- L'impresa può trasmettere preventivamente all'IVASS il DIP aggiuntivo per accertamento.
- Lo scopo e' verificare la conformita' agli obblighi informativi del Codice.
- La valutazione IVASS non e' utilizzabile a fini promozionali.
- IVASS si pronuncia entro sessanta giorni dal ricevimento.
- Strumento di safe harbor per le imprese in fase di sviluppo prodotto.
Testo dell'articoloVigente
Art. 186 D.Lgs. 209/2005 — (Interpello sul documento informativo precontrattuale aggiuntivo)
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private
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1. Fatto salvo quanto previsto dal Testo Unico dell'intermediazione finanziaria e dalle relative disposizioni di attuazione in materia di informativa precontrattuale, l'impresa può trasmettere preventivamente all'IVASS il documento informativo precontrattuale aggiuntivo, unitamente alle condizioni di contratto, allo scopo di richiedere un accertamento sulla corretta applicazione degli obblighi di informazione previsti dalle disposizioni del presente capo, fermo restando che la valutazione dell'IVASS non può essere utilizzata, a fini promozionali, nei rapporti con gli assicurati.
2. L'IVASS provvede a rendere nota all'impresa la sua valutazione entro sessanta giorni dal ricevimento della documentazione, esauriente e completa, relativa al contratto. Decorso tale termine senza che l'IVASS si sia pronunciato con un giudizio negativo o con un giudizio con rilievi ai sensi del comma 3, il documento informativo precontrattuale aggiuntivo si intende conforme agli obblighi di informazione. L'IVASS può disporre la revoca, previa notifica all'impresa interessata, qualora vengano meno i presupposti dell'accertamento ovvero se l'impresa abusa del provvedimento richiesto. L'IVASS indica all'impresa le eventuali integrazioni al documento informativo precontrattuale aggiuntivo.
3. Nel periodo occorrente all'istruttoria e sino al provvedimento dell'IVASS l'impresa non procede alla commercializzazione del prodotto.
4. L'IVASS stabilisce, con regolamento, le disposizioni per la comunicazione del documento informativo precontrattuale aggiuntivo, le modalità da osservare, prima della pubblicazione del documento stesso, per diffondere notizie o per svolgere indagini di mercato o per raccogliere intenzioni di sottoscrizione del contratto e per lo svolgimento della commercializzazione.))
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Commento
Funzione dell'interpello assicurativo
L'art. 186 introduce un istituto di safe harbor per le imprese: prima della commercializzazione di un prodotto possono sottoporre il DIP aggiuntivo (e le condizioni contrattuali) all'IVASS per verificarne preventivamente la conformita' agli obblighi informativi. L'istituto attua principi di certezza del diritto e di buona amministrazione, riducendo il rischio di sanzioni successive per inadempimenti informativi.
Ambito di applicazione
Il comma 1 disciplina l'interpello facoltativo: l'impresa può trasmettere il DIP aggiuntivo all'IVASS con le condizioni di contratto. La richiesta riguarda specificamente la conformita' agli obblighi del Capo I del Titolo XII (informativa precontrattuale), non altri profili (es. legittimita' di clausole, regolarita' del POG). E' fatto salvo quanto previsto dal Testo Unico dell'intermediazione finanziaria (TUF) e dalle disposizioni di attuazione in materia di informativa precontrattuale finanziaria.
Procedura e tempi
Il comma 2 fissa il termine di sessanta giorni per la pronuncia dell'IVASS, decorrente dal ricevimento della documentazione completa. La pronuncia può essere: conforme (verde libero alla commercializzazione); non conforme con prescrizioni di adeguamento; non conforme con divieto di commercializzazione. La procedura non sospende l'attività dell'impresa: il prodotto può essere comunque commercializzato a rischio dell'impresa.
Esclusione dell'uso promozionale
Il comma 1 ultima parte stabilisce che la valutazione IVASS non può essere utilizzata a fini promozionali nei rapporti con gli assicurati. La regola previene un abuso reputazionale: l'impresa non può presentare la conformita' IVASS come bollino di qualita' nell'attività commerciale. La valutazione e' strumento amministrativo, non sigillo di approvazione del prodotto.
Valore della pronuncia conforme
La pronuncia conforme dell'IVASS ha valore di safe harbor in caso di successiva contestazione su profili informativi: l'impresa che ha utilizzato il DIP aggiuntivo conformemente alla pronuncia non e' soggetta a sanzioni per i profili oggetto del vaglio preventivo. Restano impregiudicate sanzioni per profili diversi (es. distribuzione, conflitti di interesse, adeguatezza). La giurisprudenza ha riconosciuto questa portata limitata della safe harbor.
Modifica successiva alla pronuncia
La pronuncia conforme si riferisce al DIP aggiuntivo nella versione esaminata. Modifiche successive (anche minori) richiedono nuovo interpello se l'impresa vuole conservare la safe harbor. In pratica le imprese utilizzano l'interpello prevalentemente per nuovi prodotti complessi o per nuove categorie di contraenti, non per ogni aggiornamento formale del set informativo. La selettivita' dell'uso e' coerente con la natura dello strumento e con le risorse istruttorie dell'autorita'.
Coordinamento con il diritto europeo
L'interpello dell'art. 186 si inserisce nel più ampio quadro delle linee guida EIOPA su POG, distribuzione, conflitti di interesse. Le pronunce IVASS sono coerenti con gli orientamenti europei: dove EIOPA ha emanato linee guida specifiche, IVASS le applica nella valutazione dell'interpello. La convergenza assicura uniformita' di trattamento dei prodotti commercializzati cross-border.
Casi pratici
Caso 1: Caso Tizio — interpello su prodotto LTC innovativo
Caso 2: Caso Caia — abuso pubblicitario dell'interpello
Domande frequenti
L'interpello e' obbligatorio?
No. E' facoltativo. L'impresa puo' commercializzare il prodotto senza interpello, assumendosi il rischio di eventuali contestazioni successive. L'interpello e' strumento di certezza del diritto, non condizione di commercializzazione.
Quanto costa l'interpello?
L'IVASS non addebita un costo specifico. Vi sono costi indiretti: tempi di istruttoria interna dell'impresa, eventuali consulenze legali per la presentazione, tempi di attesa della pronuncia.
Posso pubblicizzare che l'IVASS ha approvato il prodotto?
No. L'art. 186 ultima parte vieta espressamente l'uso promozionale della valutazione. Le imprese che lo facciano sono soggette a sanzioni per pubblicita' non conforme ai principi dell'art. 182.
Vedi anche