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Ultimo aggiornamento: 25 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Le imprese di assicurazione e riassicurazione si dotano di procedure interne per individuare il deterioramento delle proprie condizioni finanziarie.
  • L'individuazione del deterioramento comporta comunicazione immediata a IVASS.
  • La norma anticipa la vigilanza rispetto alla violazione formale di SCR e MCR.
  • Le procedure interne devono essere coerenti con il sistema di governance e il processo ORSA.

Testo dell'articoloVigente

Art. 220-decies D.Lgs. 209/2005 — (Rilevazione e comunicazione del deterioramento delle condizioni finanziarie)

D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private

((

1. L'impresa di assicurazione o di riassicurazione si dota di procedure per individuare il deterioramento delle proprie condizioni finanziarie e comunica immediatamente all'IVASS il deterioramento individuato.

))

Commento

L'anticipazione della vigilanza prudenziale

L'art. 220-decies cod. ass. introduce un obbligo di vigilanza interna sulla solvibilita prospettica, anteriore alla violazione formale di SCR o MCR. L'impresa di assicurazione e di riassicurazione deve dotarsi di procedure idonee a individuare il deterioramento delle proprie condizioni finanziarie e comunicarlo immediatamente a IVASS. Il deterioramento non e solo evento puntuale: e processo che si manifesta gradualmente attraverso indicatori di mercato, di portafoglio, di liquidita, di redditivita tecnica.

Le procedure interne

Le procedure di rilevazione richiamano i sistemi di early warning previsti dal regolamento IVASS 38/2018 sul sistema di governance e dalle linee guida EIOPA sull'ORSA (EIOPA-BoS-14/259). Sono richiesti indicatori quantitativi (solvency ratio, MCR ratio, leverage, indicatori di liquidita) e qualitativi (deterioramento del rating, peggioramento del franchise value, evidenze di rischio reputazionale). La governance dell'early warning system e responsabilita del consiglio di amministrazione, con attivazione del comitato controllo e rischi e della funzione attuariale.

L'immediatezza della comunicazione

L'obbligo di comunicazione immediata e elemento di rottura rispetto al reporting periodico. La parola immediatamente esclude la possibilita di attendere la successiva scadenza informativa: appena rilevato il deterioramento, l'impresa deve attivare il canale di segnalazione ad hoc verso IVASS. La tempestivita consente all'autorita di valutare l'opportunita di misure preventive (art. 188 cod. ass.) o di interventi piu strutturati ex art. 223-bis.

Sanzioni e implicazioni di governance

L'omessa istituzione di procedure di rilevazione o la mancata comunicazione integrano ipotesi di sanzione amministrativa ai sensi degli artt. 310 e seguenti cod. ass. e possono rilevare ai fini della valutazione dei requisiti di idoneita degli esponenti aziendali ai sensi dell'art. 76 cod. ass. e del regolamento IVASS 38/2018. Il deterioramento taciuto puo configurare anche violazione del dovere di leale collaborazione con l'autorita di vigilanza e legittimare misure di intervento sulla governance dell'impresa.

Profili applicativi e integrazione con l'ORSA

Le procedure di rilevazione del deterioramento devono integrarsi organicamente con il processo ORSA (Own Risk and Solvency Assessment) previsto dall'art. 30-ter cod. ass. e dalle linee guida EIOPA EIOPA-BoS-14/259. L'ORSA e processo prospettico che valuta il fabbisogno di capitale su orizzonte triennale o quinquennale, in scenari base e in stress. Le procedure ex art. 220-decies utilizzano i medesimi indicatori e stress test dell'ORSA, ma con orientamento di immediata attivazione delle misure di vigilanza. La governance del processo coinvolge il consiglio di amministrazione, il comitato controllo e rischi, le funzioni fondamentali (attuariale, gestione dei rischi, compliance, internal audit) e i due-line e tre-line di difesa secondo i modelli del regolamento IVASS 38/2018.

Casi pratici

Caso 1: Allerta da indicatore di liquidita

Caso 2: Mancata comunicazione e sanzione

Domande frequenti

Quando l'impresa deve comunicare il deterioramento a IVASS?

Immediatamente, non al successivo reporting periodico. La rilevazione attiva un canale di segnalazione ad hoc verso l'autorita.

Quali procedure deve adottare l'impresa?

Procedure di early warning con indicatori quantitativi (solvency ratio, liquidita) e qualitativi (rating, franchise value), integrate con il sistema di governance e con l'ORSA.

Cosa rischia chi tace il deterioramento?

Sanzioni amministrative ex artt. 310 e ss. cod. ass., possibili impatti sulla valutazione dei requisiti degli esponenti aziendali e misure di intervento sulla governance.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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