Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Art. 174 D.Lgs. 209/2005 – Diritti dell’assicurato nell’assicurazione di tutela legale

D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

1. Il contratto di assicurazione di tutela legale deve espressamente prevedere in funzione di tutela dell'assicurato che il medesimo, qualora necessiti dell'assistenza di un professionista per la difesa o la rappresentanza dei propri interessi in un procedimento giudiziario o amministrativo oppure nel caso di conflitto di interessi con l'impresa stessa, abbia la facoltà di scelta del professionista, purché quest'ultimo sia abilitato secondo la normativa applicabile.

2. In caso di disaccordo tra l'assicurato e l'impresa sulla gestione del sinistro, le parti possono adire l'autorità giudiziaria o demandare la decisione sul comportamento da tenere ad un arbitro che provvede secondo equità. Tale seconda facoltà deve essere esplicitamente prevista nel contratto.

3. 3. Fermo restando il diritto dell'assicurato di avvalersi della facoltà di cui al comma 1, non è necessario che le condizioni di contratto prevedano espressamente la medesima facoltà quando sono cumulativamente soddisfatte le seguenti condizioni: a) l'assicurazione di tutela legale è limitata a controversie derivanti dall'utilizzazione di veicoli stradali nel territorio della Repubblica; b) la medesima è collegata ad un contratto di assicurazione di assistenza da prestare in caso di incidente o guasto relativamente allo stesso veicolo; c) né l'impresa di assicurazione della tutela legale né l'impresa di assicurazione dell'assistenza esercitano il ramo della responsabilità civile.

4. Nell'ipotesi di cui al comma 3, qualora l'impresa assicuri per la tutela legale entrambe le parti della controversia, queste devono essere assistite e rappresentate da avvocati, o altri soggetti abilitati dalla legislazione vigente, indipendenti dall'impresa di assicurazione.

5. Ogni qualvolta sorga un conflitto di interessi tra l'assicurato e l'impresa di assicurazione o esista disaccordo in merito alla gestione dei sinistri, l'impresa richiama per iscritto l'attenzione dell'assicurato sulla possibilità di avvalersi dei diritti di cui al presente articolo ovvero sulla possibilità di avvalersi dell'arbitrato di cui al comma 2.

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In sintesi

  • Libertà di scelta del professionista per difesa o rappresentanza in giudizio.
  • Stessa facoltà in caso di conflitto di interesse con l'impresa.
  • Il professionista deve essere abilitato secondo la normativa applicabile.
  • In caso di disaccordo sulla gestione del sinistro, ricorso al giudice o arbitrato di equità.
  • Garanzia procedurale al contraente nel rapporto con l'impresa.
Indice dei contenuti

Libertà di scelta del professionista

L'art. 174 attua nella legislazione italiana il principio della direttiva 87/344/CEE che impone alle imprese di tutela legale di garantire al contraente la libertà di scelta del legale. La regola tutela due interessi: l'autonomia del contraente nella selezione del professionista di fiducia; l'indipendenza del legale rispetto all'impresa che paga la parcella.

Ambito della libertà di scelta

La libertà opera in due ipotesi: in ogni procedimento giudiziario o amministrativo che richieda assistenza professionale; in caso di conflitto di interesse con l'impresa, anche al di fuori di un procedimento. L'estensione e' ampia: copre la fase contenziosa pura ma anche la fase pre-contenziosa quando si profili divergenza tra impresa e assicurato sulla strategia difensiva.

Limite dell'abilitazione

Il professionista scelto deve essere abilitato secondo la normativa applicabile. Significa: avvocato iscritto all'albo per la giurisdizione di riferimento; per giudizi davanti a Cassazione e Consiglio di Stato, iscritto all'albo speciale. La regola tutela l'impresa da scelte non coerenti con i requisiti tecnici della causa.

Libertà e limiti tariffari

La libertà di scelta non implica autorizzazione a parcelle illimitate. La polizza fissa di norma parametri tariffari di riferimento (DM 55/2014 sui parametri forensi, parametri medi o massimi). Le eccedenze restano a carico del contraente. Cass. CGUE Eschig C-199/08 e Sneller C-442/12 hanno tuttavia imposto interpretazione ampia della libertà: il professionista resta libero di praticare le proprie tariffe, salvo il diritto dell'impresa a non rimborsare oltre i parametri pattuiti.

Disaccordo sulla gestione del sinistro

Il comma 2 disciplina il disaccordo tra contraente e impresa sulla gestione del sinistro: avviare o meno il giudizio, transigere o resistere, scegliere quale strategia. Il contraente può adire l'autorita' giudiziaria o demandare la decisione a un arbitro che decide secondo equità. La regola assicura una via di soluzione neutrale ai conflitti gestionali tra le parti del contratto di tutela legale.

Arbitrato di equità e clausole compromissorie

L'arbitrato previsto dal comma 2 e' di equità: l'arbitro decide secondo equity, non secondo strict law, tenuto conto delle ragioni di entrambe le parti. La clausola compromissoria deve essere espressamente accettata dal contraente per iscritto. La via giudiziale resta sempre disponibile in alternativa, garanzia dell'art. 24 Cost.

Coordinamento con il diritto di difesa costituzionale

L'art. 174 e' espressione applicativa del diritto di difesa dell'art. 24 Cost.: la copertura assicurativa non può tradursi in vincolo alla scelta di un legale imposto. La giurisprudenza ha ribadito che eventuali pattuizioni limitative della libertà di scelta sono nulle per violazione di norma imperativa (Cass. 18164/2007). La regola opera anche nei casi di legali interni dell'impresa: l'assicurato può rifiutarli e scegliere fiduciario esterno entro i parametri di rimborso pattuiti.

Casi pratici

Caso 1: Caso Tizio - scelta legale fuori convenzione

Caso 2: Caso Caia - disaccordo gestionale

Domande frequenti

L'impresa può suggerire avvocati di fiducia?

Sì, può indicare una rete convenzionata, ma il contraente conserva la libertà di scegliere altrove. Le clausole che impongono i legali della rete sono nulle per contrasto con l'art. 174.

Se l'avvocato chiede una parcella superiore ai parametri pattuiti?

L'impresa rimborsa fino al limite pattuito. L'eccedenza grava sul contraente, salvo dimostrazione di particolare complessità che giustifichi parametri maggiorati ex DM 55/2014.

L'arbitrato di equità e' obbligatorio?

No. E' una facoltà alternativa alla via giudiziale. Il contraente può sempre rivolgersi al giudice ordinario. L'arbitrato richiede comunque accettazione scritta della clausola compromissoria.

Ultimo aggiornamento redazionale: 24 maggio 2026
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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