori. Il revisore legale, anche se le sue funzioni erano state sospese durante la procedura, attesta la conformità del bilancio finale ai principi contabili applicabili.

I commissari trasmettono inoltre al Ministero dello sviluppo economico, contestualmente al rendiconto, una relazione sintetica sull'andamento complessivo della procedura e sulle prospettive future dell'impresa risanata, utile per la valutazione dell'efficacia delle politiche di risanamento del settore.

Casi pratici

Caso 1: Rendiconto contestato dai soci

Caso 2: Passaggio consegne con assemblea straordinaria

Domande frequenti

Quali documenti chiudono la procedura?

Bilancio finale e rendiconto della gestione, redatti dai commissari e approvati da IVASS con propri provvedimenti.

L'approvazione del rendiconto libera i commissari da responsabilità?

No. Restano esperibili azioni di responsabilità per dolo o colpa grave da parte dell'impresa risanata e dei terzi danneggiati, secondo lo schema dell'art. 2392 c.c.

Quando l'impresa torna sotto gestione ordinaria?

Con il passaggio delle consegne agli organi subentranti, documentato da apposito processo verbale. Da quel momento valgono le regole comuni della vigilanza IVASS.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-24
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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