Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 210-ter D.Lgs. 209/2005 – (Albo delle società capogruppo)

D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

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1. L'ultima società controllante italiana, di cui all'articolo 210, comma 2, è iscritta in un apposito albo delle società capogruppo italiane tenuto dall'IVASS.

2. La società capogruppo comunica all'IVASS l'elenco delle imprese di assicurazione o riassicurazione e le società strumentali, le società di partecipazione assicurativa e le società di partecipazione finanziaria mista controllate intermedie.

3. La società capogruppo comunica all'IVASS l'elenco delle imprese di assicurazione o riassicurazione e delle società strumentali partecipate, degli enti creditizi, delle imprese d'investimento e degli enti finanziari partecipati o controllati e delle altre società controllate e partecipate.

4. Le società di cui al comma 2 sono iscritte dall'IVASS nell'albo delle società capogruppo.

5. L'IVASS può procedere d'ufficio all'accertamento dell'esistenza del rapporto di controllo di cui al comma 2 e procedere all'iscrizione all'albo della società capogruppo.

6. La struttura del gruppo deve essere tale da assicurare la sana e prudente gestione del gruppo e non ostacolare l'esercizio dei poteri di vigilanza. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 79, nel caso in cui per effetto di una acquisizione la struttura del gruppo non soddisfa i requisiti di cui al presente comma, l'IVASS può esercitare i poteri di cui agli articoli 79, comma 3-bis, e 81.

7. L'IVASS accerta che lo statuto della società capogruppo non contrasti con la sana e prudente gestione del gruppo.

8. All'ultima società controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2, si applicano le disposizioni di cui al Titolo VII, Capo I e III.

9. Le società di cui ai commi 1 e 2 indicano negli atti e nella corrispondenza l'iscrizione nell'albo.

10. L'IVASS determina, con regolamento, gli adempimenti connessi alla tenuta e all'aggiornamento dell'albo.

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In sintesi

  • L'ultima societa controllante italiana e iscritta nell'albo delle societa capogruppo tenuto da IVASS.
  • La capogruppo comunica l'elenco delle imprese e societa controllate, partecipate e strumentali.
  • IVASS puo procedere d'ufficio all'accertamento del rapporto di controllo e all'iscrizione.
  • La struttura del gruppo deve assicurare sana e prudente gestione e non ostacolare la vigilanza.
Indice dei contenuti

L'albo come strumento di pubblicita e vigilanza

L'art. 210-ter cod. ass. istituisce e disciplina l'albo delle societa capogruppo italiane tenuto da IVASS. L'albo svolge una duplice funzione: pubblicita giuridica della struttura dei gruppi assicurativi italiani (ai sensi dei principi di trasparenza del mercato finanziario) e strumento operativo di vigilanza (consentire a IVASS di mantenere mappatura aggiornata dei gruppi soggetti a vigilanza di gruppo). L'iscrizione e atto costitutivo della qualifica di capogruppo ai fini del Titolo XV.

Gli obblighi comunicativi della capogruppo

I commi 2 e 3 articolano in tre livelli gli obblighi comunicativi. La capogruppo deve comunicare a IVASS: a) l'elenco delle imprese di assicurazione e riassicurazione controllate, delle societa strumentali, delle holding assicurative e finanziarie miste controllate intermedie; b) l'elenco delle imprese assicurative e societa strumentali partecipate; c) l'elenco di enti creditizi, imprese d'investimento, altri enti finanziari partecipati o controllati e altre societa controllate e partecipate. E mappatura ad ampio spettro che consente a IVASS di ricostruire la geometria completa del gruppo.

L'iscrizione d'ufficio

Il comma 5 attribuisce a IVASS il potere di procedere d'ufficio all'accertamento dell'esistenza del rapporto di controllo e all'iscrizione. E previsione antielusiva: evita che una societa che soddisfa i requisiti di capogruppo possa sottrarsi all'iscrizione, e dunque alla vigilanza di gruppo, semplicemente omettendo la comunicazione. L'accertamento d'ufficio si fonda su istruttoria documentale e ispettiva ex artt. 189-190 cod. ass. e sfocia in provvedimento amministrativo impugnabile davanti al TAR Lazio ex art. 6 d.l. 95/2012.

Sana e prudente gestione

Il comma 6 introduce un criterio sostanziale: la struttura del gruppo deve assicurare la sana e prudente gestione del gruppo e non ostacolare l'esercizio dei poteri di vigilanza. E declinazione di principio generale del diritto bancario e assicurativo, gia presente nell'art. 5 TUB e nell'art. 24 cod. ass. Se una acquisizione altera la struttura in senso pregiudizievole, IVASS puo esercitare i poteri ex artt. 79 comma 3-bis (interdizione esercizio voto) e 81 (intervento sostitutivo). Il comma 7 prevede inoltre il controllo sullo statuto della capogruppo, che non deve contrastare con la sana e prudente gestione del gruppo. Il comma 9 impone l'indicazione dell'iscrizione nell'albo negli atti e nella corrispondenza, in funzione di pubblicita verso terzi.

Disciplina del Titolo VII e modalita di tenuta

Il comma 8 estende all'ultima societa controllante italiana le disposizioni del Titolo VII Capi I e III in materia di partecipazioni nelle imprese di assicurazione e di vigilanza sulle partecipazioni qualificate. Significa che la capogruppo, anche se non assicurativa, e sottoposta a regime di trasparenza e autorizzazione analogo a quello delle imprese vigilate, con obblighi di comunicazione su acquisti e cessioni di partecipazioni rilevanti. Il comma 10 rinvia al regolamento IVASS per la disciplina di dettaglio della tenuta e dell'aggiornamento dell'albo: tipicamente sono previsti aggiornamenti annuali ordinari e tempestive comunicazioni di variazioni rilevanti, con sanzioni amministrative ex Titolo XVIII in caso di omissione o ritardo. L'albo e pubblico e consultabile dal sito IVASS, garantendo trasparenza istituzionale.

Casi pratici

Caso 1: Iscrizione di nuova capogruppo all'albo

Caso 2: Iscrizione d'ufficio di capogruppo elusiva

Domande frequenti

Cos'e l'albo delle societa capogruppo?

Un registro tenuto da IVASS in cui sono iscritte le ultime societa controllanti italiane dei gruppi assicurativi soggetti a vigilanza di gruppo. Svolge funzione di pubblicita giuridica e strumento operativo di vigilanza.

Cosa deve comunicare la capogruppo a IVASS?

L'elenco completo delle imprese assicurative, societa strumentali, holding intermedie controllate, imprese e societa partecipate, enti creditizi e imprese di investimento del gruppo. La mappatura e ad ampio spettro.

Cosa accade se la capogruppo non si iscrive?

IVASS puo procedere d'ufficio all'accertamento del rapporto di controllo e all'iscrizione ex art. 210-ter comma 5, evitando elusioni della vigilanza di gruppo.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-24
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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