- In caso di inosservanza del SCR o del MCR l'impresa non puo distribuire utili o altri elementi dei fondi propri.
- Il divieto vale anche se la distribuzione e quella che provoca la violazione del requisito.
- Il divieto si applica anche se l'inosservanza emerge dopo la delibera ma prima dell'esecuzione.
- Sono fatte salve le deroghe direttamente applicabili previste dalla normativa UE.
Testo dell'articoloVigente
Art. 222-ter D.Lgs. 209/2005 — (Limitazioni alla distribuzione di elementi dei fondi propri)
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private
((
1. Fatte salve le deroghe previste dalle disposizioni dell'Unione Europea direttamente applicabili, in caso di inosservanza del requisito patrimoniale di solvibilità o del requisito minimo di solvibilità o se la distribuzione comporta detta inosservanza, l'impresa non opera distribuzioni in relazione ad elementi di fondi propri, incluse distribuzioni di utili, fino al momento in cui non sia ripristinato il rispetto del requisito e la distribuzione non determini la sua inosservanza.
2. Il divieto di cui al comma 1 si applica anche nel caso in cui l'inosservanza del requisito patrimoniale emerga solo dopo la delibera di distribuzione ma prima che alla stessa sia stata data esecuzione))
Commento
La logica del divieto di distribuzione
L'art. 222-ter cod. ass. introduce un divieto patrimoniale automatico, indipendente dall'esistenza di un provvedimento di IVASS. In caso di inosservanza del SCR o del MCR (sia attuale sia prospettica come effetto della distribuzione stessa), l'impresa non opera alcuna distribuzione in relazione a elementi dei fondi propri, comprese distribuzioni di utili. La logica e elementare: ogni distribuzione di capitale aggrava la situazione prudenziale di chi gia non rispetta i requisiti, e ogni distribuzione che provoca la violazione e di per se incompatibile con la disciplina di solvibilita.
L'estensione alla delibera non ancora eseguita
Il comma 2 e di particolare rilievo pratico. Il divieto si applica anche se l'inosservanza del requisito patrimoniale emerga solo dopo la delibera assembleare di distribuzione, ma prima della sua esecuzione. E previsione che obbliga gli amministratori a un monitoraggio continuo della solvency position anche nella fase intercorrente tra delibera ed esecuzione della distribuzione, attivando il dovere di sospensione del pagamento del dividendo se nel frattempo la situazione prudenziale si e deteriorata.
Strumenti coinvolti dal divieto
Il divieto riguarda tutti gli elementi dei fondi propri di cui agli artt. 44-bis e ss. cod. ass. e al regolamento delegato UE 35/2015: capitale sociale, riserve, utili di esercizio, ma anche pagamento di interessi su strumenti tier 1, tier 2 e tier 3, riacquisto di azioni proprie, riscatti su strumenti subordinati. La nozione di distribuzione e ampia, coerente con l'art. 71 della direttiva 2009/138/CE e con gli atti delegati Solvency II, e copre ogni forma di trasferimento di valore dall'impresa ai detentori di strumenti di capitale.
Deroghe UE e responsabilita degli amministratori
La salvezza delle deroghe previste da normativa UE direttamente applicabile si riferisce a strumenti tier 1 con clausole regolate da regolamenti UE, e a regimi speciali per crisi sistemiche. Le deroghe non sono autoesecutive: richiedono valutazione caso per caso. La violazione del divieto integra responsabilita degli amministratori ex artt. 2393 e 2394 c.c., con possibile esposizione al risarcimento del danno e a sanzioni amministrative ex artt. 310 e ss. cod. ass. La distribuzione effettuata in violazione e nulla, con obbligo di restituzione da parte dei percettori.
Profili sanzionatori e nullita
La violazione del divieto di distribuzione integra responsabilita degli amministratori ex artt. 2393 e 2394 c.c., con possibile azione sociale e azione dei creditori sociali. Le sanzioni amministrative ex artt. 310 e ss. cod. ass. possono colpire l'impresa e gli esponenti aziendali responsabili della delibera o dell'esecuzione. La distribuzione effettuata in violazione e radicalmente nulla, con obbligo di restituzione da parte dei percettori indipendentemente dalla loro buona fede. Il sindacato e la funzione attuariale hanno specifici doveri di segnalazione preventiva, la cui omissione puo integrare ipotesi di responsabilita personale. Le linee guida EIOPA sulle distribuzioni in periodi di crisi (EIOPA-BoS-20/247) hanno aggiunto specifiche raccomandazioni nei periodi di stress sistemico.
Casi pratici
Caso 1: Sospensione di dividendo deliberato
Caso 2: Mancato pagamento interessi tier 1
Domande frequenti
Quando scatta il divieto di distribuzione dei fondi propri?
In caso di inosservanza del SCR o del MCR, anche prospettica come effetto della distribuzione stessa. Il divieto e automatico, indipendente da un provvedimento IVASS.
Vale anche se la violazione emerge dopo la delibera assembleare?
Si. Se l'inosservanza emerge tra delibera ed esecuzione, gli amministratori devono sospendere la distribuzione.
Quali strumenti rientrano nel divieto?
Dividendi, interessi su strumenti tier 1/2/3, riacquisto di azioni proprie, riscatti su strumenti subordinati. La nozione di distribuzione e ampia.
Vedi anche