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Ultimo aggiornamento: 27 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • IVASS coopera e scambia informazioni con le autorità UE sui contratti fra imprese italiane e società veicolo estere.
  • La cooperazione vale anche per le società veicolo italiane controparti di imprese di altri Stati membri.
  • Le società veicolo sono utilizzate per la cartolarizzazione dei rischi assicurativi.
  • La verifica riguarda la corretta strutturazione delle operazioni e la qualità delle garanzie.

Testo dell'articoloVigente

Art. 203-bis D.Lgs. 209/2005 — (Cooperazione per l’esercizio della vigilanza sulle società veicolo)

D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private

((

1. L'IVASS coopera e scambia informazioni con le Autorità di vigilanza degli altri Stati membri al fine di verificare i contratti conclusi dalle imprese di assicurazione o di riassicurazione aventi sede nel territorio della Repubblica con società veicolo aventi sede in un altro Stato membro o per verificare i contratti conclusi con società veicolo aventi sede nel territorio della Repubblica da imprese di assicurazione o di riassicurazione di altri Stati membri.

))

Commento

Il fenomeno delle società veicolo

L'art. 203-bis cod. ass. disciplina la cooperazione fra autorità di vigilanza europee in materia di società veicolo (special purpose vehicles, SPV) attive nel settore assicurativo. Le SPV sono entità giuridiche autonome create per assumere rischi assicurativi o riassicurativi da una compagnia cedente e finanziarsi attraverso emissione di strumenti finanziari (insurance-linked securities). Sono lo strumento ordinario per le operazioni di cartolarizzazione dei rischi catastrofali (cat bond) e per il trasferimento di rischi vita o portafogli specifici.

La cooperazione tra IVASS e autorità UE

Il comma 1 fissa l'obbligo per IVASS di cooperare e scambiare informazioni con le autorità di vigilanza degli altri Stati membri in due direzioni. La prima riguarda i contratti conclusi da imprese italiane con SPV con sede in altro Stato UE: IVASS coopera per verificare la corretta strutturazione dell'operazione e la qualità delle garanzie collaterali, ma la vigilanza sulla SPV spetta all'autorità di origine. La seconda direzione riguarda le SPV con sede in Italia controparti di imprese di altri Stati membri: IVASS è autorità competente sulla SPV italiana e coopera con le autorità delle cedenti.

Il quadro normativo di riferimento

L'articolo è parte attuativa della direttiva Solvency II, che ha disciplinato il regime delle società veicolo all'art. 211 (recepito in Italia all'art. 57-bis cod. ass.). Le SPV assicurative devono essere autorizzate dall'autorità di vigilanza dello Stato di stabilimento e devono soddisfare requisiti di full funding: il valore degli attivi deve sempre coprire le esposizioni assunte. Il regolamento delegato UE 2015/35 dettaglia i requisiti tecnici. IVASS, con regolamento ad hoc, disciplina l'autorizzazione delle SPV italiane.

Profili applicativi

La cooperazione è cruciale perché le SPV sono spesso strumenti cross-border per natura: la cedente è in uno Stato, la SPV in altro Stato (frequentemente Lussemburgo o Irlanda per ragioni di neutralità fiscale e di efficienza giuridica), gli investitori sono diffusi nei mercati internazionali. L'art. 203-bis garantisce che la vigilanza prudenziale segua l'operazione lungo tutta la catena, evitando arbitraggi regolamentari. Sul piano pratico, IVASS partecipa ai colleges of supervisors quando l'operazione coinvolge gruppi multinazionali.

Profili applicativi e di mercato

Le società veicolo assicurative italiane sono storicamente poche, perché il mercato italiano della cartolarizzazione del rischio assicurativo si è sviluppato meno rispetto a UK, Lussemburgo, Irlanda. Tuttavia il quadro normativo italiano è completo e consente la costituzione di SPV per cat bond, longevity bond, mortality bond e altre operazioni di insurance-linked securities. La presenza di un quadro regolamentare chiaro (art. 57-bis e regolamento IVASS specifico) è considerata pre-condizione per lo sviluppo del mercato. Sul piano operativo le SPV richiedono strutture giuridiche solide, contratti tecnici complessi e una governance separata dalla cedente. La vigilanza è di natura tecnica e si concentra su qualità degli attivi a copertura, struttura del trigger di pagamento, distribuzione del rischio agli investitori.

Casi pratici

Caso 1: Cat bond di compagnia italiana

Caso 2: SPV italiana per gruppo francese

Domande frequenti

Cosa sono le società veicolo assicurative?

Sono entità autonome create per assumere rischi da una compagnia cedente e finanziarsi tramite strumenti finanziari. Sono lo strumento ordinario di cartolarizzazione dei rischi assicurativi.

Chi vigila sulla società veicolo?

L'autorità del suo Stato di stabilimento. IVASS coopera con quella autorità quando la cedente è un'impresa italiana, e vigila sulle SPV italiane controparti di imprese di altri Stati membri.

Le società veicolo devono essere full funded?

Sì. Il regime Solvency II e l'art. 57-bis cod. ass. impongono che gli attivi della SPV coprano in ogni momento le esposizioni assunte.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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