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Ultimo aggiornamento: 27 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • La compagnia UE operante in Italia comunica a IVASS la richiesta di trasferimento del portafoglio italiano alla propria autorità di origine.
  • IVASS dà assenso all'autorità di origine se la cessionaria italiana è autorizzata e ha fondi propri adeguati.
  • Per cessioni a sedi secondarie in Italia o ad imprese estere si verifica il rispetto delle condizioni di operatività.
  • I controlli mirano alla tutela degli assicurati italiani e alla coerenza con le condizioni di stabilimento o LPS.

Testo dell'articoloVigente

Art. 199 D.Lgs. 209/2005 — Trasferimento del portafoglio di imprese di assicurazione di altri Stati membri

D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private

1. L'impresa di assicurazione di un altro Stato membro operante nel territorio della Repubblica comunica senza indugio all' IVASS di aver richiesto alla propria autorità di vigilanza l'autorizzazione al trasferimento del portafoglio dei contratti conclusi in Italia in regime di stabilimento o in libertà di prestazione di servizi.

2. Se il portafoglio è trasferito ad un'impresa di assicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica, l' IVASS dà il suo assenso all'autorità di vigilanza dello Stato membro dell'impresa cedente, dopo aver verificato che l'impresa cessionaria è autorizzata all'esercizio delle attività trasferite e che dispone, tenuto conto del trasferimento, dei fondi propri ammissibili necessari per coprire il Requisito Patrimoniale di Solvibilità di cui all'articolo 45-bis. La medesima procedura si applica se il portafoglio trasferito da un'impresa di assicurazione di altro Stato membro all'impresa con sede legale nel territorio della Repubblica comprende obbligazioni assunte al di fuori del territorio italiano.

3. 3. Se il portafoglio è trasferito ad una sede secondaria in Italia di un'impresa di assicurazione che ha sede legale in altro Stato membro, l' IVASS dà il suo assenso all'autorità di vigilanza dello Stato di origine dell'impresa cedente dopo aver verificato che: a) l'impresa cessionaria soddisfa le condizioni per lo svolgimento dell'attività in regime di stabilimento nel territorio della Repubblica; b) l'autorità di vigilanza dello Stato membro di origine dell'impresa cedente ha accertato che l'impresa cessionaria dispone, tenuto conto del trasferimento, dei fondi propri ammissibili necessari per coprire il Requisito Patrimoniale di Solvibilità di cui all'articolo 45-bis .

4. 4. Se il portafoglio è trasferito ad un'impresa di assicurazione che ha sede legale in un altro Stato membro o ad una sua sede secondaria stabilita in altro Stato membro, l' IVASS dà il suo assenso all'autorità di vigilanza dello Stato membro di origine dell'impresa cedente dopo aver verificato che: a) l'impresa cessionaria soddisfa le condizioni per lo svolgimento dell'attività in libera prestazione di servizi nel territorio della Repubblica; b) l'autorità di vigilanza dello Stato membro di origine dell'impresa cedente ha accertato che la cessionaria dispone, tenuto conto del trasferimento, dei fondi propri ammissibili necessari per coprire il Requisito Patrimoniale di Solvibilità di cui all'articolo 45-bis .

5. 5. Se il portafoglio è trasferito ad una sede secondaria nel territorio della Repubblica di un'impresa che ha sede legale in uno Stato terzo, l' IVASS dà il suo assenso all'autorità di vigilanza dello Stato membro di origine dell'impresa cedente dopo aver verificato che: a) la sede secondaria è autorizzata all'esercizio delle attività trasferite; b) l'autorità dello Stato membro di origine dell'impresa cedente ha accertato che l'impresa cessionaria dispone, tenuto conto del trasferimento, dei fondi propri ammissibili necessari per coprire il Requisito Patrimoniale di Solvibilità di cui all'articolo 45-bis . Non può essere effettuato un trasferimento di portafoglio ad una sede secondaria dell'impresa cessionaria che sia situata in uno Stato terzo.

6. L' IVASS pubblica nel Bollettino un avviso sui pareri resi e sui provvedimenti emessi dalle autorità di vigilanza degli altri Stati membri relativi ai trasferimenti di portafoglio autorizzati.

Commento

Quando a cedere è una compagnia UE

L'art. 199 cod. ass. è speculare all'art. 198: disciplina i trasferimenti di portafoglio quando la cedente è una compagnia di altro Stato membro che ha contratti italiani conclusi in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi. La competenza primaria spetta all'autorità di vigilanza dello Stato di origine della cedente, ma IVASS interviene con un assenso formale a tutela degli assicurati italiani.

L'obbligo di comunicazione preventiva

Il comma 1 impone alla compagnia UE di comunicare senza indugio a IVASS l'avvio della procedura di trasferimento presso la propria autorità di origine. È un dovere di trasparenza che attiva l'iter cooperativo. La comunicazione precede l'eventuale assenso e consente a IVASS di prepararsi alle verifiche di propria competenza.

Le ipotesi di cessione

I commi 2-4 articolano tre scenari. Nel primo (comma 2) il portafoglio è trasferito a impresa con sede in Italia: IVASS dà assenso allo Stato di origine dopo aver verificato autorizzazione e adeguatezza dei fondi propri della cessionaria italiana. Nel secondo (comma 3) il portafoglio passa a una sede secondaria italiana di compagnia di altro Stato UE: IVASS verifica le condizioni di stabilimento e attende che lo Stato di origine della cedente accerti l'adeguatezza patrimoniale post-cessione. Nel terzo (comma 4) il portafoglio è trasferito a impresa di altro Stato membro o a sua sede secondaria in altro Stato UE: IVASS verifica il rispetto delle condizioni di libera prestazione di servizi in Italia.

Il principio della coerenza cooperativa

L'articolo è applicazione del principio di cooperazione lealtà fra autorità nello spazio assicurativo unico. Nessuna autorità decide unilateralmente: la decisione finale appartiene allo Stato di origine, ma è preceduta da assensi e verifiche delle autorità degli Stati interessati. È modello che concilia home country control e tutela del consumatore in mercato sovranazionale. La cessione produce effetti automatici sui contratti italiani senza bisogno di consenso individuale degli assicurati, come avviene per le cessioni interne ex art. 198.

Profili pratici e tutela degli assicurati

Per gli assicurati italiani la cessione cross-border non comporta perdita di tutele: continua ad applicarsi la disciplina italiana dei contratti già stipulati, salvo modifiche concordate. La cessionaria, anche se estera, è soggetta agli obblighi italiani di informativa, gestione reclami e contribuzione al Fondo di Garanzia ove applicabile. La pubblicazione del provvedimento autorizzativo dell'autorità di origine e la comunicazione individuale agli assicurati garantiscono trasparenza. In caso di criticità (mancato pagamento di indennizzi, ritardi sistematici nella gestione sinistri), IVASS conserva i poteri di intervento previsti dall'art. 193, inclusi quelli urgenti. L'esperienza pratica mostra che le cessioni cross-border sono spesso utilizzate per razionalizzare portafogli a livello di gruppo, con effetti positivi sull'efficienza operativa e prudenziale.

Casi pratici

Caso 1: Compagnia francese cede portafoglio italiano a compagnia italiana

Caso 2: Cessione fra sedi secondarie in Italia

Domande frequenti

Chi autorizza in via principale la cessione?

L'autorità di vigilanza dello Stato di origine della cedente. IVASS dà un assenso a tutela degli assicurati italiani sulla base delle verifiche di propria competenza.

Quali verifiche svolge IVASS se la cessionaria è italiana?

Verifica che disponga dell'autorizzazione all'esercizio delle attività trasferite e dei fondi propri ammissibili a coprire il SCR post-cessione.

Cosa accade se la cessionaria opera in Italia solo in libera prestazione di servizi?

IVASS verifica che la cessionaria soddisfi le condizioni per svolgere attività in libera prestazione di servizi nel territorio della Repubblica.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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