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Art. 187-bis D.Lgs. 209/2005 – Modalità di esercizio dei poteri di vigilanza
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private
1. I poteri di vigilanza sono esercitati in modo tempestivo e proporzionato. 69
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Vedi anche
→art. 186 ASSICURAZIONI→art. 187 ASSICURAZIONI→art. 188 ASSICURAZIONI→art. 188-bis ASSICURAZIONI→art. 1882 c.c. (Nozione assicurazione)→art. 1917 c.c. (Assicurazione RC)→art. 2049 c.c. (Resp. fatto altrui)→art. 41 Cost. (Iniziativa econ.)→Art. 187-ter cod. ass. (abrogato)→Art. 185-ter D.Lgs. 209/2005 – (Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita)→Art. 189 D.Lgs. 209/2005 – Poteri di indagine→Art. 185-bis D.Lgs. 209/2005 – (Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni)
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In sintesi
Indice dei contenuti
Principio di proporzionalità e tempestività
L'art. 187-bis fissa due principi cardine dell'azione di vigilanza dell'IVASS: tempestività e proporzionalità. La norma e' di portata generale e si applica a tutti i poteri di vigilanza disciplinati dal Codice (autorizzazione, vigilanza prudenziale, vigilanza di comportamento, sanzionatoria). Costituisce traduzione dei principi del diritto amministrativo europeo e nazionale (art. 1 L. 241/1990, art. 49 Carta dei diritti fondamentali UE).
Tempestività come efficienza amministrativa
La tempestività significa che l'IVASS deve agire senza ritardi ingiustificati, sia nei procedimenti su istanza dei vigilati (autorizzazioni, interpelli, modifiche statutarie) sia nei procedimenti d'ufficio (ispezioni, sanzioni, divieti). I tempi sono di norma fissati dal regolamento IVASS e dalla disciplina dei procedimenti del Codice. La violazione del principio può fondare ricorsi per ritardo amministrativo (art. 117 c.p.a.) e azioni risarcitorie ex L. 241/1990.
Proporzionalità come criterio di scelta della misura
La proporzionalità richiede che la misura adottata sia adeguata al fine perseguito, necessaria (non sostituibile con misura meno invasiva) e proporzionata in senso stretto (l'impatto non deve essere eccessivo rispetto al beneficio). Esempio: per una violazione lieve, IVASS preferisce richiamo formale a sanzione pecuniaria; per violazione grave, sanzione pecuniaria a divieto di commercializzazione. La giurisprudenza amministrativa controlla rigorosamente il rispetto della proporzionalità.
Coerenza con i principi europei
L'art. 187-bis riflette principi cardine del diritto amministrativo europeo. La direttiva Solvency II (2009/138/CE) e l'EIOPA fissano standard di vigilanza convergenti tra gli Stati membri, basati sulla proporzionalità e sulla risk-based supervision. La proporzionalità opera anche sui requisiti dei vigilati: imprese piccole sono soggette a requisiti adattati alla loro dimensione e complessità.
Impatto sui procedimenti sanzionatori
Nei procedimenti sanzionatori, la proporzionalità impone graduazione delle sanzioni in funzione di: gravità della violazione; durata; conseguenze sui contraenti; collaborazione del soggetto vigilato; misure adottate spontaneamente per rimediare. La disciplina degli artt. 326 ss. del Codice attua questi principi e fornisce all'IVASS criteri operativi per la determinazione delle sanzioni. Le sanzioni minime e massime sono ampie proprio per consentire graduazione proporzionale.
Coordinamento con altre autorità
Il principio di proporzionalità si estende anche al coordinamento tra autorità. Nei casi di concorrenza di competenze (IVASS-CONSOB su IBIPs, IVASS-AGCM su pratiche commerciali, IVASS-BdI su gruppi bancari-assicurativi) la proporzionalità impone evitamento di duplicazioni e di sanzioni cumulative non giustificate. Il principio del ne bis in idem si specchia in questa logica di proporzione.
Casi pratici
Caso 1: Caso Tizio - sanzione proporzionata per violazione lieve
Caso 2: Caso Caia - sanzione massima per violazione sistematica
Domande frequenti
Come si misura la proporzionalità di una sanzione?
Si valuta in base a gravità della violazione, durata, conseguenze sui contraenti, collaborazione del soggetto, misure correttive spontanee. La giurisprudenza amministrativa controlla la motivazione del provvedimento sulla scelta della sanzione.
Il ritardo dell'IVASS legittima azioni risarcitorie?
Sì, se il ritardo e' ingiustificato e ha causato danno. Si applica la disciplina della responsabilità della PA per ritardo amministrativo ex L. 241/1990 e art. 30 c.p.a.
La proporzionalità vale anche per le piccole imprese?
Sì. I requisiti prudenziali e organizzativi si applicano in proporzione alla dimensione e complessità dell'impresa (principio Solvency II). IVASS modula le proprie richieste alle caratteristiche del vigilato.