Testo dell'articoloVigente
Art. 217-bis D.Lgs. 209/2005 – (Gestione centralizzata del rischio: condizioni per la vigilanza sulla solvibilità sul gruppo)
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private
((1. Le previsioni di cui agli articoli 217-quater e 217-quinquies si applicano all'impresa di assicurazione o di riassicurazione controllata da un'impresa di assicurazione o di riassicurazione se sono soddisfatte congiuntamente le seguenti condizioni: a) l'impresa di assicurazione o riassicurazione controllata è inclusa nell'area di vigilanza sul gruppo esercitata dall'autorità di vigilanza dello Stato membro in cui ha sede l'ultima impresa di assicurazione o riassicurazione controllante; b) le procedure di gestione dei rischi e i meccanismi di controllo interno dell'ultima impresa di assicurazione o riassicurazione controllante coprono l'impresa di assicurazione o riassicurazione controllata, e le autorità di vigilanza interessate sono soddisfatte in merito alla gestione prudente dell'impresa controllata da parte dell'impresa controllante; c) l'ultima impresa di assicurazione o riassicurazione controllante, secondo quanto previsto dall'articolo 215-ter, commi 3 e 4, ha ricevuto parere favorevole in merito alla valutazione interna del rischio e della solvibilità del gruppo in modo centralizzato; d) l'ultima impresa di assicurazione o riassicurazione controllante, secondo quanto previsto dall'articolo 216-novies, commi 2 e 3, ha ricevuto parere favorevole in merito alla solvibilità e alla condizione finanziaria di gruppo in modo centralizzato; e) l'ultima impresa di assicurazione o riassicurazione controllante è autorizzata dall'autorità di vigilanza, conformemente alla procedura di cui all'articolo 217-ter, ad avvalersi della vigilanza sulla solvibilità di gruppo con gestione centralizzata dei rischi))
In sintesi
Indice dei contenuti
Il regime CRSM: alleggerimento prudenziale per le controllate
L'art. 217-bis cod. ass. introduce il regime di gestione centralizzata del rischio (Centralised Risk Management, CRSM), istituto previsto dagli artt. 236-243 della direttiva 2009/138/CE. E' una facolta procedurale di rilievo: consente di applicare alle imprese controllate disposizioni speciali sul calcolo del SCR individuale (art. 217-quater) e sulla gestione dell'inosservanza dei requisiti (art. 217-quinquies), spostando parte della responsabilita prudenziale sulla capogruppo. E' opzione che modifica significativamente il rapporto tra autorita di vigilanza individuale e gruppo, ed e' subordinata a condizioni stringenti.
Le quattro condizioni congiuntive
Il comma 1 enuncia quattro condizioni che devono essere tutte soddisfatte. Lett. a): la controllata deve essere inclusa nell'area di vigilanza di gruppo esercitata dall'autorita dello Stato membro della capogruppo. Lett. b): le procedure di risk management e i meccanismi di controllo interno della capogruppo devono coprire la controllata e le autorita di vigilanza interessate devono essere soddisfatte della gestione prudente. Lett. c): la capogruppo deve aver ricevuto parere favorevole per l'ORSA di gruppo centralizzata ex art. 215-ter, commi 3 e 4. Lett. d), troncata nel testo, riguarda l'analoga centralizzazione del reporting ex art. 215-quater o requisiti analoghi.
Il rationale prudenziale
Le condizioni non sono burocratiche. Riflettono una logica di prevenzione: l'alleggerimento concesso alla singola controllata e' compensato dal rafforzamento della vigilanza centralizzata sul gruppo. Se la capogruppo gestisce effettivamente in modo centralizzato i rischi delle controllate, ha senso evitare duplicazioni di adempimenti individuali e concentrare la vigilanza al livello superiore. Senza le condizioni di copertura sostanziale, l'alleggerimento si tradurrebbe in arbitraggio prudenziale, con riduzione del livello di protezione degli assicurati delle controllate.
Il rapporto con la procedura di autorizzazione
Il riscontro delle condizioni e' verificato attraverso la procedura di autorizzazione disciplinata dall'art. 217-ter. Spetta al college of supervisors valutare collegialmente se le condizioni siano soddisfatte, con possibilita di rimessione a EIOPA in caso di disaccordo. L'art. 217-bis funge quindi da norma sostanziale che individua i requisiti, mentre l'art. 217-ter fornisce il procedimento. Il venir meno di una qualsiasi delle condizioni attiva l'art. 217-sexies, che disciplina la fine delle deroghe e il rientro nel regime ordinario di vigilanza individuale piena.
Profili applicativi: la verifica delle condizioni nel tempo
La verifica delle quattro condizioni dell'art. 217-bis non e' un atto istantaneo ma una valutazione continuativa. Le linee guida EIOPA-BoS-14/180 forniscono indicazioni operative sulla persistenza dei requisiti: in particolare, la copertura del risk management della capogruppo (lett. b) deve essere verificata attraverso test periodici, simulazioni e ispezioni. La gestione prudente da parte della capogruppo deve essere accertata attraverso indicatori specifici: efficacia delle funzioni fondamentali centralizzate, qualita dei controlli interni, tempestivita degli interventi correttivi. Il venir meno anche parziale di tali indicatori può attivare la procedura ex art. 217-sexies, con conseguenze rilevanti per il regime applicato alla controllata.
Casi pratici
Caso 1: Verifica delle quattro condizioni per autorizzazione CRSM
Caso 2: Fine deroghe per perdita di una condizione
Domande frequenti
Cos'e' il regime CRSM?
E' il regime di gestione centralizzata del rischio che consente di applicare alle controllate disposizioni speciali su calcolo SCR e gestione dell'inosservanza, spostando parte della responsabilita prudenziale sulla capogruppo.
Tutte le condizioni dell'art. 217-bis devono essere soddisfatte?
Si, le quattro condizioni sono congiuntive: il mancato rispetto anche di una sola attiva la fine delle deroghe ex art. 217-sexies e il rientro nel regime di vigilanza individuale piena.
Chi verifica le condizioni?
Il college of supervisors nel procedimento di autorizzazione ex art. 217-ter, con possibilita di rimessione a EIOPA per mediazione vincolante in caso di disaccordo.