Testo dell'articoloVigente
Art. 212-bis D.Lgs. 209/2005 – (Poteri dell’IVASS)
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private
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1. 1. Con riferimento alla vigilanza sul gruppo, l'IVASS esercita le seguenti funzioni: a) effettua, secondo le modalità di cui all'articolo 47-quinquies il processo di revisione e valutazione prudenziale di cui all'articolo 216-decies e valuta la situazione finanziaria del gruppo; b) valuta l'osservanza da parte del gruppo delle disposizioni in materia di solvibilità, di concentrazione dei rischi e di operazioni infragruppo; c) valuta il sistema di governo societario del gruppo ed il possesso dei requisiti di cui all'articolo 76 da parte dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione e di controllo nelle società controllanti di cui all'articolo 210, comma 2, e dei soggetti in esse responsabili delle funzioni fondamentali.
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In sintesi
Indice dei contenuti
Le tre funzioni di vigilanza di gruppo
L'art. 212-bis cod. ass. enumera le tre funzioni operative che IVASS esercita con riferimento alla vigilanza sul gruppo. La norma e parallela a quella dell'art. 47-quinquies, che disciplina la vigilanza prudenziale individuale: il legislatore ha replicato a livello di gruppo le funzioni gia previste per la singola impresa, riconoscendo che la dimensione consolidata richiede tre attivita: valutazione finanziaria, valutazione di conformita prudenziale, valutazione della governance.
Lo SREP di gruppo
Lettera a): IVASS effettua il processo di revisione e valutazione prudenziale di cui all'art. 216-decies e valuta la situazione finanziaria del gruppo. E lo Supervisory Review and Evaluation Process (SREP) declinato in chiave consolidata. Si compone di analisi del business model, governance, capitale e rischio di liquidita, con valutazione del SCR di gruppo e formulazione di eventuali raccomandazioni o misure correttive. Il riferimento all'art. 47-quinquies ne ricalca le modalita operative gia consolidate per le singole imprese, adattate alla complessita di gruppo.
La valutazione di conformita prudenziale
Lettera b): IVASS valuta l'osservanza da parte del gruppo delle disposizioni su solvibilita (artt. 216-ter ss.), concentrazione dei rischi (art. 215-ter) e operazioni infragruppo (art. 215). Sono tre pilastri della vigilanza Solvency II di gruppo. La solvibilita di gruppo puo essere calcolata con metodo del consolidamento contabile (default), con metodo della deduzione e aggregazione o con combinazione dei due metodi previa autorizzazione. La concentrazione dei rischi e monitorata per evitare esposizioni eccessive a singole controparti, settori o aree geografiche.
La governance di gruppo
Lettera c): IVASS valuta il sistema di governo societario del gruppo e il possesso dei requisiti ex art. 76 cod. ass. da parte di amministratori, dirigenti e organi di controllo delle societa controllanti ex art. 210 comma 2 e dei responsabili delle funzioni fondamentali (risk management, compliance, internal audit, attuario). E previsione che riflette i principi della direttiva Solvency II sulla fit-and-proper assessment, con particolare attenzione alla governance dei conglomerati e delle holding assicurative. Cross-reference operative: artt. 76-77 (requisiti soggetti), 216-ter ss. (calcolo solvibilita), reg. IVASS sulla governance di gruppo.
Misure e provvedimenti correttivi
Le valutazioni ex art. 212-bis possono sfociare in misure correttive di varia natura. Sul piano patrimoniale, IVASS puo imporre maggiorazioni del SCR di gruppo ex art. 47-sexies se ritiene che il modello interno o la formula standard non riflettano adeguatamente il profilo di rischio. Sul piano della governance, puo richiedere sostituzione di esponenti privi dei requisiti, riassetto delle funzioni fondamentali, rafforzamento delle politiche di gestione del rischio. Sul piano organizzativo, puo imporre limiti a operazioni infragruppo eccessive o a esposizioni concentrate. Tutte le misure sono motivate, proporzionate e impugnabili davanti al TAR Lazio ex art. 6 d.l. 95/2012. Per garantire convergenza dei criteri valutativi a livello UE, IVASS si conforma agli orientamenti AEAP sui processi di vigilanza prudenziale di gruppo, oggetto di aggiornamento periodico.
Casi pratici
Caso 1: SREP annuale su gruppo assicurativo italiano
Caso 2: Valutazione fit-and-proper sul responsabile risk management di gruppo
Domande frequenti
Cos'e lo SREP di gruppo?
Il processo di revisione e valutazione prudenziale di gruppo previsto dall'art. 216-decies, declinato in chiave consolidata: analisi di business model, governance, capitale e liquidita per valutare la situazione finanziaria complessiva.
Quali metodi di calcolo della solvibilita di gruppo esistono?
Metodo del consolidamento contabile (default), metodo della deduzione e aggregazione, oppure combinazione dei due metodi previa autorizzazione dell'autorita di vigilanza.
Su chi si applicano i requisiti di onorabilita e professionalita di gruppo?
Sui soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nelle societa controllanti ex art. 210 comma 2 e sui responsabili delle funzioni fondamentali (risk management, compliance, internal audit, attuario).