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Ultimo aggiornamento: 27 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • I contratti di assicurazione in corso continuano a coprire i rischi per 60 giorni dalla pubblicazione del provvedimento di liquidazione coatta.
  • Gli assicurati possono recedere dopo la pubblicazione, con raccomandata; il recesso ha effetto dal giorno successivo alla ricezione.
  • Per la RC auto obbligatoria, i contratti continuano fino alla scadenza naturale o del periodo coperto da premio già pagato, nei limiti delle somme minime di legge.

Testo dell'articoloVigente

Art. 169 D.Lgs. 209/2005 — Effetti della liquidazione coatta di imprese di assicurazione

D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private

1. Ad integrazione di quanto previsto dall' articolo 1902, secondo comma, del codice civile , i contratti di assicurazione in corso di esecuzione alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento di liquidazione continuano a coprire i rischi fino al sessantesimo giorno successivo.

2. Gli assicurati hanno facoltà di recesso, dopo la pubblicazione del provvedimento di liquidazione, mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Il recesso ha effetto dal giorno successivo a quello di ricevimento della comunicazione da parte della liquidazione.

3. In deroga al comma 1, i contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, in corso di esecuzione alla data di pubblicazione del provvedimento di liquidazione, continuano, nei limiti delle somme minime per cui è obbligatoria l'assicurazione, a coprire i rischi fino alla scadenza del contratto o del periodo di tempo per il quale è stato pagato il premio.

Commento

La gestione della patologia massima: la liquidazione coatta

L'art. 169 affronta lo scenario più delicato del mercato assicurativo: la liquidazione coatta amministrativa di una compagnia, disposta dall'autorita' di vigilanza quando l'impresa non e' più in grado di proseguire l'attività per ragioni patrimoniali o organizzative gravi. L'evento incide simultaneamente sui contratti in corso (assicurati che vorrebbero continuita') e sui sinistri pendenti (danneggiati che attendono liquidazione). Il legislatore costruisce un regime transitorio attento a entrambi gli interessi, evitando vuoti di copertura.

I sessanta giorni di continuita' generale

Il comma 1 stabilisce la regola base: i contratti continuano a coprire i rischi per 60 giorni dalla pubblicazione del provvedimento di liquidazione in Gazzetta Ufficiale. La continuita' tutela tutti gli assicurati: chi non agisce prosegue automaticamente fino alla scadenza naturale del periodo coperto o, in mancanza, fino al sessantesimo giorno. La regola integra l'art. 1902, comma 2, c.c. (che già prevede tutela del terzo di buona fede). Il termine di 60 giorni e' funzionale a consentire all'assicurato di organizzare il proprio futuro contrattuale (nuova polizza con altra compagnia, integrazione con riassicuratore residuale, decisione di rinuncia alla copertura).

Il diritto di recesso dell'assicurato

Il comma 2 attribuisce all'assicurato il diritto di recesso dopo la pubblicazione del provvedimento. Il recesso si esercita con raccomandata con avviso di ricevimento e ha effetto dal giorno successivo a quello di ricevimento da parte della liquidazione. La facolta' offre uscita anticipata a chi non desidera attendere lo spirare dei 60 giorni: tipicamente l'assicurato che ha già trovato compagnia sostitutiva e vuole evitare scoperture o doppi premi. Il rapporto si chiude, restano da definire eventuali ratei premio e gestione di sinistri già aperti.

La RC auto come fattispecie protetta

Il comma 3 introduce una specificita' importante per la RC auto e natanti obbligatoria: i contratti continuano fino alla scadenza naturale o del periodo coperto da premio già pagato, nei limiti delle somme minime di legge. La tutela e' rafforzata rispetto alla disciplina generale del comma 1: niente termine di 60 giorni, copertura piena fino alla scadenza ordinaria. La ratio e' duplice: tutelare i danneggiati terzi (che non potrebbero né essere a conoscenza della liquidazione né organizzare una propria difesa); evitare vuoti nell'assicurazione obbligatoria che metterebbero a rischio l'effettivita' della tutela costituzionale (art. 32 Cost., diritto alla salute del danneggiato). Si raccorda con la disciplina del Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada (artt. 283-302), che interviene nei casi di insolvenza definitiva della compagnia.

Il Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada

Il sistema di tutela dei danneggiati in caso di liquidazione coatta di compagnia RC auto e' completato dal Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada (artt. 283-302), gestito da CONSAP. Il Fondo interviene quando la compagnia non e' in grado di liquidare i sinistri per insolvenza, paga i danneggiati nei limiti dei massimali di legge e si surroga nei loro diritti verso la procedura. Il finanziamento e' garantito da contributi obbligatori delle compagnie operanti nel mercato italiano. La copertura del Fondo riguarda solo l'assicurazione obbligatoria RC auto e natanti, non le coperture accessorie né i rami diversi. Per i contratti vita esistono sistemi analoghi di tutela degli assicurati gestiti a livello settoriale.

Casi pratici

Caso 1: Caso Tizio — RC auto e continuita' fino a scadenza

Caso 2: Caso Caia — recesso anticipato da polizza vita

Domande frequenti

Posso continuare a usare l'auto con la polizza di una compagnia in liquidazione?

Si', per la RC auto il comma 3 garantisce copertura fino alla scadenza naturale del contratto o del periodo coperto da premio gia' pagato. Decorso quel termine devi stipulare nuova polizza con altra compagnia.

Conviene recedere subito o aspettare i 60 giorni?

Dipende. Se hai gia' trovato compagnia sostitutiva conviene recedere per evitare incertezza. Se hai bisogno di tempo per organizzare la transizione, attendi i 60 giorni di continuita' automatica. Per RC auto la continuita' e' rafforzata dal comma 3.

Cosa succede se ho un sinistro durante la liquidazione?

Il sinistro viene gestito dalla procedura liquidatoria. Per RC auto interviene se necessario il Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada (artt. 283 ss.) per garantire il pagamento del danneggiato in caso di insolvenza definitiva della compagnia.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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