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Ultimo aggiornamento: 27 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Le sedi secondarie di imprese con sede in Stati terzi sono soggette alla vigilanza di IVASS per l'attività in Italia.
  • La vigilanza copre l'intero perimetro prudenziale della sede italiana.
  • Non opera il principio di home country control perché lo Stato terzo non rientra nel mercato unico.
  • Si applica il regime autorizzatorio specifico previsto dagli artt. 28 e seguenti del codice.

Testo dell'articoloVigente

Art. 194 D.Lgs. 209/2005 — Imprese di assicurazione di Stati terzi

D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private

1. Le sedi secondarie delle imprese di assicurazione che hanno sede legale in Stati terzi sono soggette alla vigilanza dell' IVASS per l'attività svolta nel territorio della Repubblica.

Commento

Una norma breve ma di sistema

L'art. 194 cod. ass. dedica un solo comma alle imprese assicurative di Stati terzi, ma la sua portata è di sistema. Esclude espressamente l'applicazione del principio dell'home country control, perché lo Stato terzo non appartiene al mercato unico assicurativo. Le sedi secondarie sono perciò soggette alla vigilanza piena di IVASS per l'attività svolta nel territorio della Repubblica.

Il perimetro della vigilanza piena

La sede secondaria di un'impresa di Stato terzo opera in Italia solo a seguito di autorizzazione ex artt. 28 e seguenti del codice, con dotazione di capitale minimo distinta, riserve tecniche localizzate e fondo di garanzia. IVASS ne verifica solvibilità, governance, condotta verso il consumatore e adempimenti contributivi al Fondo di Garanzia. La vigilanza è in sostanza analoga a quella esercitata sulle compagnie italiane (art. 192), perché manca un'autorità europea di origine a cui devolvere il controllo prudenziale.

Coordinamento con la disciplina autorizzatoria

La norma si coordina con gli artt. 28-30 cod. ass. sulle condizioni di accesso, con l'art. 169 sui requisiti di rappresentanza, e con la disciplina delle riserve tecniche degli artt. 36-bis e seguenti. È inoltre rilevante il regime di equivalenza Solvency II disciplinato dall'art. 220-quater per i gruppi: se lo Stato terzo è dichiarato equivalente dalla Commissione europea (es. Svizzera, Bermuda, Giappone per la riassicurazione), la vigilanza di gruppo può essere semplificata, ma la vigilanza solo sulla sede secondaria in Italia resta nelle mani di IVASS.

Profili sanzionatori e di cooperazione

Le violazioni della normativa italiana danno luogo alle sanzioni degli artt. 305 e seguenti, applicate nei confronti della sede secondaria. La cooperazione con l'autorità dello Stato terzo non è regolata dalla cornice europea del regolamento UE 1094/2010, ma può fondarsi su MoU bilaterali (Memorandum of Understanding) stipulati da IVASS. In assenza di accordi specifici, IVASS conserva piena autonomia di azione sulla sede italiana, fino al provvedimento di revoca dell'autorizzazione previsto dall'art. 242 cod. ass.

Profili pratici e di mercato

Il numero di sedi secondarie di compagnie di Stato terzo in Italia è storicamente ridotto, perché il regime autorizzatorio è oneroso e la concorrenza delle compagnie UE in libera prestazione di servizi rende meno attrattivo l'investimento. Restano significative le presenze nel comparto riassicurativo (Svizzera, Bermuda) e in nicchie tecniche (assicurazione crediti, fideiussioni). La trasformazione di sede secondaria in compagnia con sede italiana è procedura possibile, soggetta a nuova autorizzazione ex artt. 14 e seguenti e a verifica di tutti i requisiti di accesso. La cessazione dell'attività in Italia segue l'art. 167 cod. ass., con tutela degli assicurati attraverso la liquidazione del portafoglio o il trasferimento ad altra compagnia autorizzata.

Casi pratici

Caso 1: Sede secondaria di compagnia svizzera

Caso 2: MoU IVASS-FINMA

Domande frequenti

Una compagnia svizzera può operare in Italia in libera prestazione di servizi?

No. Non opera la libera prestazione di servizi: serve autorizzazione di una sede secondaria stabilita in Italia ex artt. 28 e seguenti, vigilata pienamente da IVASS.

Vale il principio dell'home country control per gli Stati terzi?

No. Lo Stato terzo non rientra nel mercato unico assicurativo, quindi IVASS esercita una vigilanza piena sulla sede secondaria operante in Italia.

Cosa cambia se lo Stato terzo è dichiarato equivalente da Bruxelles?

L'equivalenza può semplificare la vigilanza di gruppo, ma non sostituisce la vigilanza di IVASS sulla sede secondaria italiana, che resta integrale.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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