- Riconosce una percentuale sui crediti recuperati agli accertatori dei reati finanziari.
- Riguarda pene pecuniarie, sanzioni amministrative e beni confiscati.
- Soggetti beneficiari, base di calcolo e percentuali derivano da una stratificata normativa storica (1942-1993).
- Vale fino alla trasformazione delle casse in forme di previdenza complementare.
Testo dell'articoloVigente
Art. 291 D.P.R. 115/2002
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — T.U. spese di giustizia
1. Fino alla data di trasformazione in forme di previdenza complementare dei trattamenti erogati dalle casse di previdenza, agli accertatori dei reati finanziari spetta una percentuale sui crediti recuperati relativi alle pene pecuniarie, alle sanzioni amministrative e ai beni confiscati.
2. I soggetti beneficiari, la base di calcolo e la misura percentuale risultano dalle previsioni di cui: all' articolo 113, della legge 17 luglio 1942, n. 907 ; all' articolo 1, del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1511 ; all' articolo 1, della legge 7 febbraio 1951, n. 168 ; all' articolo 26, della legge 29 ottobre 1961, n. 1216 ; all' articolo 75, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 ; all' articolo 37, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 ; all' articolo 10, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641 ; all' articolo 38, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 ; all' articolo 337, del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 ; all' articolo 70, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 ; all' articolo 30, del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148 , e da eventuali altre norme vigenti alla data di entrata in vigore della legge 24 dicembre 1993, n. 537 .
Commento
L'art. 291 è una norma di salvaguardia. Conferma, fino alla trasformazione delle casse di previdenza in forme di previdenza complementare, il riconoscimento agli accertatori dei reati finanziari di una percentuale sui crediti effettivamente recuperati per pene pecuniarie, sanzioni amministrative e beni confiscati.
Cornice storica
Il meccanismo, di lunga tradizione, premia chi esegue l'accertamento di reati con forte impatto finanziario. La norma richiama un elenco impressionante di disposizioni: dall'art. 113 della L. 907/1942 fino all'art. 30 del DPR 148/1988, passando per i regi decreti tributari del 1972. Ciascuna disposizione individua una specifica categoria di soggetti beneficiari, una base di calcolo e una percentuale.
Natura della percentuale
Non si tratta di un compenso individuale ma di un versamento alle casse di previdenza dei corpi accertatori. La logica è duplice: incentivare la repressione efficace e alimentare un fondo previdenziale autonomo. Il sistema riflette un modello di finanziamento parafiscale tipico della prima metà del Novecento, oggi superato per molti aspetti.
L'orizzonte temporale
La norma si autodefinisce transitoria: opera 'fino alla data di trasformazione in forme di previdenza complementare'. Il legislatore prende atto della riforma previdenziale in corso (D.Lgs. 124/1993 prima, D.Lgs. 252/2005 poi) e prevede che, completata la transizione, il sistema percentuale debba lasciare spazio a meccanismi diversi.
Cumulo di fonti e principio di tassatività
L'elenco di norme richiamate è chiuso: l'art. 291 menziona anche 'eventuali altre norme vigenti alla data di entrata in vigore della L. 537/1993'. Significa che il perimetro applicativo cristallizza la disciplina al 1993: non possono essere applicate percentuali introdotte da norme successive a quella data. Si tratta di un classico esempio di tecnica di chiusura per fonti, comune nei testi unici di riordino.
Stato dell'evoluzione
Diverse casse hanno effettivamente compiuto la transizione alla previdenza complementare, riducendo l'incidenza pratica dell'art. 291. Per altre, la disciplina conserva applicazione, sotto monitoraggio della Corte dei conti e con periodici interventi parlamentari volti a razionalizzare il quadro complessivo. La materia resta di nicchia ma di rilievo simbolico nell'organizzazione della repressione finanziaria.
Coordinamento con la riforma previdenziale
La cornice è data dal D.Lgs. 124/1993 (prima disciplina della previdenza complementare) e dal successivo D.Lgs. 252/2005, che ha riordinato l'intera materia. La trasformazione delle casse storiche degli accertatori in forme di previdenza complementare richiede atti formali, talvolta accompagnati da norme primarie ad hoc. L'art. 291 fissa il termine sostanziale dell'operatività del vecchio sistema, demandando il riassetto a interventi successivi. La compresenza di percentuali sui crediti recuperati e di trattamenti previdenziali ordinari ha generato negli anni un quadro stratificato, oggetto di periodici interventi di razionalizzazione contenuti nelle leggi finanziarie.
Casi pratici
Caso 1: Caso 1 — Sequestro patrimoniale e ripartizione
Caso 2: Caso 2 — Transizione alla previdenza complementare
Domande frequenti
Cosa prevede l'art. 291 DPR 115/2002?
Riconosce agli accertatori dei reati finanziari una percentuale sui crediti recuperati per pene pecuniarie, sanzioni amministrative e beni confiscati, da versare alle casse di previdenza.
Quali norme storiche disciplinano percentuali e beneficiari?
Un elenco tassativo di disposizioni che va dall'art. 113 L. 907/1942 all'art. 30 DPR 148/1988, fissato alla data di entrata in vigore della L. 537/1993.
Fino a quando si applica il meccanismo?
Fino alla trasformazione delle casse di previdenza degli accertatori in forme di previdenza complementare; per alcune casse la transizione è già avvenuta, per altre il sistema resta operante.
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