- IVASS vigila sul sottogruppo nazionale con a capo l'ultima societa controllante italiana se questa e a sua volta controllata in altro Stato membro.
- L'esercizio della vigilanza richiede la consultazione preventiva della controllante UE e dell'autorita di gruppo.
- IVASS puo escludere singole disposizioni di gruppo dall'applicazione al sottogruppo nazionale.
- Sono ammessi accordi di coordinamento con autorita di altri Stati membri, anche per allargare il perimetro vigilato.
Testo dell'articoloVigente
Art. 220-bis D.Lgs. 209/2005 — (Vigilanza sul sottogruppo nazionale con società controllante di Stato membro)
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private
((
1. Se l'ultima società controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2, è controllata da un'altra impresa di assicurazione o di riassicurazione o da un'altra società di partecipazione assicurativa o di partecipazione finanziaria mista con sede in un altro Stato membro, l'IVASS applica al sottogruppo nazionale con a capo livello l'ultima società controllante italiana le disposizioni sulla vigilanza di gruppo di cui al presente codice, secondo quanto previsto dal presente Capo e fatti salvi gli accordi eventualmente conclusi ai sensi del comma 4.
2. La vigilanza sul sottogruppo di cui al comma 1 è in ogni caso esercitata dall'IVASS, previa consultazione dell'ultima società controllante dello Stato membro e dell'autorità di vigilanza a livello di gruppo. A tali soggetti l'IVASS riferisce le ragioni della decisione di esercitare la vigilanza sul sottogruppo e informa il Collegio delle Autorità di vigilanza ai sensi degli articoli 207-bis e 207-septies, comma 1, lettera b).
3. L'IVASS può stabilire se e quali disposizioni sulla vigilanza di gruppo di cui al presente codice non applicare al sottogruppo nazionale, anche in base agli accordi di coordinamento conclusi con le autorità degli altri Stati membri.
4. Nel caso in cui sussista un sottogruppo nazionale in un altro Stato membro, l'IVASS può concludere accordi di coordinamento con l'autorità di vigilanza dello Stato membro in cui ha sede il sottogruppo al fine di stabilire le modalità di esercizio della vigilanza. L'IVASS può esercitare la vigilanza sul sottogruppo nazionale italiano di cui al comma 1 secondo quanto previsto dall'accordo di coordinamento concluso con l'autorità di vigilanza dello Stato membro includendo nell'area di vigilanza anche il sottogruppo dell'altro Stato. In tal caso, l'IVASS spiega le ragioni dell'accordo concluso all'ultima società controllante del gruppo con sede in un altro Stato membro di cui al comma 1 e all'autorità di vigilanza sul gruppo. L'IVASS informa il collegio delle autorità di vigilanza ai sensi degli articoli 207-bis e 207-septies, comma 1, lettera b))
Commento
La logica della vigilanza sul sottogruppo
L'art. 220-bis cod. ass. costruisce una vigilanza italiana intermedia all'interno di gruppi paneuropei piu ampi. Quando l'ultima societa controllante italiana, individuata ai sensi dell'art. 210 comma 2, e a sua volta controllata da un'impresa di assicurazione, da una societa di partecipazione assicurativa o da una societa di partecipazione finanziaria mista con sede in un altro Stato membro, il sottogruppo nazionale resta soggetto alla vigilanza di gruppo italiana, fermo restando il livello superiore di vigilanza esercitato dall'autorita UE.
Consultazione e cooperazione cross-border
Il comma 2 impone che la decisione di esercitare la vigilanza sul sottogruppo sia preceduta da consultazione della controllante UE e dell'autorita di vigilanza a livello di gruppo. IVASS deve motivare la scelta, informando il college of supervisors disciplinato dagli artt. 207-bis e 207-septies. La motivazione non e formale: in caso di disallineamento tra autorita, EIOPA puo intervenire come mediatore ai sensi del regolamento UE 1094/2010, garantendo la coerenza dell'azione di vigilanza in seno al sistema SSE (Single Supervisory Ecosystem) assicurativo.
Proporzionalita e accordi di coordinamento
Il comma 3 attribuisce a IVASS la facolta di non applicare al sottogruppo italiano specifiche disposizioni di gruppo, evitando duplicazioni rispetto alla vigilanza esercitata dalla autorita UE. Il comma 4 abilita accordi di coordinamento bilaterali tra autorita di vigilanza, anche per estendere l'area di vigilanza al sottogruppo di altro Stato membro. E previsione coerente con la disciplina Solvency II (direttiva 2009/138/CE) e con le linee guida EIOPA sui colleges, che incoraggia accordi di delega o di esercizio congiunto per gruppi a struttura complessa.
Profili applicativi
La norma trova applicazione concreta nei grandi gruppi mutualistici e bancassicurativi europei con sub-holding italiane operative. La scelta di concentrare la vigilanza sul sottogruppo nazionale risponde all'interesse di rafforzare la protezione di contraenti italiani e di garantire la solidita del perimetro domestico, evitando che dinamiche del gruppo allargato si trasmettano in modo non controllato alle compagnie operanti sul mercato interno. La cooperazione strutturata con l'autorita UE resta la garanzia di efficienza, riducendo il rischio di sovrapposizioni e di asimmetrie informative tra livelli di vigilanza.
Profili applicativi
La norma trova applicazione concreta nei grandi gruppi mutualistici e bancassicurativi europei con sub-holding italiane operative. La scelta di concentrare la vigilanza sul sottogruppo nazionale risponde all'interesse di rafforzare la protezione dei contraenti italiani e di garantire la solidita del perimetro domestico, evitando che dinamiche del gruppo allargato si trasmettano in modo non controllato alle compagnie operanti sul mercato interno. In pratica, il provvedimento di IVASS che dichiara l'esercizio della vigilanza sul sottogruppo e impugnabile davanti al TAR Lazio ex art. 7 cod. proc. amm., con possibile richiesta di sospensiva cautelare. La cooperazione strutturata con l'autorita UE resta la garanzia di efficienza, riducendo il rischio di sovrapposizioni e di asimmetrie informative tra livelli di vigilanza prudenziale.
Casi pratici
Caso 1: Sub-holding italiana di gruppo francese
Caso 2: Accordo di coordinamento cross-border
Domande frequenti
Quando IVASS esercita la vigilanza sul sottogruppo nazionale?
Quando l'ultima societa controllante italiana e a sua volta controllata da impresa o societa di partecipazione con sede in altro Stato membro, fermo il livello superiore di vigilanza UE.
La decisione di vigilanza italiana sul sottogruppo va motivata?
Si. IVASS deve consultare la controllante UE e l'autorita di gruppo e informare il college of supervisors ex artt. 207-bis e 207-septies.
Si possono escludere talune disposizioni di gruppo dal sottogruppo nazionale?
Si, ai sensi del comma 3, anche in base ad accordi di coordinamento con autorita di altri Stati membri, per evitare duplicazioni.
Vedi anche