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Ultimo aggiornamento: 27 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Disciplina la liquidazione delle somme dell'art. 291 di competenza del MEF.
  • Liquidazione con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze.
  • Richiama l'art. 6, c. 4, L. 15 novembre 1973 n. 734.
  • Definisce regole tecniche telematiche per acquisire i dati dai concessionari.

Testo dell'articoloVigente

Art. 292 D.P.R. 115/2002 — (R) Versamenti di somme alle casse di previdenza degli accertatori dei reati finanziari

D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — T.U. spese di giustizia

1. In applicazione dell' articolo 6, quarto comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734 , le somme di cui all'articolo 291 sono liquidate con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze sono individuate le modalità e le regole tecniche telematiche per acquisire le notizie utili dai concessionari.

Commento

L'art. 292 specchio dell'art. 290 sul versante finanziario. Disciplina la liquidazione delle somme dovute alle casse di previdenza degli accertatori dei reati finanziari quando la competenza ricade sul Ministero dell'economia e delle finanze, non sul Ministero della giustizia.

Riparto di competenze tra MEF e Giustizia

Il T.U. spese di giustizia distingue due circuiti di riscossione: quello che affluisce attraverso la macchina della giustizia (sanzioni pecuniarie irrogate dal giudice penale, beni confiscati nel processo) e quello che transita dai canali tributari e fiscali (riscossione di sanzioni amministrative finanziarie, recuperi tributari). Il MEF è competente per il secondo. La distinzione evita sovrapposizioni amministrative.

Il decreto dirigenziale MEF

Anche qui lo strumento è il decreto dirigenziale, che mantiene la liquidazione su binari tecnico-contabili. Il dirigente generale competente è di solito il responsabile del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato o del Dipartimento finanze, a seconda del flusso di entrata.

Le regole telematiche

Il secondo comma replica la previsione dell'art. 290: il decreto stabilisce modalità e regole tecniche per acquisire informazioni dai concessionari (oggi Agenzia delle entrate-Riscossione). La doppia previsione (Giustizia + MEF) consente protocolli telematici differenziati per i due circuiti, evitando interferenze.

Rubrica generica e funzione classificatoria

La norma porta una rubrica esplicita 'Versamenti di somme alle casse di previdenza degli accertatori dei reati finanziari', che chiarisce il perimetro applicativo. La presenza di una rubrica espressa (assente in molti articoli del T.U.) è indicativa della rilevanza pratica della disposizione per chi gestisce i flussi.

Profilo evolutivo

Anche per l'art. 292 vale l'orizzonte temporale dell'art. 291: il meccanismo opera fino alla trasformazione delle casse in forme di previdenza complementare. La progressiva digitalizzazione delle procedure di riscossione (con l'integrazione tra SIAMM e i sistemi dell'agente della riscossione) ha snellito gli adempimenti previsti dalla norma, anche se l'impianto formale rimane invariato.

Coordinamento inter-ministeriale

Il riparto di competenze tra MEF e Giustizia richiede coordinamento per evitare lacune o sovrapposizioni. In pratica, le due amministrazioni hanno stipulato protocolli di intesa per allineare i flussi informativi, le scadenze di liquidazione e i criteri di riconoscimento delle quote spettanti alle casse. La Corte dei conti ha più volte segnalato l'opportunità di ulteriore razionalizzazione, suggerendo l'unificazione delle procedure su un unico sistema informativo nazionale.

Profilo di razionalizzazione

Le proposte di riforma più organiche prevedono la confluenza dei flussi gestiti ex artt. 290 e 292 in un unico fondo, alimentato da entrambe le fonti e gestito secondo regole uniformi. Tale opzione consentirebbe di superare la duplicazione amministrativa e di semplificare il monitoraggio. Nel frattempo, la disciplina vigente resta funzionale, sebbene non ottimale rispetto a standard moderni di efficienza amministrativa.

Casi pratici

Caso 1: Caso 1 — Liquidazione semestrale MEF

Caso 2: Caso 2 — Allineamento tra protocolli MEF e Giustizia

Domande frequenti

Quando interviene il MEF nella liquidazione delle somme alle casse di previdenza degli accertatori?

Quando le somme provengono dal circuito finanziario (recuperi tributari, sanzioni amministrative finanziarie), distinto da quello giudiziario di competenza del Ministero della giustizia.

Quale dirigente MEF emette il decreto?

In genere il dirigente generale competente del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato o del Dipartimento finanze, in base al canale di entrata del credito.

Le regole telematiche sono diverse da quelle dell'art. 290?

Possono esserlo: ciascun decreto (Giustizia e MEF) disciplina il proprio circuito, anche se l'integrazione con il sistema dell'agente della riscossione tende a uniformare i protocolli operativi.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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