- IVASS riconosce come determinante la scelta del metodo di calcolo della solvibilita di gruppo operata dall'autorita UE di vigilanza.
- L'autorizzazione del modello interno rilasciata a livello UE e applicata anche dall'IVASS al sottogruppo italiano.
- In caso di scostamento del profilo di rischio della controllante italiana, IVASS puo imporre maggiorazione del SCR di gruppo o del SCR dell'impresa.
- Le decisioni sono coordinate con l'autorita UE e in extrema ratio possono giungere all'esclusione dall'ambito del modello.
Testo dell'articoloVigente
Art. 220-ter D.Lgs. 209/2005 — (Disciplina applicabile al sottogruppo nazionale con società controllante di Stato membro)
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private
((
1. La scelta del metodo di calcolo della solvibilità di gruppo di cui all'articolo 216-sexies, comma 1, lettera a) e b), effettuata dall'autorità di vigilanza sul gruppo a capo del quale vi è un'ultima società controllante con sede in un altro Stato membro, è riconosciuta come determinante e applicata dall'IVASS.
2. L'autorizzazione a calcolare il Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo e il Requisito Patrimoniale di Solvibilità delle imprese di assicurazione e di riassicurazione del gruppo sulla base di un modello interno, rilasciata dall'autorità di vigilanza sul gruppo a capo del quale vi è una ultima società controllante con sede in un altro Stato membro, è riconosciuta come determinante e applicata dall'IVASS.
3. Nel caso di cui al comma 2, se l'IVASS ritiene che il profilo di rischio della società controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 3, si discosti significativamente dal modello interno approvato a livello comunitario, l'IVASS, può decidere, fino a quando tale società non risolve adeguatamente le riserve dell'Autorità, di imporre una maggiorazione del Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo risultante dall'applicazione del predetto modello, o, in circostanze eccezionali in cui la maggiorazione del Requisito Patrimoniale non sarebbe opportuna, di imporre alla società medesima di calcolare il suo Requisito Patrimoniale di solvibilità di gruppo sulla base della formula standard.
4. L'IVASS indica le ragioni della decisione adottata, ai sensi del comma 3, sia alla società controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2, che all'autorità di vigilanza sul gruppo. L'IVASS informa il Collegio delle autorità di vigilanza ai sensi degli articoli 207-bis e 207-septies, comma 1, lettera b).
5. L'ultima società controllante italiana a capo del sottogruppo nazionale può presentare la richiesta di autorizzazione all'applicazione delle disposizioni sulla vigilanza di gruppo con gestione centralizzata dei rischi ai sensi dell'articolo 217-ter, in relazione alle proprie imprese di assicurazione o riassicurazione controllate, solo se l'IVASS ha deciso di non applicare al sottogruppo nazionale tutte o parte delle disposizioni sulla vigilanza sulla solvibilità di gruppo di cui al presente codice ai sensi dell'articolo 220-bis, comma 3.
6. L'IVASS non applica o cessa di applicare gli strumenti di cui al Capo III del presente Titolo nel caso in cui l'ultima società controllante con sede in un altro Stato membro abbia ottenuto l'autorizzazione ad applicare le disposizioni sulla vigilanza di gruppo con gestione centralizzata del rischio per l'ultima impresa controllante a capo del sottogruppo nazionale))
Commento
Riconoscimento delle scelte dell'autorita di gruppo UE
L'art. 220-ter cod. ass. completa la disciplina del sottogruppo nazionale stabilendo la regola del riconoscimento. La scelta del metodo di calcolo della solvibilita di gruppo (consolidato o deduzione e aggregazione, ex art. 216-sexies comma 1 lettere a e b) effettuata dall'autorita UE che vigila sul gruppo allargato e applicata anche da IVASS sul sottogruppo italiano. La stessa regola vale per l'autorizzazione all'uso del modello interno per il calcolo del SCR di gruppo e del SCR delle singole imprese italiane.
Lo scostamento di profilo di rischio
Il comma 3 disciplina la patologia: se IVASS ritiene che il profilo di rischio della controllante italiana ex art. 210 comma 3 si discosti significativamente dal modello interno autorizzato a livello UE, puo imporre una maggiorazione del SCR di gruppo risultante dall'applicazione del modello. Il potere e attivabile fintanto che la societa non risolve le riserve dell'autorita. In circostanze eccezionali, dove anche la maggiorazione si rivela inadeguata, IVASS puo decidere che il modello non sia piu applicabile al sottogruppo italiano, riportandolo alla formula standard.
Maggiorazione di capitale individuale
La logica della maggiorazione (capital add-on) e mutuata dal regime Solvency II individuale e replicata al livello di gruppo. La leva e proporzionale: la maggiorazione non e sanzione, e correzione del calcolo per riallineare il capitale richiesto al rischio effettivamente assunto. Le linee guida EIOPA sui capital add-on (EIOPA-BoS-14/178) forniscono i parametri di calibrazione, fondati su scostamenti misurabili tra modello e profilo di rischio dell'impresa.
Coordinamento e tutela del sottogruppo italiano
L'esercizio dei poteri ex comma 3 e subordinato a consultazione dell'autorita UE di gruppo e degli altri colleges interessati. La regola di chiusura assicura che ogni divergenza nelle valutazioni venga risolta in sede di mediazione EIOPA, ai sensi dell'art. 19 del regolamento UE 1094/2010. La norma protegge i contraenti italiani da modelli interni costruiti sulle caratteristiche del gruppo allargato ma inadeguati alle specificita italiane.
Profili sanzionatori e contenzioso
L'imposizione di un capital add-on di gruppo ex art. 220-ter comma 3 e provvedimento amministrativo soggetto al regime generale di motivazione (art. 3 L. 241/1990) e impugnabilita davanti al TAR Lazio. La controllante italiana, che subisce direttamente l'incremento del SCR di gruppo, ha legittimazione attiva. In sede contenziosa il sindacato si concentra sulla congruita dello scostamento di profilo di rischio rispetto al modello e sulla proporzionalita della maggiorazione. Le linee guida EIOPA sui capital add-on hanno fornito parametri quantitativi che, pur non vincolanti per il giudice, costituiscono il principale parametro tecnico di riferimento per la valutazione di legittimita della maggiorazione imposta.
Casi pratici
Caso 1: Modello interno con profilo italiano divergente
Caso 2: Riconoscimento del metodo di consolidamento
Domande frequenti
IVASS deve usare lo stesso metodo di calcolo della solvibilita scelto a livello UE?
Si. La scelta dell'autorita di vigilanza sul gruppo allargato e riconosciuta come determinante anche per il sottogruppo italiano.
Il modello interno autorizzato a livello UE vale anche per la controllante italiana?
Si, e applicato dall'IVASS al sottogruppo italiano. Resta pero il potere di IVASS di imporre maggiorazioni se il profilo di rischio si discosta in modo significativo.
Cosa succede se la maggiorazione non basta a coprire lo scostamento di rischio?
In circostanze eccezionali IVASS puo escludere il sottogruppo italiano dall'ambito di applicazione del modello interno, riportandolo alla formula standard.
Vedi anche