Art. 202 D.Lgs. 209/2005 – Trasferimento del portafoglio fusione e scissione di imprese di riassicurazione
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private
1. Il trasferimento del portafoglio dell'impresa di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica e la medesima operazione effettuata dalla sede secondaria di un'impresa con sede legale in uno Stato terzo sono sottoposti, a cura della cedente, all'autorizzazione preventiva dell' IVASS , secondo la procedura stabilita con regolamento, con provvedimento da pubblicare nel Bollettino. L' IVASS verifica che l'impresa cessionaria, qualora stabilita nel territorio della Repubblica, soddisfi le condizioni di accesso e comunque disponga dei fondi propri ammissibili necessari per coprire il Requisito Patrimoniale di Solvibilità di cui all'articolo 66-quater.
2. La fusione e la scissione delle imprese di riassicurazione, alle quali prenda parte almeno un'impresa di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica, è autorizzata secondo le disposizioni di cui all'articolo 201, commi 1, 2, 3 e 4, intendendosi richiamata la corrispondente disciplina delle imprese di riassicurazione. Si applica l'articolo 198, comma 6, sussistendone le condizioni ivi previste.
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In sintesi
Il trasferimento di portafoglio di riassicuratori italiani richiede autorizzazione IVASS preventiva pubblicata nel Bollettino.
Stessa disciplina per sede secondaria italiana di riassicuratore di Stato terzo.
Le fusioni e scissioni con almeno un riassicuratore italiano seguono l'art. 201 in quanto compatibile.
Si applica l'art. 198 comma 6 sul silenzio assenso novanta giorni delle autorità ospitanti.
Indice dei contenuti
La specialità del riassicuratore
L'art. 202 cod. ass. estende la disciplina del trasferimento di portafoglio, della fusione e della scissione alle imprese di riassicurazione, adattando i requisiti alle specificità del settore. Il presupposto è che la cedente o partecipante sia un riassicuratore italiano oppure la sede secondaria italiana di un riassicuratore di Stato terzo. La cessione è soggetta ad autorizzazione preventiva IVASS pubblicata nel Bollettino, secondo procedura disciplinata da regolamento.
I requisiti patrimoniali del cessionario
Il comma 1 impone a IVASS di verificare che la cessionaria, qualora stabilita in Italia, soddisfi le condizioni di accesso e disponga dei fondi propri ammissibili a copertura del SCR di cui all'art. 66-quater. Il riferimento all'art. 66-quater, anziché all'art. 45-bis, riflette la diversa fonte normativa primaria della riassicurazione (originariamente direttiva 2005/68/CE, oggi assorbita in Solvency II 2009/138/CE). Sostanzialmente il principio è identico: nessun trasferimento può degradare la solvibilità prudenziale.
Fusioni e scissioni di riassicuratori
Il comma 2 applica alle fusioni e scissioni di riassicuratori l'art. 201, commi 1, 2, 3 e 4, in quanto compatibile. Significa che si applicano gli stessi controlli sulla sana e prudente gestione, sui fondi propri ammissibili, sulla pubblicità del provvedimento e sulle operazioni cross-border. La compatibilità riflette la sostanziale omogeneità di disciplina fra assicurazione e riassicurazione raggiunta con Solvency II. La principale particolarità è l'assenza di consumatori finali nella riassicurazione, attenuando alcuni profili di tutela tipici del comparto diretto.
Silenzio assenso e cooperazione cross-border
Il rinvio all'art. 198, comma 6, importa la clausola del silenzio assenso novanta giorni delle autorità di vigilanza interessate, sussistendone le condizioni. Si conferma una linea di efficienza nelle procedure cooperative europee: ciò che non viene contestato entro un termine ragionevole si considera assentito. La disciplina si coordina inoltre con l'art. 203-bis sulla cooperazione per le società veicolo, frequenti partner contrattuali dei riassicuratori per operazioni di cartolarizzazione del rischio.
Profili applicativi
Le fusioni tra riassicuratori europei sono operazioni complesse perché coinvolgono trattati con cedenti distribuite su più mercati, con leggi applicabili diverse e clausole di novation o assignment specifiche. IVASS valuta in particolare la continuità delle relazioni di riassicurazione, la gestione dei collateral in essere e l'eventuale necessità di rifinanziamento per coprire requisiti patrimoniali post-operazione. Le cedenti italiane interessate dalla cessione hanno diritto a essere informate tempestivamente e a esercitare le facoltà contrattuali previste dai trattati, inclusi i diritti di recesso per change of control quando contemplati. Sul piano prudenziale, la nuova entità deve mantenere la qualifica di riassicuratore autorizzato in coerenza con la disciplina del Paese di stabilimento.
Casi pratici
Caso 1: Cessione di portafoglio tra riassicuratori italiani
Caso 2: Fusione tra riassicuratori europei
Domande frequenti
I trasferimenti di portafoglio dei riassicuratori seguono la stessa disciplina degli assicuratori?
Sì, con adattamenti settoriali. I controlli su solvibilità della cessionaria, pubblicità del provvedimento e silenzio assenso sono analoghi.
Si applica anche alle sedi secondarie di riassicuratori extra-UE?
Sì. Il comma 1 cita espressamente la cessione operata dalla sede secondaria di un'impresa con sede in uno Stato terzo.
Le fusioni di riassicuratori richiedono pareri delle autorità UE?
Sì, in virtù del rinvio all'art. 201, commi 3 e 4, applicato in quanto compatibile.
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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La specialità del riassicuratore
L'art. 202 cod. ass. estende la disciplina del trasferimento di portafoglio, della fusione e della scissione alle imprese di riassicurazione, adattando i requisiti alle specificità del settore. Il presupposto è che la cedente o partecipante sia un riassicuratore italiano oppure la sede secondaria italiana di un riassicuratore di Stato terzo. La cessione è soggetta ad autorizzazione preventiva IVASS pubblicata nel Bollettino, secondo procedura disciplinata da regolamento.
I requisiti patrimoniali del cessionario
Il comma 1 impone a IVASS di verificare che la cessionaria, qualora stabilita in Italia, soddisfi le condizioni di accesso e disponga dei fondi propri ammissibili a copertura del SCR di cui all'art. 66-quater. Il riferimento all'art. 66-quater, anziché all'art. 45-bis, riflette la diversa fonte normativa primaria della riassicurazione (originariamente direttiva 2005/68/CE, oggi assorbita in Solvency II 2009/138/CE). Sostanzialmente il principio è identico: nessun trasferimento può degradare la solvibilità prudenziale.
Fusioni e scissioni di riassicuratori
Il comma 2 applica alle fusioni e scissioni di riassicuratori l'art. 201, commi 1, 2, 3 e 4, in quanto compatibile. Significa che si applicano gli stessi controlli sulla sana e prudente gestione, sui fondi propri ammissibili, sulla pubblicità del provvedimento e sulle operazioni cross-border. La compatibilità riflette la sostanziale omogeneità di disciplina fra assicurazione e riassicurazione raggiunta con Solvency II. La principale particolarità è l'assenza di consumatori finali nella riassicurazione, attenuando alcuni profili di tutela tipici del comparto diretto.
Silenzio assenso e cooperazione cross-border
Il rinvio all'art. 198, comma 6, importa la clausola del silenzio assenso novanta giorni delle autorità di vigilanza interessate, sussistendone le condizioni. Si conferma una linea di efficienza nelle procedure cooperative europee: ciò che non viene contestato entro un termine ragionevole si considera assentito. La disciplina si coordina inoltre con l'art. 203-bis sulla cooperazione per le società veicolo, frequenti partner contrattuali dei riassicuratori per operazioni di cartolarizzazione del rischio.
Profili applicativi
Le fusioni tra riassicuratori europei sono operazioni complesse perché coinvolgono trattati con cedenti distribuite su più mercati, con leggi applicabili diverse e clausole di novation o assignment specifiche. IVASS valuta in particolare la continuità delle relazioni di riassicurazione, la gestione dei collateral in essere e l'eventuale necessità di rifinanziamento per coprire requisiti patrimoniali post-operazione. Le cedenti italiane interessate dalla cessione hanno diritto a essere informate tempestivamente e a esercitare le facoltà contrattuali previste dai trattati, inclusi i diritti di recesso per change of control quando contemplati. Sul piano prudenziale, la nuova entità deve mantenere la qualifica di riassicuratore autorizzato in coerenza con la disciplina del Paese di stabilimento.
Casi pratici
Caso 1: Cessione di portafoglio tra riassicuratori italiani
Caso 2: Fusione tra riassicuratori europei
Domande frequenti
I trasferimenti di portafoglio dei riassicuratori seguono la stessa disciplina degli assicuratori?
Sì, con adattamenti settoriali. I controlli su solvibilità della cessionaria, pubblicità del provvedimento e silenzio assenso sono analoghi.
Si applica anche alle sedi secondarie di riassicuratori extra-UE?
Sì. Il comma 1 cita espressamente la cessione operata dalla sede secondaria di un'impresa con sede in uno Stato terzo.
Le fusioni di riassicuratori richiedono pareri delle autorità UE?
Sì, in virtù del rinvio all'art. 201, commi 3 e 4, applicato in quanto compatibile.