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Ultimo aggiornamento: 27 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Le imprese di riassicurazione con sede in Italia sono vigilate da IVASS per attività in Italia, UE e Stati terzi.
  • La vigilanza prudenziale copre gestione tecnica, finanziaria, patrimoniale, fondi propri e rischi emergenti.
  • Si applicano in materia transfrontaliera anche l'art. 192, commi 3, 4 e 4-bis.
  • Il regime ricalca quello delle imprese di assicurazione, in coerenza con Solvency II e direttiva riassicurazione.

Testo dell'articoloVigente

Art. 195 D.Lgs. 209/2005 — Imprese di riassicurazione italiane

D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private

1. Le imprese di riassicurazione che hanno la sede legale nel territorio della Repubblica sono soggette alla vigilanza dell'IVASS sia per l'attività esercitata in Italia, sia per quella svolta in regime di stabilimento o di prestazione di servizi nel territorio degli altri Stati membri o in quello di Stati terzi.

2. Nei confronti delle imprese di cui al comma 1, l'IVASS esercita le funzioni di vigilanza prudenziale, avendo riguardo alla costante verifica della gestione tecnica, finanziaria e patrimoniale dell'impresa, con particolare riferimento all'adeguatezza dei requisiti patrimoniali e delle riserve tecniche in rapporto all'insieme dell'attività svolta, alla disponibilità di attivi e di fondi propri ammissibili ai fini dell'integrale copertura delle riserve tecniche e dei requisiti patrimoniali di solvibilità e della valutazione dei rischi emergenti, nonché del governo societario e della informativa all'IVASS ed ai terzi.

3. Alle imprese di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 192, commi 3, 4 e 4-bis .

Commento

Riassicuratori italiani e home country control

L'art. 195 cod. ass. estende ai riassicuratori con sede in Italia il principio dell'home country control già visto per l'assicurazione diretta. IVASS è competente sulla totalità dell'attività, in Italia e all'estero, in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi. Si applica anche ai contratti conclusi con cedenti di Stati terzi, fatti salvi gli accordi di equivalenza o gli MoU specifici.

Le specificità del riassicuratore

L'attività di riassicurazione presenta peculiarità che la vigilanza deve valorizzare. La concentrazione dei rischi è strutturale, perché il riassicuratore aggrega esposizioni provenienti da decine di cedenti; la frequenza dei sinistri di portafoglio è spesso bassa ma con severità potenzialmente catastrofica (eventi catastrofali, longevità inattesa, mortalità pandemica); il modello operativo è meno consumer-facing e più B2B. IVASS adatta le proprie metodologie SCR tenendo conto di questi tratti, in linea con la formula standard Solvency II e con eventuali modelli interni approvati.

Il perimetro contenutistico della vigilanza

Il comma 2 ricalca il comma 2 dell'art. 192: adeguatezza patrimoniale, riserve tecniche, fondi propri ammissibili, valutazione dei rischi emergenti, governance, qualità dell'informativa. La novità è la naturale enfasi sul rischio di concentrazione e sulla qualità delle garanzie collaterali ricevute. Le società veicolo (special purpose vehicles) ex art. 57-bis sono uno degli strumenti più rilevanti nella prassi: vengono utilizzati per la cartolarizzazione dei rischi assicurativi e richiedono vigilanza coordinata ex art. 203-bis.

Coordinamento transfrontaliero

Il comma 3 richiama l'applicabilità dell'art. 192, commi 3, 4 e 4-bis. Significa che IVASS adotta misure idonee per le irregolarità delle compagnie italiane in altri Stati, vigila sull'attività in Stati terzi e informa EIOPA per le attività rilevanti cross-border con potenziali effetti transfrontalieri. Il riassicuratore italiano è in posizione tipicamente cross-border: il suo portafoglio è frequentemente paneuropeo. La cooperazione con le autorità ospitanti è quindi parte ordinaria, non eccezionale, dell'attività di vigilanza.

Rapporti con la disciplina europea

L'art. 195 attua nel sistema italiano gli artt. 30 e seguenti della direttiva 2009/138/CE in materia di vigilanza prudenziale sui riassicuratori. Il regime ricalca quello delle imprese di assicurazione: stesse regole su SCR, MCR, fondi propri ammissibili, riserve tecniche, governance. La specificità del riassicuratore italiano è la frequente operatività in Stati terzi: in tali casi IVASS deve valutare la solidità delle controparti cedenti e l'adeguatezza dei meccanismi di trasferimento del rischio. Il regolamento IVASS sulle riserve tecniche dei riassicuratori e le linee guida EIOPA su valutazione e gestione del rischio di sottoscrizione orientano le verifiche prudenziali. Il riassicuratore italiano partecipa inoltre ai colleges of supervisors europei quando inserito in gruppi assicurativi paneuropei.

Casi pratici

Caso 1: Riassicuratore italiano paneuropeo

Caso 2: Cessione a società veicolo

Domande frequenti

Il riassicuratore italiano è vigilato come l'assicuratore diretto?

Sì, con le stesse leve prudenziali, ma con attenzione specifica al rischio di concentrazione, alle garanzie collaterali e alle società veicolo.

Le società veicolo sono incluse nella vigilanza?

Sì, ai sensi dell'art. 57-bis. Per le SPV di altri Stati membri opera la cooperazione con le rispettive autorità ex art. 203-bis.

Si applica anche all'attività in Stati terzi?

Sì. L'art. 195, comma 1, copre l'attività in Stati terzi, salvi gli accordi di equivalenza per la vigilanza di gruppo.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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