- L'ultima societa controllante italiana e iscritta nell'albo delle societa capogruppo tenuto da IVASS.
- La capogruppo comunica l'elenco delle imprese e societa controllate, partecipate e strumentali.
- IVASS puo procedere d'ufficio all'accertamento del rapporto di controllo e all'iscrizione.
- La struttura del gruppo deve assicurare sana e prudente gestione e non ostacolare la vigilanza.
Testo dell'articoloVigente
Art. 210-ter D.Lgs. 209/2005 — (Albo delle società capogruppo)
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private
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1. L'ultima società controllante italiana, di cui all'articolo 210, comma 2, è iscritta in un apposito albo delle società capogruppo italiane tenuto dall'IVASS.
2. La società capogruppo comunica all'IVASS l'elenco delle imprese di assicurazione o riassicurazione e le società strumentali, le società di partecipazione assicurativa e le società di partecipazione finanziaria mista controllate intermedie.
3. La società capogruppo comunica all'IVASS l'elenco delle imprese di assicurazione o riassicurazione e delle società strumentali partecipate, degli enti creditizi, delle imprese d'investimento e degli enti finanziari partecipati o controllati e delle altre società controllate e partecipate.
4. Le società di cui al comma 2 sono iscritte dall'IVASS nell'albo delle società capogruppo.
5. L'IVASS può procedere d'ufficio all'accertamento dell'esistenza del rapporto di controllo di cui al comma 2 e procedere all'iscrizione all'albo della società capogruppo.
6. La struttura del gruppo deve essere tale da assicurare la sana e prudente gestione del gruppo e non ostacolare l'esercizio dei poteri di vigilanza. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 79, nel caso in cui per effetto di una acquisizione la struttura del gruppo non soddisfa i requisiti di cui al presente comma, l'IVASS può esercitare i poteri di cui agli articoli 79, comma 3-bis, e 81.
7. L'IVASS accerta che lo statuto della società capogruppo non contrasti con la sana e prudente gestione del gruppo.
8. All'ultima società controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2, si applicano le disposizioni di cui al Titolo VII, Capo I e III.
9. Le società di cui ai commi 1 e 2 indicano negli atti e nella corrispondenza l'iscrizione nell'albo.
10. L'IVASS determina, con regolamento, gli adempimenti connessi alla tenuta e all'aggiornamento dell'albo.
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Commento
L'albo come strumento di pubblicita e vigilanza
L'art. 210-ter cod. ass. istituisce e disciplina l'albo delle societa capogruppo italiane tenuto da IVASS. L'albo svolge una duplice funzione: pubblicita giuridica della struttura dei gruppi assicurativi italiani (ai sensi dei principi di trasparenza del mercato finanziario) e strumento operativo di vigilanza (consentire a IVASS di mantenere mappatura aggiornata dei gruppi soggetti a vigilanza di gruppo). L'iscrizione e atto costitutivo della qualifica di capogruppo ai fini del Titolo XV.
Gli obblighi comunicativi della capogruppo
I commi 2 e 3 articolano in tre livelli gli obblighi comunicativi. La capogruppo deve comunicare a IVASS: a) l'elenco delle imprese di assicurazione e riassicurazione controllate, delle societa strumentali, delle holding assicurative e finanziarie miste controllate intermedie; b) l'elenco delle imprese assicurative e societa strumentali partecipate; c) l'elenco di enti creditizi, imprese d'investimento, altri enti finanziari partecipati o controllati e altre societa controllate e partecipate. E mappatura ad ampio spettro che consente a IVASS di ricostruire la geometria completa del gruppo.
L'iscrizione d'ufficio
Il comma 5 attribuisce a IVASS il potere di procedere d'ufficio all'accertamento dell'esistenza del rapporto di controllo e all'iscrizione. E previsione antielusiva: evita che una societa che soddisfa i requisiti di capogruppo possa sottrarsi all'iscrizione, e dunque alla vigilanza di gruppo, semplicemente omettendo la comunicazione. L'accertamento d'ufficio si fonda su istruttoria documentale e ispettiva ex artt. 189-190 cod. ass. e sfocia in provvedimento amministrativo impugnabile davanti al TAR Lazio ex art. 6 d.l. 95/2012.
Sana e prudente gestione
Il comma 6 introduce un criterio sostanziale: la struttura del gruppo deve assicurare la sana e prudente gestione del gruppo e non ostacolare l'esercizio dei poteri di vigilanza. E declinazione di principio generale del diritto bancario e assicurativo, gia presente nell'art. 5 TUB e nell'art. 24 cod. ass. Se una acquisizione altera la struttura in senso pregiudizievole, IVASS puo esercitare i poteri ex artt. 79 comma 3-bis (interdizione esercizio voto) e 81 (intervento sostitutivo). Il comma 7 prevede inoltre il controllo sullo statuto della capogruppo, che non deve contrastare con la sana e prudente gestione del gruppo. Il comma 9 impone l'indicazione dell'iscrizione nell'albo negli atti e nella corrispondenza, in funzione di pubblicita verso terzi.
Disciplina del Titolo VII e modalita di tenuta
Il comma 8 estende all'ultima societa controllante italiana le disposizioni del Titolo VII Capi I e III in materia di partecipazioni nelle imprese di assicurazione e di vigilanza sulle partecipazioni qualificate. Significa che la capogruppo, anche se non assicurativa, e sottoposta a regime di trasparenza e autorizzazione analogo a quello delle imprese vigilate, con obblighi di comunicazione su acquisti e cessioni di partecipazioni rilevanti. Il comma 10 rinvia al regolamento IVASS per la disciplina di dettaglio della tenuta e dell'aggiornamento dell'albo: tipicamente sono previsti aggiornamenti annuali ordinari e tempestive comunicazioni di variazioni rilevanti, con sanzioni amministrative ex Titolo XVIII in caso di omissione o ritardo. L'albo e pubblico e consultabile dal sito IVASS, garantendo trasparenza istituzionale.
Casi pratici
Caso 1: Iscrizione di nuova capogruppo all'albo
Caso 2: Iscrizione d'ufficio di capogruppo elusiva
Domande frequenti
Cos'e l'albo delle societa capogruppo?
Un registro tenuto da IVASS in cui sono iscritte le ultime societa controllanti italiane dei gruppi assicurativi soggetti a vigilanza di gruppo. Svolge funzione di pubblicita giuridica e strumento operativo di vigilanza.
Cosa deve comunicare la capogruppo a IVASS?
L'elenco completo delle imprese assicurative, societa strumentali, holding intermedie controllate, imprese e societa partecipate, enti creditizi e imprese di investimento del gruppo. La mappatura e ad ampio spettro.
Cosa accade se la capogruppo non si iscrive?
IVASS puo procedere d'ufficio all'accertamento del rapporto di controllo e all'iscrizione ex art. 210-ter comma 5, evitando elusioni della vigilanza di gruppo.
Vedi anche