Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Art. 290 D.P.R. 115/2002

D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia

1. In applicazione dell' articolo 6, quarto comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734 , le somme di cui all'articolo 289 sono liquidate con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia.

2. Con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia sono individuate le modalità e le regole tecniche telematiche per acquisire le notizie utili dai concessionari.

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In sintesi

  • Disciplina la liquidazione delle somme di cui all'art. 289 del T.U.
  • Competenza al decreto dirigenziale del Ministero della giustizia.
  • Richiama l'art. 6, c. 4, L. 15 novembre 1973 n. 734.
  • Prevede regole tecniche telematiche per acquisire i dati dai concessionari della riscossione.
Indice dei contenuti

L'art. 290 disciplina l'aspetto procedimentale della destinazione di una quota dei crediti recuperati per pene pecuniarie, sanzioni amministrative e beni confiscati alle casse di previdenza degli accertatori dei reati finanziari. È una norma essenzialmente operativa.

Quadro storico

La disciplina trae origine dall'art. 6, quarto comma, della legge 15 novembre 1973 n. 734, che assegnava agli accertatori dei reati finanziari (essenzialmente personale della Guardia di Finanza e del Corpo forestale) una percentuale sui crediti effettivamente recuperati. Si trattava di un meccanismo di incentivazione legato a regimi previdenziali speciali. Con il T.U. spese di giustizia, il legislatore ne ha riordinato le modalità di liquidazione.

Il decreto dirigenziale

La competenza è attribuita al dirigente generale del Ministero della giustizia, scelta coerente con la natura tecnico-contabile del provvedimento. Non è un atto politico: si tratta di determinare, sulla base dei flussi di riscossione, l'ammontare spettante alle casse e provvedere al trasferimento. Il decreto dirigenziale è strumento agile, soggetto a controllo preventivo della Corte dei conti nei limiti previsti dalla L. 20/1994.

Le regole telematiche

Il secondo comma prevede che il decreto definisca anche le modalità e le regole tecniche telematiche per acquisire dai concessionari della riscossione (oggi Agenzia delle entrate-Riscossione) le notizie utili. È una previsione di apertura al digitale, perfettamente coerente con il processo di informatizzazione del recupero crediti avviato nei primi anni 2000.

Rapporto con l'art. 292

L'art. 290 va letto in parallelo con l'art. 292, che attribuisce competenza analoga al MEF per le somme dovute in base all'art. 291. La distinzione riflette la duplice fonte di alimentazione dei crediti: alcuni transitano dal circuito della giustizia, altri da quello finanziario. Il riparto evita sovrapposizioni e responsabilizza ciascun dicastero per il proprio segmento.

Trasformazione in previdenza complementare

L'art. 291 chiarisce che il meccanismo opera fino alla trasformazione delle casse in forme di previdenza complementare. L'art. 290 ha quindi vocazione transitoria: una volta completata la riforma previdenziale, il sistema dovrebbe migrare verso strumenti diversi. Nei fatti, alcune casse hanno seguito questo percorso, altre no, e la disciplina conserva applicazione residuale.

Considerazioni sull'incentivazione

Il modello di percentuale sul recuperato è oggi controverso in dottrina. Da un lato premia la produttività degli accertatori e finanzia un comparto previdenziale specifico; dall'altro pone interrogativi sulla coerenza con il principio di imparzialità dell'amministrazione (art. 97 Cost.), perché lega un beneficio economico all'attività di repressione. Le riforme degli anni Duemila hanno progressivamente sostituito tali meccanismi con stipendi accessori standardizzati, in linea con i principi della L. 421/1992 sulla razionalizzazione del pubblico impiego.

Casi pratici

Caso 1: Liquidazione annuale a cassa di previdenza

Caso 2: Adeguamento delle regole tecniche

Domande frequenti

Chi liquida le somme spettanti alle casse di previdenza degli accertatori dei reati finanziari ex art. 290?

Il dirigente generale del Ministero della giustizia, con decreto dirigenziale, sulla base dei flussi di riscossione comunicati dai concessionari.

Quali sono i 'reati finanziari' a cui si riferisce la norma?

Sono i reati la cui repressione è affidata ad accertatori speciali, in particolare appartenenti alla Guardia di Finanza, con regimi di incentivazione previsti dalla L. 734/1973.

Come avviene lo scambio informativo con i concessionari?

Tramite regole tecniche telematiche definite dal medesimo decreto dirigenziale, che disciplina l'acquisizione automatizzata dei dati di riscossione dal sistema dell'agente.

Ultimo aggiornamento redazionale: 25 maggio 2026
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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