Testo dell'articoloVigente
Art. 195-ter D.Lgs. 209/2005 – Imprese di riassicurazione di Stati terzi
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private
1. Le sedi secondarie delle imprese di riassicurazione che hanno sede legale in Stati terzi sono soggette alla vigilanza dell' IVASS per l'attività svolta nel territorio della Repubblica.
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Vedi anche
→art. 195 ASSICURAZIONI→art. 195-bis ASSICURAZIONI→art. 196 ASSICURAZIONI→art. 197 ASSICURAZIONI→art. 1882 c.c. (Nozione assicurazione)→art. 1917 c.c. (Assicurazione RC)→art. 2049 c.c. (Resp. fatto altrui)→art. 41 Cost. (Iniziativa econ.)→Art. 194 D.Lgs. 209/2005 – Imprese di assicurazione di Stati terzi→Art. 193 D.Lgs. 209/2005 – Imprese di assicurazione di altri Stati membri→Art. 198 D.Lgs. 209/2005 – Trasferimento del portafoglio di imprese di assicurazione italiane→Art. 192 D.Lgs. 209/2005 – Imprese di assicurazione italiane
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In sintesi
Indice dei contenuti
La cornice dell'art. 195-ter
L'art. 195-ter cod. ass., analogamente all'art. 194 sull'assicurazione, dedica un solo comma alla riassicurazione di Stati terzi. Le sedi secondarie sono soggette alla vigilanza piena di IVASS per l'attività svolta in Italia, perché manca un'autorità europea di origine alla quale devolvere la vigilanza prudenziale.
Il regime autorizzatorio e prudenziale
La sede secondaria di riassicuratore di Stato terzo opera in Italia previa autorizzazione, secondo le condizioni di accesso al codice. IVASS vigila su capitale, riserve tecniche, fondi propri, governance e qualità dell'informativa. Il regime delle riserve tecniche per la riassicurazione assume rilievo particolare, perché la qualità degli attivi a copertura incide direttamente sulla solvibilità della sede secondaria. Vige inoltre il dovere di sottoscrizione di una rappresentanza generale stabile in Italia.
Equivalenza Solvency II
Per la riassicurazione la disciplina dell'equivalenza Solvency II ha portata operativa rilevante. La Commissione europea ha riconosciuto come equivalenti, fra gli altri, Bermuda, Giappone e Svizzera. Quando il regime del Paese terzo è dichiarato equivalente, le imprese di riassicurazione di quegli Stati possono essere trattate, ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali del cedente UE, alla stregua di riassicuratori UE. Resta che la vigilanza sulla sede secondaria stabilita in Italia spetta a IVASS, anche in regime di equivalenza.
Cooperazione internazionale
La cooperazione con le autorità extra-UE non si fonda sulla cornice del regolamento UE 1094/2010, ma su MoU bilaterali e su collaborazioni multilaterali (in particolare quelle promosse da IAIS, International Association of Insurance Supervisors). IVASS conserva nel proprio ordinamento poteri di indagine, ispezione e sanzione integrali nei confronti della sede italiana. In caso di gravi irregolarità, può adottare la revoca dell'autorizzazione ex art. 242, con effetti sulla cessazione dell'attività riassicurativa nel territorio della Repubblica.
Profili applicativi e di mercato
Le sedi secondarie italiane di riassicuratori di Stati terzi sono storicamente rare nel mercato italiano, che ha optato più frequentemente per la riassicurazione cross-border diretta o tramite broker internazionali. La principale ragione operativa è la disponibilità di mercati riassicurativi maturi in UK e Svizzera, da cui le cedenti italiane attingono attraverso la libera contrattazione. Quando una sede secondaria è invece costituita, l'opportunità deriva spesso da strategie di gruppo (presenza fisica nel mercato europeo) o da specifiche linee di business (lloyd's syndicate, sindacati specializzati). IVASS verifica in particolare la presenza di un dirigente con poteri di rappresentanza generale, l'adeguatezza dei locali e del personale e la separatezza patrimoniale rispetto alla casa madre, per evitare confusione di responsabilità nei rapporti con cedenti italiane.
Casi pratici
Caso 1: Sede secondaria di riassicuratore di Bermuda
Caso 2: Trattamento equivalente nei SCR di cedenti UE
Domande frequenti
Un riassicuratore svizzero può operare in Italia in libera prestazione di servizi?
No, deve costituire una sede secondaria autorizzata in Italia, soggetta a vigilanza piena di IVASS.
Cosa significa equivalenza Solvency II per la riassicurazione?
I riassicuratori dei Paesi equivalenti possono essere trattati, ai fini SCR del cedente UE, come riassicuratori UE. Non incide sulla vigilanza della sede italiana.
Esiste cooperazione fra IVASS e autorità extra-UE?
Sì, tramite MoU bilaterali e collaborazioni in seno alla IAIS. La cooperazione non sostituisce la vigilanza piena di IVASS sulla sede stabilita in Italia.