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Ultimo aggiornamento: 27 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Il contraente può recedere entro 30 giorni dalla comunicazione di conclusione del contratto.
  • L'impresa deve informare il contraente del diritto di recesso ed evidenziarne termini e modalita'.
  • Restituzione del premio entro 30 giorni al netto del periodo di efficacia.
  • L'impresa può trattenere spese effettivamente sostenute per l'emissione.
  • Tutela tipica del risparmiatore-investitore nel settore vita.

Testo dell'articoloVigente

Art. 177 D.Lgs. 209/2005 — Diritto di recesso

D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private

1. Il contraente può recedere da un contratto individuale di assicurazione sulla vita entro trenta giorni dal momento in cui ha ricevuto comunicazione che il contratto è concluso.

2. L'impresa di assicurazione informa il contraente del diritto di recesso di cui al comma 1. I termini e le modalità per l'esercizio dello stesso devono essere espressamente evidenziati nella proposta e nel contratto di assicurazione. 82

3. L'impresa di assicurazione, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione relativa al recesso, rimborsa al contraente il premio eventualmente corrisposto, al netto della parte relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto. L'impresa di assicurazione ha diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'emissione del contratto, a condizione che siano individuate e quantificate nella proposta e nel contratto.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai contratti di durata pari od inferiore a sei mesi.

Commento

Finestra di ripensamento di trenta giorni

L'art. 177 attribuisce al contraente di un contratto individuale di assicurazione sulla vita un diritto di recesso esercitabile entro trenta giorni dal momento in cui ha ricevuto comunicazione che il contratto e' concluso. E' la classica cooling-off period: una finestra di ripensamento durante la quale il contraente può uscire dal contratto senza dover giustificare la scelta. La regola attua il principio europeo di tutela del consumatore di servizi finanziari (Direttiva 2002/65/CE sulla commercializzazione a distanza, Direttiva IDD 2016/97/UE).

Ambito applicativo

L'art. 177 si applica ai contratti individuali di assicurazione sulla vita (tutti i rami I, II, III, IV, V, VI). Non si applica ai contratti collettivi (es. polizze TFR aziendali), né ai contratti danni (per i quali la disciplina e' diversa). Per i contratti conclusi a distanza si applica in alternativa l'art. 67-duodecies del Codice del consumo, che fissa il termine in quattordici giorni; il contraente fruisce del regime più favorevole tra i due.

Obbligo informativo dell'impresa

Il comma 2 impone all'impresa di informare il contraente del diritto di recesso e di evidenziarne termini e modalita' in modo espresso nella proposta e nel contratto. La regola e' significativa: l'omessa informazione non priva il contraente del diritto, ma lo prolunga; la giurisprudenza ha riconosciuto che in caso di omessa informazione il termine di trenta giorni non decorre, con effetti pratici rilevanti.

Modalita' di esercizio

La forma del recesso e' libera (raccomandata, telefax, e-mail) salvo specifica indicazione contrattuale. Per ragioni probatorie la forma scritta documentata e' preferibile. La comunicazione va indirizzata alla sede dell'impresa o all'intermediario presso cui e' stato concluso il contratto.

Effetti del recesso

Il comma 3 fissa due principi: l'impresa restituisce il premio corrisposto al netto della parte relativa al periodo di efficacia già trascorso; l'impresa ha diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'emissione del contratto, se espressamente indicate nella documentazione precontrattuale. Il calcolo del netto avviene pro rata temporis. Esempio: premio annuo 1.200 euro, recesso al ventesimo giorno, restituzione 1.200 - (1.200 * 20/365) = 1.134 euro al lordo delle spese di emissione.

Casi particolari: rami III e V

Per i rami III (unit linked) e V (capitalizzazione) il valore delle quote o del capitale al momento del recesso può essere variato rispetto al premio versato a causa dell'andamento dei mercati. La prassi IVASS impone che il recesso operi sul valore di mercato delle quote o sul capitale rivalutato, non sul valore nominale del premio. La disclosure precontrattuale deve essere esplicita su questo profilo: il contraente può subire perdita anche in sede di recesso se il sottostante e' calato. Per i contratti collettivi (es. TFR) la disciplina non si applica: vale il regolamento del fondo o della convenzione collettiva sottostante.

Casi pratici

Caso 1: Caso Tizio — recesso in finestra cooling-off

Caso 2: Caso Caia — recesso su unit linked con quote in calo

Domande frequenti

Cosa succede se l'impresa non mi informa del diritto di recesso?

Il termine di trenta giorni non decorre. Il contraente puo' esercitare il recesso fino a quando l'impresa non adempie correttamente l'obbligo informativo. La giurisprudenza ha riconosciuto questo orientamento a tutela del contraente.

Le spese di emissione possono essere significative?

No. Devono essere effettivamente sostenute e dichiarate ex ante. Importi tipici sono nell'ordine dei 50-100 euro per polizza. Importi maggiori richiedono giustificazione documentata e trasparenza precontrattuale.

Recesso e revoca della proposta differiscono?

Si'. La revoca opera prima della conclusione del contratto (art. 176), il recesso dopo (art. 177). Insieme tutelano il contraente in tutte le fasi della formazione del rapporto.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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